Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/05/2018, n. 13239
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di giurisdizione ORDINANZA sul ricorso, iscritto al NRG 22440 del 2017, per regolamento di giuri- sdizione proposto d'ufficio dalla Corte dei conti, sezione giurisdiziona- le per la Regione Siciliana, con ordinanza n. 190/2017 depositata in data 27 settembre 2017, nella causa vertente tra: FARINELLA G;- ricorrente non costituto in questa sede - e COMUNE DI PALERMO e RISCOSSIONE SICILIA s.p.a.;- resistenti non costituiti in questa sede - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2018 dal Consigliere A G;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore generale R S, che ha chiesto accogliersi il ricorso per regolamento di giurisdizione ed affermarsi la giurisdizio- ne del giudice ordinario. Ritenuto che G Farinella ha proposto opposizione, ai sen- si dell'art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, all'ordinanza di ingiunzione ed alla connessa cartella di pagamento emesse a suo ca- rico, rispettivamente, dal Comune di Palermo e dalla Riscossione Sici- lia s.p.a. per il recupero di compensi percepiti per attività extraistitu- zionale non autorizzata, svolta tra il 2001 e il 2004 in costanza di rapporto di lavoro con il Comune;che l'ingiunzione di pagamento è stata adottata sulla base dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale, per un ver- so, stabilisce il divieto, per i dipendenti pubblici, di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, e, per l'altro verso, prevede che, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità di- sciplinare, l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico deve es- sere versato all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti;che il Tribunale di Palermo, con sentenza in data 28 febbraio 2017, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti;che il Tribunale ha fondato la pronuncia declinatoria richiamando l'art. 53, comma 7-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, inserito dall'art. 1, comma 42, lettera d), della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui «L'omissione del versamento del compenso da parte del dipen- dente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti»;che, con atto depositato il 14 giugno 2017, il Farinella ha provve- duto alla riassunzione del giudizio davanti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana;che, con ordinanza in data 27 settembre 2017, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha sollevato d'ufficio il regolamento di giurisdizione;che, ad avviso del giudice confliggente, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario;che il regolamento di giurisdizione è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., il quale ha conclu- so per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
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