Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/03/2018, n. 08040
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
ato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1874/2016 R.G. proposto da: BALDASSARI ANGELO rappresentato e difeso dagli avv.ti A F e M R, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria, n. 2, presso lo studio di A P;- ricorrente -contro COMUNE DI CONSELICE rappresentato e difeso dagli avv.ti B G e G G, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria, n. 2, presso lo studio di A P;- controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, n. 1284, depo- sitata in data 14 luglio 2015 ;sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 18 luglio 2017 dal consigliere dott. P C;sentito per il ricorrente l'avv. A T, munito di delega;sentito per il controricorrente l'avv. G G;udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott. R F, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la giurisdizione del giudice ordinario. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza non definitiva n. 490 del 2006 il Tribunale di Raven- na dichiarò che il signor A B aveva diritto ad addivenire alla stipulazione con il Comune di Conselice dell'atto pubblico conse- guente ad aggiudicazione a seguito di asta pubblica di un apparta- mento sito in Conselice, piazza Foresti, n. 36, al prezzo fissato in se- de di aggiudicazione, da adeguarsi secondo gli indici Istat, nonché al risarcimento dei danni correlati alla mancata disponibilità del bene e al suo deterioramento. Con la successiva sentenza definitiva, deposi- tata il 12 agosto 2009, venivano liquidati gli importi di euro 52.307,07 per il ristoro del danno suddetto, nonché di euro 26.500 per il ripristino dell'immobile.2. La domanda proposta al Tribunale di Ravenna era stata preceduta dall'azione svolta dal B davanti al giudice amministrativo per impugnare la delibera di annullamento della suddetta aggiudicazione per vizi di forma, conclusasi con sentenza del Consiglio di Stato n. 396 del 1995, che aveva confermato la validità dell'aggiudicazione. Erano poi insorti contrasti, in sede di ottemperanza, circa l'adeguamento o meno del prezzo di aggiudicazione in relazione alla svalutazione monetaria nel frattempo verificatasi: il Consiglio di Sta- to, con sentenza in data 26 maggio 1998, affermava che legittima- mente il prezzo di aggiudicazione doveva essere aggiornato applican- do i coefficienti di rivalutazione desumibili dagli indici Istat. 3. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, accogliendo il gravame proposto dal Comune di Conselice, ha dichia- rato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che nella specie l'aggiudicatario non risultava titolare di un diritto soggettivo, vantando egli un interesse legittimo, in quanto il principio dell'equivalenza dell'aggiudicazione al contratto, ai sensi del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 16, nella specie era derogato, trattan- dosi di norma di natura dispositiva, dalla previsione - contenuta nel bando di gara - della stipulazione dell'atto pubblico a seguito dell'aggiudicazione, anche tramite il rinvio all'art. 88 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 4. Per la cassazione di tale decisione il sig. B propone ricor- so, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, cui il Comune di Conselice resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 2 e 4, all. E, della I. n. 2248 del 1865, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.: la Corte felsinea non avrebbe correttamente appli- cato il principio fondato sul c.d. petitum sostanziale, avendo il Bal- dassari vantato la titolarità di un diritto soggettivo all'acquisto di un immobile a seguito di aggiudicazione e chiesto il risarcimento del danno, senza considerare che lo stesso Comune di Conselice aveva inoltrato al ricorrente una serie di diffide, riconducibili in un rapporto di tipo privatistico, allo scopo di addivenire alla stipulazione del con- tratto. 2. Con il secondo mezzo il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 16 del R.D. n. 2440 del 1923, sostiene che erro- neamente la corte distrettuale avrebbe ritenuto la natura dispositiva di tale norma, richiamando la decisione di queste Sezioni unite n. 391 del 2011, che tale derogabilità avrebbe sì affermato, ma in virtù di una legge emanata da Regione in materia ad essa riservata. Per altro il tenore della clausola, secondo cui la mancata stipulazione doveva intendersi come rinuncia da parte dell'aggiudicatario, deponeva nel senso della titolarità, in capo al B, di un diritto soggettivo.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi