Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/06/1989, n. 2816

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Anche nel regime anteriore alla legge 4 maggio 1983 n. 184, che, nell'introdurre la nuova disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, ha prescritto che in caso di affidamento provvisorio si applichi agli affidatari il disposto degli artt. 6 e 7 della legge n. 9 dicembre 1977 n. 903 (che contemplano il diritto alla astensione dal lavoro - quale previsto dalla legge n. 1204 del 1971 sulla tutela delle lavoratrici in gravidanza o in puerperio - anche in caso di affidamento preadottivo), il diritto della lavoratrice madre all'astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità spetta - a seguito della sentenza n. 332 del 1988 della Corte costituzionale - anche alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 cod. civ.. ( V 327/85, mass n 441371).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/06/1989, n. 2816
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2816
Data del deposito : 9 giugno 1989

Testo completo

Anche nel regime anteriore alla legge 4 maggio 1983 n. 184, che, nell'introdurre la nuova disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, ha prescritto che in caso di affidamento provvisorio si applichi agli affidatari il disposto degli
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