Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2023, n. 11126
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO MONACO NUNZIATA nata a Castroreale il 14/02/1964 avverso il decreto del 06/10/2021 del Tribunale di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere E C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 6 ottobre 2021 il Tribunale di Messina ha disposto lo scioglimento della comunione esistente tra i terreni ubicati nel Comune di Castroreale oggetto di confisca e, per l'effetto, ha disposto l'assegnazione del lotto 1 in favore dello Stato, del lotto 2 in favore di M G e del lotto 3 in favore di C M GAROFALO.
2. Tale decreto veniva integrato con il successivo provvedimento del 14 giugno 2022 con il quale il Tribunale di Messina ha ordinato all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati di procedere all'assegnazione o in subordine alla vendita della quota indivisa di 1/2 del fabbricato sito in Barcellona Pozzo di Gotto via Milite Ignoto n. 71/2. 3. Nunziata LO MONACO propone ricorso per cassazione, mediante il suo difensore, avverso il decreto, emesso il 14 giugno 2022, dal Tribunale di Messina. La ricorrente, vedova di F B,in vita sottoposto a misura di prevenzione personale e patrimoniale, agisce nella qualità di terza interessata in quanto proprietaria di 1/2 del fabbricato sito in Barcellona Pozzo di Gotto via Milite Ignoto n. 71/2. 4. La ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 666 cod. proc. pen. e 48, comma 7-ter, d.lgs. 159/2011. Il Tribunale avrebbe ignorato le dichiarazioni rese dal perito R C all'udienza del 9 ottobre 2021;
in particolare nel corso del controesame
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 6 ottobre 2021 il Tribunale di Messina ha disposto lo scioglimento della comunione esistente tra i terreni ubicati nel Comune di Castroreale oggetto di confisca e, per l'effetto, ha disposto l'assegnazione del lotto 1 in favore dello Stato, del lotto 2 in favore di M G e del lotto 3 in favore di C M GAROFALO.
2. Tale decreto veniva integrato con il successivo provvedimento del 14 giugno 2022 con il quale il Tribunale di Messina ha ordinato all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati di procedere all'assegnazione o in subordine alla vendita della quota indivisa di 1/2 del fabbricato sito in Barcellona Pozzo di Gotto via Milite Ignoto n. 71/2. 3. Nunziata LO MONACO propone ricorso per cassazione, mediante il suo difensore, avverso il decreto, emesso il 14 giugno 2022, dal Tribunale di Messina. La ricorrente, vedova di F B,in vita sottoposto a misura di prevenzione personale e patrimoniale, agisce nella qualità di terza interessata in quanto proprietaria di 1/2 del fabbricato sito in Barcellona Pozzo di Gotto via Milite Ignoto n. 71/2. 4. La ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 666 cod. proc. pen. e 48, comma 7-ter, d.lgs. 159/2011. Il Tribunale avrebbe ignorato le dichiarazioni rese dal perito R C all'udienza del 9 ottobre 2021;
in particolare nel corso del controesame
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi