Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/06/1989, n. 2816
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Anche nel regime anteriore alla legge 4 maggio 1983 n. 184, che, nell'introdurre la nuova disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, ha prescritto che in caso di affidamento provvisorio si applichi agli affidatari il disposto degli artt. 6 e 7 della legge n. 9 dicembre 1977 n. 903 (che contemplano il diritto alla astensione dal lavoro - quale previsto dalla legge n. 1204 del 1971 sulla tutela delle lavoratrici in gravidanza o in puerperio - anche in caso di affidamento preadottivo), il diritto della lavoratrice madre all'astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità spetta - a seguito della sentenza n. 332 del 1988 della Corte costituzionale - anche alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 cod. civ.. ( V 327/85, mass n 441371).*