Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2023, n. 17402

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2023, n. 17402
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17402
Data del deposito : 27 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da M A, nato a Firenze il 18-09-1970, avverso la sentenza del 23-06-2022 della Corte di Cassazione di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F Z;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa F C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le memorie trasmesse dall'avvocato M B, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso straordinario;
letta la memoria trasmessa dall'avvocato M P, difensore di fiducia di A P, imputato del procedimento penale nel quale M era parte civile, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso straordinario.

RITENUTO IN FATTO

1. Andrea M ha proposto ricorso straordinario in relazione alla sentenza n. 37178 del 23 giugno 2022, con cui la Quarta Sezione di questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nel suo interesse, quale parte civile, avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 12 ottobre 2020 che, in riforma della decisione del Giudice di pace di Rimini, aveva assolto, perché il fatto non costituisce reato, l'imputato A Pen dal reato di lesioni personali colpose commesso in suo danno nell'ambito di una competizione sportiva svoltasi nel circuito automobilistico di Misano Adriatico, revocando le statuizioni civilistiche.

2. Con l'unico motivo di doglianza, il ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 616 comma 1 cod. proc. pen., per avere la Corte di cassazione valutato la causa di inammissibilità del ricorso sulla base di un mero errore di fatto, condannando la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende;
in particolare, la Quarta Sezione ha affermato che il ricorso della parte civile M era manifestamente infondato, perché si muoveva da posizioni dottrinarie e giurisprudenziali non più in linea con l'evoluzione del pensiero giuridico in materia di colpa e, in particolare, in materia di accertamento della responsabilità per colpa nell'ambito dell'attività sportiva;
tuttavia, osserva il ricorrente, le due pronunce innovative richiamate dalla sentenza del 23 giugno 2022 sono state depositate, rispettivamente, il 31 gennaio e il 15 marzo 2022, ovvero a un anno di distanza dalla presentazione dell'originario ricorso per cassazione, avvenuta il 12 febbraio 2021, per cui la valutazione della inammissibilità del ricorso è scaturita da un errore di fatto circa la collocazione temporale dell'evoluzione giurisprudenziale in ragione della quale la prospettazione difensiva è stata ritenuta manifestamente infondata.
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