Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2024, n. 4273
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Se più assicuratori hanno coperto in modo indipendente l'uno dall'altro il medesimo rischio (c.d. assicurazione plurima), quello tra loro che ha pagato all'assicurato l'intero indennizzo dovuto secondo il contratto ha diritto di regresso, nei confronti degli altri, in misura proporzionale all'indennizzo contrattualmente dovuto da ciascuno di essi - ossia in misura pari al prodotto del danno patito dall'assicurato per l'indennizzo concretamente dovuto dal singolo assicuratore, diviso per la sommatoria degli indennizzi concretamente dovuti da tutti gli assicuratori - e non al massimale rispettivamente garantito, in tal senso deponendo sia la lettera dell'art. 1910 c.c. (che fa riferimento all'"indennità dovuta", espressione sempre usata per indicare l'indennizzo) che la ratio della norma (che è quella di ridurre il peso economico del sinistro per ciascuno degli assicuratori) nonché l'argomento logico secondo il quale il diverso criterio proporzionale al massimale, in caso di massimale illimitato, resterebbe inapplicabile.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 25876/2018 Numero sezionale 42/2024 Numero di raccolta generale 4273/2024 Data pubblicazione 16/02/2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati: Oggetto: assicurazione plurima - regresso tra assicuratori ex art. dott. Franco De Stefano - Presidente 1910, comma quarto, c.c. - misura - determinazione - dott.ssa Lina Rubino - Consigliere criteri. dott. Marco Rossetti – Consigliere rel. dott. Cristiano Valle – Consigliere dott. Stefano Giaime Guizzi - Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 25876/18 proposto da: -) PO Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Ltd., in persona del rappresentante generale per l'Italia pro tempore, e IR HA Insurance NA Insurance Ltd., in persona del legale rappresentante pro tempore, ambedue domiciliati ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Massimiliano Scipioni e Massimo Romeo;
- ricorrente -
contro
-) DI Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Angelo Iannaccone e Francesco Alessandro Magni;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 10 maggio 2018 n. 2338;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2024 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati Massimo Romeo per la società ricorrente e Angelo Iannaccone per la società controricorrente. Pagina 1 Numero registro generale 25876/2018 Numero sezionale 42/2024 Numero di raccolta generale 4273/2024 Data pubblicazione 16/02/2024 FATTI DI CAUSA 1. L'esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti nella presente sede. La società Carige Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale, per effetto di successive fusioni ed incorporazioni, dapprima in Amissima Assicurazioni s.p.a., e poi in DI Assicurazioni s.p.a.;
d'ora innanzi, “la DI”) aveva assicurato la responsabilità civile della clinica denominata “Istituto Clinico IT Mirasole” di Rozzano e dei suoi dipendenti. In occasione di un parto avvenuto all'interno della clinica patì lesioni permanenti il neonato. I genitori ne ascrissero la responsabilità ad uno dei sanitari operanti, il dott. OL Emanuele Levi Setti, e la DI tenne indenne i propri assicurati pagando a titolo di risarcimento direttamente nelle mani dei terzi danneggiati l'importo di euro 1.502.442. 2. Allegando questi fatti, nel 2010 la DI convenne dinanzi al Tribunale di Milano la società PO Japan Insurance Company of Europe Ltd. (che in seguito muterà ragione sociale in PO Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Ltd.;
d'ora innanzi, “la PO”), esponendo che: -) il medico responsabile del danno aveva stipulato anch'egli una assicurazione della propria responsabilità civile con la PO;
-) di conseguenza il medesimo rischio (la responsabilità civile del sanitario) era risultato coperto da due polizze: quella stipulata dalla IT (anche) per conto altrui ex art. 1891 c.c. e quella stipulata da OL Emanuele Levi Setti nell'interesse proprio;
-) ricorreva dunque una ipotesi di assicurazione plurima, ai sensi dell'art. 1910 c.c.;
-) la DI, avendo risarcito i danneggiati dell'intero danno, aveva diritto di regresso nei confronti della PO ai sensi dell'art. 1910, quarto comma, c.c.. 3. Con sentenza 11.8.2012 n. 9350 il Tribunale di Milano rigettò la domanda, ritenendo che la polizza stipulata dalla PO fosse operante solo “a secondo Pagina 2 Numero registro generale 25876/2018 Numero sezionale 42/2024 Numero di raccolta generale 4273/2024 Data pubblicazione 16/02/2024 rischio”, cioè nel solo caso di incapienza o inefficacia di altre assicurazioni stipulate a copertura del medesimo rischio. La sentenza fu appellata dalla DI.
4. Con sentenza 23.3.2013 n. 1267 la Corte d'appello di Milano rigettò il gravame. Tale sentenza, impugnata per cassazione dalla DI, fu cassata con rinvio da questa Corte, con sentenza 9.6.2016 n. 11819. 5. Riassunto il giudizio, con sentenza 10.5.2018 n. 2338 la Corte d'appello di Milano accolse parzialmente il gravame della DI. La Corte d'appello ritenne sussistente una ipotesi di assicurazione plurima, e di conseguenza ha ritenuto sussistente il diritto di regresso della DI. Ha, poi, stabilito la misura del regresso nel 50% dell'indennizzo pagato da DI al terzo danneggiato. Ha motivato tale decisione osservando che ambedue i contratti stipulati da DI e PO “coprono interamente la responsabilità del coassicurato fino alla concorrenza della somma corrisposta da DI, come del resto riconosciuto inizialmente dall'odierna appellata nella costituzione in giudizio”. Conseguentemente la Corte d'appello condannò la PO alla rifusione in favore della DI del 50% dell'indennizzo da quest'ultima pagato ai danneggiati, “in solido con la IR HA NA Insurance Ltd.” (d'ora innanzi, “la IR”), società che la sentenza impugnata riferisce essere cessionaria del portafoglio della PO, “intervenuta volontariamente”.
6. La sentenza pronunciata in sede di rinvio è stata impugnata per cassazione dalla PO e dalla IR con ricorso fondato su un motivo. La DI ha resistito con controricorso.
7. La causa, fissata per l'adunanza camerale del 30.3.2023, con ordinanza interlocutoria 28.4.2023 n. 11302 è stata rinviata a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza e fissata per il 3.10.2023;
quindi, con Pagina 3 Numero registro generale 25876/2018 Numero sezionale 42/2024 Numero di raccolta generale 4273/2024 Data pubblicazione 16/02/2024 provvedimento presidenziale è stata tolta dal ruolo per impedimento del relatore e rifissata per l'odierna udienza. Ambo le parti hanno depositato memoria sia prima dell'adunanza camerale del 30.3.2023, sia prima della (prevista e poi rinviata) udienza del 3.10.2023, sia prima dell'odierna udienza. La seconda e la terza memoria della DI, tuttavia, si limitano a richiamare quanto già esposto nei precedenti atti. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente rileva la Corte che né la sentenza impugnata, né il ricorso, né il controricorso, né le memorie, indicano in quale fase processuale la IR sia intervenuta nel giudizio. Deve tuttavia ritenersi che esso possa dirsi avvenuto solo nel giudizio di rinvio: infatti la cessione del portafoglio del ramo danni dalla PO alla IR è avvenuto con effetto