Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2023, n. 20867

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2023, n. 20867
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20867
Data del deposito : 16 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De IA IN IO, nato a nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Trieste in data 17/08/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 17/08/2022, Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di IO De IA IN, avente ad oggetto l'annullamento dell'ordine di esecuzione della pena di 1 anno, 5 mesi e 20 giorni di reclusione e di 250 euro di multa emesso in data 1/06/2022 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Trieste, che ha assorbito le sentenze della Corte di appello di Trieste n. 862/2017 del 13/09/2017, irrevocabile il 10/04/2019 (condanna alla pena di mesi cinque e giorni venti di reclusione) e n. 780/2021 del 24/05/2021, irrevocabile in data 8/10/2021 (condanna alla pena di anni uno di reclusione). Secondo il Collegio, infatti, la disciplina dettata dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. in materia di sospensione dell'ordine di esecuzione non poteva ritenersi applicabile nella specie in quanto una volta messa in esecuzione, in data 16/12/2021, la sentenza del 13/09/2017 in conseguenza del rigetto di una richiesta di misura alternativa, ed emesso, conseguentemente un provvedimento di cumulo comprensivo dei due titoli, non poteva procedersi alla nuova sospensione, inammissibile nel caso di una "stessa condanna" ai sensi dell'art. 656, comma 7, cod. proc. pen., ovvero nel caso in cui amo.- soltanto delle condanne comprese nel cumulo fosse stata in precedenza sospesa, determinando l'emissione del cumulo l'unificazione di tutte le sentenze in un unico titolo esecutivo (ex plurimis Sez. 1, n. 17045 del 19/03/2015, Polini, Rv. 263380- 01): sentenze nella specie rappresentate da quella della Corte di appello di Trieste del 24/05/2021 e da quella della stessa Corte di appello del 13/09/2017. 2. IO De IA IN ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. IO Weil, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.