Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 31/05/2023, n. 23744

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 31/05/2023, n. 23744
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23744
Data del deposito : 31 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IOVENE MARIO nato a T A il 09/01/1965 M F nato a T A il 18/03/1993 avverso l'ordinanza del 12/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore l'avvocato D M A del foro di T A, in difesa dei ricorrenti IOVENE MARIO e M F il quale, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nel loro accoglimento. co

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen, il Tribunale di Napoli ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva applicato nei confronti di M I e F M la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Napoli e provincia, nel territorio nazionale, in Olanda dal mese di settembre 2017 al mese di giugno del 2019. 2. Contro l'ordinanza, i due indagati, a mezzo del loro difensore hanno proposto un ricorso congiunto formulando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, hanno dedotto la violazione di legge in ordine alla ritenuta utilizzabilità dei risultati delle attività tecniche ambientali, nonostante il decreto di convalida del G non contenesse alcun riferimento alla intercettazione ambientale e nonostante il decreto emesso ad integrazione non fosse stato adeguatamente motivato. Il difensore rileva che con decreto del 18/10/2018 delle ore 15.49, il G aveva convalidato il decreto del PM del 17/10/2018 ore 11.56 di intercettazione delle conversazioni sull'utenza in uso a Criscuolo Mario e con successivo provvedimento del 19/10/2018, scritto in calce, aveva integrato il decreto di convalida anche con riferimento alle intercettazioni ambientali sull'autovettura di M I, cui pure si era fatto riferimento nella parte motiva e che per mero errore materiale non erano state indicate nei dispositivo. Posto che nel primigenio decreto era stata omessa la motivazione della captazione tra presenti all'interno dell'autovettura Volkswagen Golf e che il successivo decreto di correzione conteneva una motivazione meramente apparente, i risultati delle operazioni captative avrebbero dovuto essere considerati inutilizzabili. Il Tribunale- osservano i ricorrenti- avrebbe errato nel ritenere che il richiamo alla informativa del G.I.C.O. contenuto nel decreto di convalida dovesse far comprendere l'intento del G di aderire alla domanda del PM di procedere alla captazione delle conversazioni all'interno dell'auto, in quanto il decreto di convalida aveva "bersagliato" unicamente l'utenza di Mario Criscuolo, sicché l'iter cognitivo e valutativo del G, in seno al decreto del 18/10/2018, era stato relativo alla sola intercettazione telefonica.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all'attivazione della intercettazione a bordo dell'autovettura a distanza di tre mesi rispetto alla convalida del decreto del PM. Questi, nel decreto con cui aveva disposto l'intercettazione delle conversazioni a bordo dell'auto, aveva motivato l'urgenza, rilevando che dal ritardo poteva derivare un grave pregiudizio per le indagini nel tempo occorrente per attendere il decreto di autorizzazione del G. Le intercettazioni, in realtà, erano state attivate solo in data 31/01/2019, ovvero oltre tre mesi e mezzo dopo il decreto, quando l'autovettura era in territorio olandese. Secondo il difensore non potevano essere ritenute legittime le intercettazioni adottate sul presupposto dell'urgenza, smentita nei fatti dall'attivazione della ambientale solo molto tempo dopo.

2.3.Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla individuazione della competenza per territorio. Il difensore richiama l'orientamento per cui il delitto si deve ritenere consumato nel momento e nel luogo di perfezionamento del vincolo associativo di tre o più soggetti, e l'orientamento per cui, stante la natura permanente del reato, la competenza territoriale si radica, ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ovvero nel luogo in cui l'associazione è destinata ad operare: in assenza di elementi che consentano di individuare il momento in cui sia stato stipulato il pactum sceleris o approntato quel minimum di organizzazione richiesta ai fini dell'attuazione del programma indeterminato di delitti, il luogo di perfezionamento della fattispecie dovrà essere determinato facendo riferimento al luogo in cui ha sede la base operativa del gruppo. Nei caso di specie dalle risultanze delle indagini era emerso che l'associazione aveva la sede e la base operativa in Olanda ove si svolgeva la programmazione e l'ideazione e la direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio. Ne consegue che la competenza territoriale doveva essere individuata, ex art. 16 cod. proc. pen. con riferimento al luogo di commissione del più grave fra i delitti scopo ovvero quello di cui al capo C) relativo alla detenzione di 74 kg di droga in Limena, provincia di Padova.
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