Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 29/09/2021, n. 26354

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 29/09/2021, n. 26354
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26354
Data del deposito : 29 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2492/2015 R.G. proposto da Seconda s.n.c. di B R e V V., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Sulmona (AQ), nonché B R e V Vincenzo, entrambi in qualità di soci della Seconda s.n.c., tutti con il prof. avv. M B e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Quirino D'Angelo, in Roma, via Paolo Emilio n. 34

- ricorrenti -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per l'Abruzzo, L'Aquila, n. 613/05/14, pronunciata il 17 aprile 2014 e depositata il 03 giugno 2014, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 giugno 2021 dal Co: M M F;

RILEVATO

1. La società contribuente, operante nel settore della ristorazione, era oggetto di una verifica fiscale per l'anno d'imposta 2006, che si concludeva con la notifica, in data 31.08.2009, di un avviso di accertamento. L'Amministrazione finanziaria, dopo aver invitato la società contribuente a presentare la documentazione presso i suoi uffici, accertava maggiori ricavi, con conseguente recupero a tassazione ai fini Irap e IVA, oltre interessi e sanzioni.

2. La successiva istanza di adesione non sortiva esito alcuno, sicché la contribuente adiva il giudice di prossimità svolgendo plurime censure. Adivano la Commissione tributaria provinciale anche i due soci, esperendo distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento ai fini Irpef, loro notificati per trasparenza in relazione al medesimo periodo d'imposta e motivati per relationem rispetto a quello promosso nell'interesse della società. Costituitosi l'Ufficio, la commissione di prossimità riuniva i ricorsi e li accoglieva, annullando gli atti impositivi.

3. La decisione di primo grado, impugnata dall'Amministrazione finanziaria, veniva riformata dalla Commissione tributaria regionale, previa dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi (denominati appelli per mero refuso) promossi in primo grado dai soci.

4. Ricorrono congiuntamente per la cassazione della sentenza la società contribuente e i soci, affidandosi a quattro motivi di ricorso, cui replica l'Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. 11 - 2492-2015 - 11/06/2021

MMF

In prossimità dell'udienza le parti private hanno depositato memoria illustrativa delle loro posizioni.

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente - legge n. 212/2000 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. In particolare, i contribuenti protestano l'illegittimità dell'impugnata sentenza in parte qua, ove ha respinto l'eccezione secondo cui l'atto impositivo avrebbe potuto essere emesso solo decorso il termine dilatorio di sessanta giorni e, quindi, solo dopo aver assicurato il rispetto delle garanzie del contraddittorio previsto dall'art. 12 dello Statuto del contribuente. Il motivo è infondato.

2.0ccorre premettere che l'accertamento oggetto del giudizio non trae origine da controlli, ispezioni, verifiche od accessi eseguiti presso la società contribuente. È incontestato tra le parti, infatti, che l'amministrazione finanziaria abbia notificato alla società un invito alla produzione delle scritture contabili relative all'anno 2006 e che la contribuente vi abbia successivamente provveduto, producendo la documentazione richiesta presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria. La fattispecie in esame è pertanto riconducibile al cd. accertamento "a tavolino", ossia eseguito senza essere accompagnato da una attività dell'amministrazione finanziaria di accesso nella sfera diretta del contribuente.

2.1 Tanto premesso, l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, invocato dalla difesa della parte ricorrente, si applica ai soli casi di "accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali" del contribuente: l'emissione di un processo verbale di contestazione non è normativamente prevista in caso di accertamento a tavolino come nel caso in esame. Trattasi, peraltro, di principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, con la sentenza n. 24823/2015 resa a Sezioni Unite, ha affermato che 11 - 2492-2015 - 11/06/2021 MMF «le garanzie fissate nella legge n. 212 del 2000, articolo 12 comma 7, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali dove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente», così trovando avvallo e conferma anche in recenti arresti (cfr. Cass., V, n. 9725 del 2021;
Cass., V, n. 766 del 2020). Il motivo è quindi infondato.
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