Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10/11/2022, n. 33211

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10/11/2022, n. 33211
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33211
Data del deposito : 10 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 19241-2021 proposto da: B V, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difeso dall'avvocato L A D V;

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

- intimato -

avverso il provvedimento n.

RG

156/2019 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata il 12/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. G CINQUE. /V_

RILEVATO CHE

1. Con provvedimento del 12.5.2021 il Tribunale di Sciacca, adito su istanza dell'INPS con procedura di correzione di errore materiale, ha modificato il già emesso decreto di omologazione, reso il 3.9.2021 nel senso di sostituire, nel dispositivo, la locuzione: "L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU (depositata in data 18.7.2019) che ha riconosciuto il beneficio della domanda ammnistrativa, con gli accessori di legge. Condanna l'INPS in persona del legale rapp.te pt al rimborso in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio liquidate in euro 800,00 oltre rimborso spese generali 155 IVA e CPA come per legge. Dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. G E" con la seguente statuizione: "L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU (depositata in data 18.7.2019) che ha riconosciuto il beneficio richiesto dal 2.5.2019. Compensa tra le parti le spese di giudizio".
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