Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2023, n. 02207

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2023, n. 02207
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02207
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GE IR IA TO nato il [...] GE AZ IA JU nato il [...] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO cli MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Assise di Appello di Milano ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna a pena di giustizia nei confronti degli imputati, riqualificando i fatti ritenuti dal Giudice di primo grado come estorsione nel delitto di riduzione in schiavitù ex art 600 cp, secondo l'originaria imputazione, confermando il trattamento sanzionatorio. E' utile precisare che il ricorrente BA è stato condannato per il solo delitto di cui al capo 3) limitatamente alla persona di RA mentre la ricorrente UM è stata condannata per i delitti di cui ai capi 3, limitatamente a VA , 5), 6), 7) e 9).Epoca dei fatti : 2010 e 2014. 1.Hanno proposto ricorso gli imputati tramite il comune difensore di fiducia, con due separati atti di impugnazione di contenuto identico, articolando due motivi.

1.Con il primo motivo lamentano vizio di motivazione, poichè la motivazione per relationem non avrebbe dato risposta alle doglianze riguardo alla verifica di attendibilità e coerenza delle dichiarazioni delle persone offese.

2.Tramite il secondo motivo ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'art. 597 commi 1 e 3 c.p.p., poiché la Corte d'appello non si era limitata alla cognizione del procedimento limitatamente ai punti devoluti, avendo operato una riqualificazione del fatto nell'originaria imputazione, senza che vi fosse richiesta della pubblica accusa;
per altro verso la difesa deduce che, nonostante la conferma del trattamento sanzionatorio, il reato originariamente contestato e ritenuto in grado di appello, prevede effetti nell'esecuzione della pena diversi e più gravi, in particolare in termini di sospensione dell'esecuzione della pena e benefici penitenziari. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I

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