Cass. civ., sez. II, sentenza 29/10/2003, n. 16244
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 244/03 Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DOMINIO es ente16244 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 7 Dott. Rafaele CO R.G.N. 19135/00 Cron. 33089 Dott. R M T - Consigliere Consigliere Rep. 4279 Dott. F 7. TETTA Ud. 03/04/03BUCCIANTE Consigliere Dott. Ettore Dott. E M Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MATTANA ITALINO, MELE AGOSTINA, elettivamente 56, presso lodomiciliati in ROMA VIA GREGORIANA --- studio dell'avvocato G G, che li difende unitamente all'avvocato F N, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
CESARATTO PAOLO, TOSI LINO, DOMINICI MARIA, LOTTICI AMELIA, GRANATA CARLA, COLUSSI ARTURO, BRESCIANI FAUSTA, CORRADINI ETTORE, DE LORENZO FRANCESCO, 2003 CASAROLLO GIAN P, CAPPELLINI ANNA, BIONDI P, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SAN GIOVANNI 564 -1- 1 35, presso lo studio dell'avvocato FEDERICOSEVERANO BALDONI, che li difende unitamente all'avvocato U B, giusta delega in atti;
Me controricorrenti nonchè
contro
COND VIA REINACH 4 MILANO, USVARDI RUSCONI EMILIANA, GIARIN ELIDE, COLOMBO SIRONI ADELE;
intimati avverso la sentenza n. 158/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 28/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/03 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
udito l'Avvocato Pasquale NAPOLITANO con delega dell'Avvocato BALDONI Federico depositata in udienza, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 1168 c.c. notificato il 22.12.1994, il condominio di via Reinach in Milano chiese al pretore del luogo la reintegra nel possesso della porzione di suolo comune abusivamente occupata dai condomini Italo M e Agostina M, i qua- li avevano realizzato un balcone all'interno del cortile condominiale, in corrispon- denza dell'appartamento di loro proprietà, sito al piano rialzato, appoggiandolo su un pilastrino. Radicatosi il contraddittorio, il pretore con provvedimento del 22.3.1995, ordinò ai resistenti la demolizione dell'opera, assegnando termine per l'inizio del giudizio di merito. L'ordinanza interdettale fu reclamata davanti al collegio che la confermò, qualificando spoglio il comportamento dei convenuti. Nel termine assegnato dal pretore il condominio convenne in giudizio il M e la M davanti al tribunale di Milano, chiedendo l'accertamento della illegittimità della costruzione e la condanna dei convenuti al ripristino e al risarcimento dei dan- ni. I convenuti eccepirono preliminarmente l'incompetenza per materia del giudice a- dito, indicando come competente il pretore quale giudice del possessorio, e nel me- rito chiesero il rigetto della domanda, affermando il loro diritto alla realizzazione del balcone perché progettato fin dalla costruzione dell'edificio da parte dell'unico origi- nario proprietario, ed inoltre previsto nelle planimetrie allegate ai rogiti di acquisto dei condomini e calcolato nella determinazione dei millesimi di comproprietà dei be- ni comuni. Intervennero in giudizio i condomini indicati in epigrafe, associandosi alle doman- de e alle difese del condominio. Il tribunale di Milano, con sentenza n. 1174 del 2.10.1997, rigettò l'eccezione di in- competenza, in relazione al contenuto anche petitorio della domanda, accertò il dirit- to dei convenuti a costruire il balcone, respinse ogni altra domanda compensando integralmente le spese. Avverso la menzionata sentenza proposero appello il condominio di via Reinach n. 4 e i condomini intervenuti in primo grado, eccependo la incompletezza del con- traddittorio, in quanto l'accertamento della proprietà esclusiva di alcuni condomini su una parte di cortile comune richiedeva la citazione in giudizio di tutti i partecipan- ti al condominio;
eccepirono inoltre il vizio di ultrapetizione della decisione per mancanza della domanda del M e della M in ordine al riconoscimento del diritto e, nel merito, dedussero che l'affermato diritto delle controparti era insussi- stente o quanto meno inopponibile a loro, in quanto dai rogiti di acquisto dall'unico originario proprietario e dal regolamento contrattuale in essi richiamato, risultava che compresa la porzione occupata dal balcone era di proprietà co- l'intero cortile mune;
infine ribadirono l'eccezione di usucapione già formulata in primo grado. Il M e la M eccepirono l'inammissibilità degli appelli: quello del condo- minio, perché proposto in forza di procura rilasciata in calce al ricorso possessorio dall'amministratore pro-tempore, cessato dalla carica e, comunque, per inidoneità della stessa procura, sia per il contenuto limitato, sia per la mancanza di necessaria autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale alla instaurazione di un giudizio petitorio;
quello dei condomini intervenuti, per la loro qualità di interventori adesivi non dotati di autonomo diritto ad impugnare;
in via incidentale chiesero la riforma dell'ordinanza pretoriale affermando l'insussistenza dei requisiti tipici dello spoglio. La corte d'appello, con sentenza 11 gennaio 2000, dichiarò inammissibile l'appello proposto dal condominio, respinse l'appello incidentale proposto da Matta- 2 na I e M Agostina, e, in parziale riforma della sentenza, dichiarò illegittima la costruzione del balconcino sul cortile condominiale e condanno gli appellanti inci- dentali alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dei condomi- ni, compensando quelle tra il condominio e i coniugi M. La corte territoriale rilevò, quanto alle questioni preliminari, che l'appello del con- dominio era inammissibile per difetto di mandato del difensore e mancanza di legit- timazione dell'amministratore;
ritenne ammissibile l'appello dei singoli condomini proposto in via principale, e rigettò l'eccezione sulla asserita lesione del contraddirto- rio, osservando che a fronte della domanda di accertamento negativo del diritto dei coniugi M sul