Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/2003, n. 8530

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/2003, n. 8530
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8530
Data del deposito : 28 maggio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

r.g. n. 22424/00;
ud. 31/1/03;
aula B;
oggetto: pag.to somma; REPUBBLICA ITALONA IN NO POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Con 18728 3 composta dai magistrati A S presidente Rep 2294 G G rel. consigliere Salvatore Di Palma Paolo Giuliani 66 ઃઃ B S M ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P C, senza domicilio eletto in Roma, difesa dall'avv. L A per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro S M; M intimata 239 1 2003 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino n. 6271 del 9 luglio-28 agosto 1999; sentiti il cons. G, che ha svolto la relazione della causa; il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale F U, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte, considerato: -che il Pretore di Torino, accogliendo solo parzialmente la domanda proposta il 4 ottobre 1995 da P C per far valere crediti inerenti a girate di assegni bancari, ha condannato la convenuta S M al pagamento di lire 5.500.000; -che la Cabras ha proposto appello, con atto notificato il 27 novembre 1997, ma non si è costituita, e poi ha riassunto il procedimento, provvedendo all'iscrizione a ruolo; -che il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 28 agosto 1999, ha dichiarato improcedibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 primo comma, nuovo testo, cod. proc. civ., per effetto della mancata costituzione dell'appellante entro il termine prescritto a partire dalla notificazione dell'atto di gravame; -che la Cabras, mediante ricorso notificato il 25 ottobre 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza del Tribunale, sostenendo che anche nel giudizio di secondo grado è applicabile l'art. 307 cod. proc. civ., e che il Tribunale, ai sensi di tale norma, avrebbe dovuto ritenere legittima e tempestiva la riattivazione delM 2 giudizio stesso per effetto dell'atto di riassunzione, provvedendo poi ad esaminare il fondamento dell'impugnazione; -che la Minervini non ha presentato controdeduzioni; -che l'art. 348 primo comma cod. proc. civ., nella formulazione introdotta con decorrenza dal 30 aprile 1995 dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990 n. 353, stabilisce che l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, l'appellante non si è costituito nei termini; -che l'inequivocità del dato letterale, sull'improcedibilità del gravame come automatico effetto dell'omessa costituzione dell'appellante entro il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto (art. 165 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 347 cod. proc. civ.), in sintonia del resto con l'obiettivo di accelerare il procedimento d'impugnazione sanzionando l'inerzia dell'appellante medesimo, evidenzia l'inconciliabilità di detto art. 348 primo comma cod. proc. civ. con l'art. 307 cod. proc. civ., in quanto l'una norma regola in modo specifico e differenziato le conseguenze della mancata costituzione della parte istante, e, dunque, esclude che l'altra norma possa operare nel processo d'appello, in forza dell'espressa eccezione per le disposizioni incompatibili contenuta nel rinvio dell'art. 359 cod. proc. civ. alla disciplina del processo di primo grado; -che il principio, con cui si aderisce e si dà continuità all'orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza del 17 gennaio 2002 n. 463, impone la reiezione del ricorso; 3 -che non vi è da provvedere sulle spese del presente giudizio in assenza d'attività difensiva della parte vittoriosa;

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