Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2021, n. 21549
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L'inottemperanza al termine fissato dal giudice dell'espropriazione immobiliare per il versamento di un fondo spese al professionista, cui siano state delegate le operazioni di vendita, impedisce al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo e ne legittima la chiusura anticipata, ove il creditore non abbia tempestivamente e preventivamente instato, allegando e provando i relativi presupposti, per la rimessione in termini, neppure potendo giovargli l'invocazione successiva di dubbi o incertezze non sottoposti al giudice dell'esecuzione prima della scadenza di quelli.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 18258/2019 Numero sezionale 1381/2021 Numero di raccolta generale 21549/2021 Data pubblicazione 27/07/2021 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Opposizione esecutiva - mancato versamento Composta da fondo spese – valutazio- ne del g.e. - rinnovazio- ne del pignoramento ad opera di concreditore ROBERTA VIVALDI - Presidente - FRANCO DE STEFANO - Rel. Pres. Sez. - R.G.N. 18258/2019 L R - Consigliere - Cron. M R - Consigliere - PU – 18/05/2021 C V - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18258/2019 R.G. proposto da P S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato B B, rappresentato e difeso dall'avvocato P D C;
- ricorrente -
contro
C.I.S. CATANIA IMMOBILIARE SERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ORAZI E CURIAZI 3, presso lo studio dell'avvocato V O, rappresentato e difeso dall'avvocato G S;
- controricorrente -
contro
P R, RISCOSSIONE SICILIA SPA, GAETANO CUCUZZA, CECILIA PAGANO, FRANCESCA PEANO;
Numero registro generale 18258/2019 Numero sezionale 1381/2021
- intimati -
Numero di raccolta generale 21549/2021 Data pubblicazione 27/07/2021 avverso la sentenza n. 4763/2018 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 05/12/2018;
udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 18/05/2021 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO;
lette le conclusioni motivate scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Anna Maria SOLDI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
lette le memorie presentate dagli avvocati Paolo DI CARO e Giuseppe SILECI.
Fatti di causa
1. S P ricorre per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Catania ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla creditrice C.I.S. Catania Immobiliare Servizi srl avverso il provvedimento di improseguibilità delle procedure esecutive immobiliari riunite nn. 447/82 e 27/83 r.g.e. ai danni di Salvatore e R P, con intervento dell'opponente, quale cessionaria dei crediti azionati dal primo procedente Lebolemoda (o, in altri atti, Lebole Euroconf spa) e degli interventori Banco di Sicilia e Curatela fallimentare Patti D. spa, nonché della Riscossione Sicilia spa.
2. In particolare, il 09/01/2008 la C.I.S. aveva formulato istanza di riassunzione in esito alla sospensione ex art. 624-bis cod. proc. civ. e di rifissazione della vendita dei beni pignorati, ma il 16/03/2009 il coesecutato R P aveva depositato istanza di riduzione del pignoramento, accolta soltanto il 07/11/2011 con esclusione dei beni di proprietà esclusiva dell'istante ed invito al notaio delegato a riferire sullo stato delle operazioni di vendita;
il 21/12/2011 S P aveva poi proposto opposizione agli atti esecutivi ed il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato, con ordinanza 25/07/2013, l'improseguibilità del processo esecutivo nei confronti di detto debitore, per l'inerzia della procedente nel 2 n.r.g. 18258/19 Numero registro generale 18258/2019 Numero sezionale 1381/2021 Numero di raccolta generale 21549/2021 versamento del fondo spese al delegato e per omessa valida Data pubblicazione 27/07/2021 rinnovazione del pignoramento ai sensi degli artt. 2668-bis e 2668- ter cod. civ., avendovi provveduto il creditore Salvatore Cocuzza (o, in altri atti, Cucuzza), privo di titolo esecutivo nei confronti di quel debitore.
3. Il giudice del merito ha rilevato che tra i casi di chiusura anticipata, oramai positivamente riconosciuta a seguito dell'art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ., rientrava sì quello di mancata anticipazione delle spese di pubblicità, indispensabili a porre in vendita il compendio pignorato (richiamando Cass. 12877/16), ma pur sempre in ipotesi di inequivoca e colpevole violazione di un preciso termine assegnato dal giudice per il versamento, assenti cause di giustificazione ragionevoli: per rilevare peraltro che, nella specie, le richieste di versamento da parte del notaio delegato erano state anteriori al provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato dal g.e. con ordinanza 03/04/2006 (e con durata prevista fino al 31/12/2007), mentre dopo la successiva del marzo 2009 vi era stata l'istanza di riduzione del coesecutato ed era quindi evidente l'interesse della procedente a non vendere i beni di R P e a non dare impulso alla procedura nel suo complesso;
e per concludere che il mancato versamento da parte dell'opponente del fondo spese al delegato non poteva qualificarsi colpevole, apparendo ragionevole l'inerzia nel dare impulso alla vendita dell'intero compendio nonostante il deposito di un'istanza di riduzione del pignoramento non palesemente infondata e quindi tale da imporre idonea istruttoria prima dell'individuazione del concreto esatto e residuo oggetto della procedura.
4. Ancora, il giudice del merito ha poi rilevato, in base ai principi di Cass. 4751/16, che la rinnovazione della trascrizione del pignoramento è atto esterno alla procedura, sicché quella, anche se su iniziativa di soggetto in astratto non legittimato (benché il pignoramento di beni in comproprietà tra R e S P avesse reso il rinnovante Cucuzza non indifferente alla possibilità 3 n.r.g. 18258/19 Numero registro generale 18258/2019 Numero sezionale 1381/2021 Numero di raccolta generale 21549/2021 che i creditori del secondo potessero soddisfarsi anche sui beni Data pubblicazione 27/07/2021 personali di questi), avrebbe potuto giovare a chi vi avesse effettivo interesse e, quindi, nel caso di specie: restando la trascrizione un mero fatto giuridico, per il quale non hanno rilievo questioni di volontà o di capacità e che, per essere efficace, basta che esista nella sua