Cass. civ., sez. III, sentenza 11/08/1987, n. 6894
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Sulla cosa mobile data in pegno od oggetto di privilegio speciale assimilato, quoad effectum, al pegno (come quello, di cui all'art. 2756 cod. civ.), è costituito, per accordo delle parti o ex lege, un vincolo di destinazione al soddisfacimento del credito garantito che, in caso di inadempimento del debitore, si realizza con il soddisfacimento coatto attraverso due procedimenti espropriativi alternativi, a scelta del creditore, rappresentati rispettivamente dalla esecuzione espropriativa mobiliare giudiziale, secondo le regole sue proprie, escluso il pignoramento, e dall'esecuzione espropriativa privata, promossa dal creditore secondo le regole previste dall'art. 2797 cod. civ.. in quest'ultimo caso, qualora la cosa mobile non abbia un prezzo di mercato e debba pertanto procedersi alla vendita al pubblico incanto la gara deve essere preceduta a pena di nullità da una Forma idonea di pubblicità, corrispondente, quanto meno, a quelle previste dall'art. 83, secondo comma, disp. Att. Cod. civ. per la vendita in danno di cui all'art. 1515 cod. civ., ove è previsto, con criterio di carattere generale, che "la vendita all'incanto deve essere Annunziata con le forme di una pubblicità commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita", senza che di conseguenza possa ritenersi equipollente la notificazione, al solo debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario, di un "atto di preavviso di vendita di beni mobili".*