Cass. civ., sez. V trib., ordinanza interlocutoria 16/03/2022, n. 08582

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza interlocutoria 16/03/2022, n. 08582
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08582
Data del deposito : 16 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24433/2012 R.G. proposto da:

CVS

Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata per procura speciale dagli avv.ti R A e R M, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in Roma, Corso Trieste, n. 150. – ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – controricorrente – e

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – intimato – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 24433/2012 Numero sezionale 786/2022 Numero di raccolta generale 8582/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 274/29/11, depositata il 16/11/2011. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,dal Consigliere dott. M C;
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli ha chiesto di rigettare il ricorso. Rilevato che: 1.

CVS

Italia s.r.l. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 274/29/11, depositata il 16/11/2011, che aveva accolto l’appello erariale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso della predetta società avverso l’avviso d’accertamento relativo all’Irpeg, all’Irap ed all’Iva di cui all’anno d’imposta 2003. Per quanto qui si controverte, l’atto impositivo aveva per oggetto due rilievi, entrambi in tema di illegittima detrazione di costi: i pagamenti, non inerenti, corrisposti al fornitore estero

CVS

Prod, poiché il contratto sul quale si fondava il rapporto tra le parti non comprendeva anche le prestazioni di «consulenza ed assistenza per l’importazione di materie prime e prodotti ausiliari in Romania e per successiva riesportazione del prodotto finito in Italia», alle quali si riferivano i corrispettivi dedotti quali componenti negativi e disconosciuti;
le provvigioni da corrispondere agli agenti della società, che quest’ultima aveva imputato all’imponibile dell’anno d’imposta 2003, nel corso del quale essa aveva incassato i corrispettivi contrattuali dovuti dai clienti che le avevano procacciato gli agenti, mentre secondo l’Ufficio avrebbe dovuto, per competenza, dedurli al momento di conclusione del contratto con i clienti procacciati. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 24433/2012 Numero sezionale 786/2022 Numero di raccolta generale 8582/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato. La contribuente ha prodotto memoria. Con ordinanza interlocutoria del 15 novembre 2016 questa Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo del giudizio d’appello che, nonostante il sollecito proveniente dalla cancelleria, non è stato trasmesso dall’ufficio di merito.
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