Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2023, n. 04479
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PU EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
14e/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS , cmaclucle_per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato DEI LAZZARETTI GIANCARLO del foro di LECCE in difesa di PU EN che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, quale giudice del riesame ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., ha respinto l'impugnazione proposta da TO PU avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 18 gennaio 2022, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen, e, in particolare, per essere egli il referente per il comune di Corigliano d'Otranto del clan mafioso capeggiato da HE LU e da AN LU, facente parte della 'Sacra Corona Unita'.
2. Il Tribunale ha confermato la valutazione, già espressa dal Giudice per le indagini preliminari, rispetto alla sussistenza di tutte le condizioni di legge per l'applicazione della misura cautelare in oggetto, dando particolare rilievo alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Vincenzo AN CI, il quale ha evidenziato il ruolo sopra indicato ricoperto da TO PU (che aveva preso il posto prima ricoperto da DO CO) ed ha dato particolare risalto ad un episodio (verificatosi il giorno 1 febbraio 2020) che aveva visto coinvolto TI OM, reo di avere spacciato stupefacenti nel territorio di Corigliano d'Otranto, senza avere l'autorizzazione del clan LU sotto il cui controllo tale comune ricade.
2.1. Nell'occasione - come emerso dalle intercettazioni - lo OM era stato schiaffeggiato ed energicamente redarguito da alcuni appartenenti al medesimo sodalizio (tra cui LÌ AG e UE UL), i quali segnalavano la necessità di avere un incontro sull' argomento proprio con il PU, in considerazione del ruolo da lui rivestito nel territorio di Corigliano d'Otranto per conto del clan LU.
3. Avverso la predetta ordinanza TO PU, per mezzo dell'avv. Giancarlo Dei Lazzaretti, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
3.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della violazione di legge con riferimento agli artt. 272 e 273 2 cod. proc. pen. ed all'art. 416-bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione mancante, illogica e contraddittoria. Il ricorrente, anzitutto, evidenzia la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto a tutte le questioni giuridiche prospettate dalla difesa con il gravame proposto ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., in particolare per l'assenza di una parte degli atti investigativi richiamati dal Giudice per le indagini preliminari nella ordinanza genetica rispetto alla posizione del PU. Inoltre, lamenta che il Tribunale non ha risposto al motivo di impugnazione relativo al fatto che la vicenda dello OM non riguardava la presunta attività di spaccio, ma in realtà comportamenti connessi al suo legame sentimentale con una ragazza del posto ed ai problemi creati con il precedente fidanzato della stessa