Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/01/2020, n. 00148

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/01/2020, n. 00148
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00148
Data del deposito : 7 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN DA, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del giorno 03/01/2019, del Tribunale del Riesame di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. Salvatore Difonzo, del Foro di Taranto, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto di perquisizione e sequestro ex art. 250 e ss. c.p.p. e con decreto di sequestro preventivo d'urgenza ex art. 321 e ss. c.p.p. del 04/12/2018, il P.M. presso il Tribunale di Taranto, nell'ambito del procedimento penale n. 9278/18 RGNR, dopo aver compiutamente esposto il quadro normativo venutosi a creare a seguito della L. 242/2016, ritenendo sussistente il fumus commissí delicti del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 a carico di LL DA, disponeva la perquisizione personale e locale e il conseguente sequestro ex art. 252 c.p. dei beni specificamente indicati come "corpo del reato" e "cose pertinenti al reato" e "di tutte le altre eventuali cose in ogni caso ritenute utili al fine delle indagini, al fine di ricostruire i rapporti oggetto di investigazione, di accertare le concrete modalità di esecuzione del reato, di individuare i corresponsabili, di procedere ad analisi di laboratorio". Ritenendo sussistente, inoltre, il perículum in mora insito nella libera disponibilità dei predettí beni e considerando la necessità di provvedere d'urgenza, disponeva, altresì, il sequestro preventivo di quanto sopra indicato e del denaro profitto del reato, degli strumenti utilizzati per la combustione/inalazione, del materiale pubblicitario, e degli esercizi commerciali dedicati alla vendita e distribuzione di tali prodotti.

1.1. Con provvedimento in data 17/12/2018, il GIP del Tribunale di Taranto convalidava il predetto decreto emettendo poi autonomo decreto di sequestro preventivo.

1.2. Con l'ordinanza del giorno 03/01/2019, il Tribunale del Riesame di Taranto, adito dall'indagato, rigettava il ricorso formulato avverso tale ultimo provvedimento.

2. Avverso tale ordinanza del Tribunale del Riesame propone ricorso per cassazione LL DA, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): violazione di legge e vizi motivazionali. Deduce che il mancato inserimento del commercio delle inflorescenze nell'elenco delle attività lecite contenuto nell'art. 2 della legge 242/16, non esclude che esso sia lecito, se vengono rispettati i limiti percentuali di THC fissati da tale normativa in non oltre lo 0,6%, in quanto sarebbe irragionevole non estendere le garanzie previste per la produzione della canapa alla fase della commercializzazione del prodotto. Assume che prima di procedere a sequestro di tutta la merce, il P.M. avrebbe dovuto provvedere ad eseguire una consulenza sul prodotto al fine di accertare la percentuale di THC contenta nello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato e non può essere accolto.

4. Questa Corte Suprema ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.