Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2023, n. 14240
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D F F, nato a Taranto il 25/09/1971 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Trani il 07/09/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, P S;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. A V, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Trani ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio disposto nei riguardi di D F F, soggetto non indagato. Dal provvedimento impugnato si evince che il sequestro è stato disposto in relazione al reato di cui all'art. 326 cod. pen.;
si è ritenuto che D F, Sindaco del Comune di Trinitapoli, potesse avere la disponibilità di documentazione relativa al decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio del Comune in questione - con particolare riferimento alla relazione del Ministro dell'interno- e di "ogni altro bene, cose pertinenti all'ipotizzato reato o di esso costituenti corpo di reato".La perquisizione è stata compiuta presso i luoghi di residenza, "presso lo studio professionale e presso lo studio eventualmente utilizzato in relazione alla carica politica rivestita" (così l'ordinanza impugnata).
2. Ha proposto ricorso il difensore di D F ed è stato articolato un unico motivo con cui si deduce contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione;
il tema attiene alla violazione dell'art. 103 cod. proc. pen. e, in particolare, al mancato avviso della perquisizione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati per consentire al Presidente di questo - o ad un suo delegato - di assistere all'atto di indagine, al mancato decreto autorizzativo del Giudice e alla mancata esecuzione della perquisizione personalmente da parte del Pubblico Ministero. D F avrebbe personalmente consegnato nell'occasione la copia della relazione ministeriale indicata e, ciò nonostante, sarebbero stati sequestrati "presso il domicilio dell'avvocato i supporti informatici, copia forense del cellulare" e "presso lo studio del difensore.. copia forense dei computer presso lo studio legale". Non sarebbe sufficiente, si aggiunge, l'atto - contenuto nel fascicolo del Pubblico Ministero - attestante la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia della perquisizione preso lo studio legale del ricorrente, essendo detto atto carente del timbro e della prova della trasmissione;
né sarebbe stato accertato, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, che a D F non fosse già stato conferito un mandato difensivo, atteso che in quel periodo alcuni membri del consiglio comunale avevano ricevuto la comunicazione della procedura di incandidabilità mediante la quale si poteva visionare il decreto di scioglimento del Comune e la relazione ministeriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso infondato, al limite della inammissibilità.
2. La prospettazione difensiva, che non riguarda i profili di proporzionalità e di pertinenza dei beni sequestrati rispetto al reato per cui si procede, ruota intorno ad un assunto costitutivo e cioè che nella specie sarebbe stato violato l'art. 103 cod. proc. pen., in ragione
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, P S;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. A V, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Trani ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio disposto nei riguardi di D F F, soggetto non indagato. Dal provvedimento impugnato si evince che il sequestro è stato disposto in relazione al reato di cui all'art. 326 cod. pen.;
si è ritenuto che D F, Sindaco del Comune di Trinitapoli, potesse avere la disponibilità di documentazione relativa al decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio del Comune in questione - con particolare riferimento alla relazione del Ministro dell'interno- e di "ogni altro bene, cose pertinenti all'ipotizzato reato o di esso costituenti corpo di reato".La perquisizione è stata compiuta presso i luoghi di residenza, "presso lo studio professionale e presso lo studio eventualmente utilizzato in relazione alla carica politica rivestita" (così l'ordinanza impugnata).
2. Ha proposto ricorso il difensore di D F ed è stato articolato un unico motivo con cui si deduce contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione;
il tema attiene alla violazione dell'art. 103 cod. proc. pen. e, in particolare, al mancato avviso della perquisizione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati per consentire al Presidente di questo - o ad un suo delegato - di assistere all'atto di indagine, al mancato decreto autorizzativo del Giudice e alla mancata esecuzione della perquisizione personalmente da parte del Pubblico Ministero. D F avrebbe personalmente consegnato nell'occasione la copia della relazione ministeriale indicata e, ciò nonostante, sarebbero stati sequestrati "presso il domicilio dell'avvocato i supporti informatici, copia forense del cellulare" e "presso lo studio del difensore.. copia forense dei computer presso lo studio legale". Non sarebbe sufficiente, si aggiunge, l'atto - contenuto nel fascicolo del Pubblico Ministero - attestante la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia della perquisizione preso lo studio legale del ricorrente, essendo detto atto carente del timbro e della prova della trasmissione;
né sarebbe stato accertato, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, che a D F non fosse già stato conferito un mandato difensivo, atteso che in quel periodo alcuni membri del consiglio comunale avevano ricevuto la comunicazione della procedura di incandidabilità mediante la quale si poteva visionare il decreto di scioglimento del Comune e la relazione ministeriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso infondato, al limite della inammissibilità.
2. La prospettazione difensiva, che non riguarda i profili di proporzionalità e di pertinenza dei beni sequestrati rispetto al reato per cui si procede, ruota intorno ad un assunto costitutivo e cioè che nella specie sarebbe stato violato l'art. 103 cod. proc. pen., in ragione
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