Cass. pen., sez. II, sentenza 30/12/2022, n. 49687
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da POSTE ITALIANE S.p.A. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ragusa il 14/7/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;Udita la relazione del Con. A M D S;udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. A C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali ha rigettato l'istanza ex art. 324 cod.proc.pen. avanzata da Poste Italiane avverso il decreto del Gip del locale Tribunale che, in data 6 giugno 2022, aveva disposto il sequestro preventivo con finalità impeditive dei crediti di imposta ceduti dalla C.G.S. Costruzioni s.r.l. in favore della società ricorrente, nell'ambito del procedimento a carico di R G F, legale rappresentante della C.G.S. ed altri, per i reati di cui agli artt. 640 bis e 648ter.1 cod.pen., commessi in relazione all'accesso fraudolento alle agevolazioni statali previste dagli artt. 16 D.L. 63/2013 e 121 D.L. 34/2020 ( c.d. sismabonus) e alle conseguenti illecite cessioni dei crediti di imposta. In particolare, con il provvedimento genetico il Gip aveva disposto che la misura cautelare fosse eseguita tramite blocco sul portale dell'Agenzia delle Entrate e nei confronti della ricorrente venivano vincolati crediti di imposta relativi a sismabonus per un ammontare di Euro 2.593.033,00. 2.Ha proposto ricorso per cassazione la terza interessata POSTE ITALIANE S.r.l. con l'Avv. P S, deducendo: 2.1. la violazione degli artt. 324, comma 7, 309, 58D3A170C66A0C2C" data-article-version-id="7fd6f08a-f268-5fec-8598-3834c279fca3::LR41B158D3A170C66A0C2C::2020-03-17" href="/norms/codes/itatextcyjtowm69965vk/articles/itaartoxq02r2t8qaaaxz?version=7fd6f08a-f268-5fec-8598-3834c279fca3::LR41B158D3A170C66A0C2C::2020-03-17">comma 9, cod.proc.pen. e il difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari sottese al sequestro preventivo innpeditivo dei crediti di imposta di cui è titolare Poste Italiane che, pur essendo stati generati dalle false comunicazioni contestate agli indagati ai capi da a) ad e) della rubrica, erano ormai confluiti nel cassetto fiscale della ricorrente a seguito di acquisizioni effettuate nel corso del 2021. Il provvedimento genetico, secondo la difesa, non aveva offerto alcuna indicazione in ordine al motivo per cui la libera disponibilità dei crediti, da parte di soggetto assolutamente estraneo ai reati contestati, potesse aggravare le conseguenze dei reati medesimi, profilo valutato esclusivamente in relazione alla posizione de0 indagati e in ordine al quale era preclusa la possibilità di integrazione da parte del Tribunale del riesame. L'ordinanza impugnata ha omesso di rilevare il vizio denunziato, argomentando in ordine al concorso del cessionario nella violazione amministrativa commessa dagli indagati sulla base di un'errata interpretazione del D.L. 34/2020, senza tuttavia considerare che siffatte asserzioni sono insuscettibili di riverberare sul profilo della pericolosità dei crediti di imposta di cui la ricorrente è titolare;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi