Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2012, n. 10424
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 2
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comunicazione di avvio della procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, deve specificare i "profili professionali del personale eccedente" e non può limitarsi all'indicazione generica delle categorie di personale in esubero (operai, intermedi, impiegati, quadri e dirigenti), non essendo tale generica indicazione sufficiente a concretizzare il piano di ristrutturazione aziendale, mentre la successiva conclusione di un accordo sindacale, nell'ambito della procedura di consultazione non sana il menzionato difetto della comunicazione iniziale se anche l'accordo non contiene la specificazione dei profili professionali dei lavoratori destinatari del licenziamento.
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale e di individuazione dei lavoratori in esubero, l'adozione, nell'accordo sindacale raggiunto in procedura di consultazione, dell'unico criterio di scelta relativo alla prossimità del lavoratore al pensionamento non è legittima, qualora tale criterio non permetta l'esauriente e univoca selezione dei lavoratori destinatari del licenziamento e, quindi, non risulti applicabile senza margini di discrezionalità da parte del datore di lavoro.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19088-2010 proposto da:
ZZ EL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CORTINA D'AMPEZZO 65, presso lo studio dell'avvocato STEFANO NOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VIGILANTE MARIA PIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA GROUP AUTOMOBILES S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 470/2 010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/02/2010 R.G.N. 9007/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2012 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;
udito l'Avvocato NOLA STEFANO;
udito l'Avvocato SALIMBENI MARIA TERESA per delega RAFFAELE DE LUCA TAMAJO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da ZZ NU contro la Fiat Group Automobiles s.p.a. di impugnativa del licenziamento intimatogli il 25.5.2006 in riferimento a procedura per la riduzione del personale.
L'appello proposto dal lavoratore era rigettato dalla Corte d'appello di Napoli.
Il giudice di appello in primo luogo riteneva di dover disattendere la doglianza della parte appellante secondo la quale il Tribunale gli aveva addossato l'onere della prova relativamente al licenziamento, mentre a fronte della deduzione in ricorso della violazione di alcune delle procedure da cui è onerata l'azienda sarebbe stato onere di controparte quello di dimostrare la assoluta correttezza del suo operato e la legittimità del licenziamento, anche alla luce, del principio di rilevabilità di ufficio delle nullità. Al riguardo la Corte riteneva fondato l'orientamento giurisprudenziale sulla necessaria specificità ed immodificabilità da parte dell'attore dei vizi della procedura ex L. n. 223 del 1991 che si intendano far valere, in relazione sia ai principi che informano il rito del lavoro ed in particolare i caratteri della domanda giudiziale ex art. 414 c.p.c., sia alla necessità di coordinare il principio sulla
rilevabilità d'ufficio della nullità del negozio giuridico in ogni stato e grado del giudizio con le regole del processo e segnatamente con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.
Riteneva anche la Corte di merito che il primo giudice, a fronte comunque della prospettazione attorca di determinati elementi a sostegno della domanda, non avrebbe potuto dichiarare la totale nullità del ricorso.
Con specifico riferimento alla comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 3, il giudice di appello, premesso che con il ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado si era dedotto solo che non vi era "neanche stata - nella comunicazione che avvia la relativa procedura - una benché minima motivazione relativa alle ragioni per le quali la resistente era passata dalla CIG ordinaria alla mobilità senza ricorrere all'intervento della CIG straordinaria" e che la violazione della procedura era rilevabile, in particolare, "con riguardo alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali", rilevava che tali rilievi (esclusa la possibilità di considerare allegazioni successive) erano generici e comunque privi di pregio.
Al riguardo, dopo enunciazione di principi in materia di licenziamento per riduzione di personale, la Corte ricordava che la parte datoriale, nella comunicazione "de qua", aveva indicato le ragioni giustificative con riferimento alla progressiva riorganizzazione e revisione dei processi di funzionamento di strutture nelle quali vi erano già lavoratori in CIG, nell'ambito di un piano di contenimento dei costi di struttura e funzionamento, indicando il numero dei lavoratori interessati per ciascuna unità e distinti a seconda della qualifica di "operai", "intermedi", "impiegati/quadri" e "dirigenti". Tale comunicazione doveva ritenersi idonea, poiché in effetti il contraddittorio con le organizzazioni sindacali è stato introdotto prospettando alle stesse una situazione ben nota e congruamente valutabile e la circostanza stessa del raggiungimento di un accordo con le OO.SS. appariva indicativa della possibilità per le stesse di effettuare le necessarie valutazioni anche sotto il profilo dell'esame della praticabilità di soluzioni alternative. Ciò in applicazione del principio secondo cui il mancato corretto adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali le informazioni sugli elementi indicati dalla L. n. 223 del 1991, art.4, comma 3, (così come integrato dal D.Lgs. n. 151 del 1997),
causato dalla inesattezza o dalla incompletezza dei dati, incide sulla validità dell'accordo che sia stato ugualmente concluso tra impresa e organizzazioni sindacali a norma del comma 5 e segg., solo quando la carenza informativa, essendo rilevante ai fini di una compiuta, trasparente e consapevole consultazione sindacale, abbia potuto condizionare la conclusione dell'accordo.
La Corte d'appello riteneva infondate anche le doglianze dell'appellante relative all'omesso rilievo, da parte del Tribunale, della mancanza dell'imprescindibile nesso causale tra la procedura seguita dalla IA ed il licenziamento (doglianze sviluppate anche in riferimento alle circostanze che: il licenziamento era avvenuto senza fare ricorso alla cassa integrazione straordinaria;
con accordo con le OO.SS. del 18.5.2006 si era dato atto "che si erano esaurite le ragioni di crisi e che si sarebbe ripresa la normale attività lavorativa";
era stato previsto un corso di riallocazione ed erano state poste in essere operazioni volte ad aumentare il numero del personale con mansioni di zone manager, corrispondenti a quelle del ricorrente, in presenza di positive performances aziendali). Infatti le doglianze dell'appellante solo genericamente e infondatamente investivano la correttezza procedurale del recesso, risolvendosi prevalentemente in un inammissibile tentativo di sindacare le scelte aziendali concordate con le OO.SS. In particolare, non era possibile assegnare rilevanza alle dedotte circostanze della assunzione di altri lavoratori, nemmeno provata, e comunque inidonee, anche in assenza di ulteriori elementi e della loro possibile riferibilità ad esigenze aziendali sopravvenute e diverse, ad incidere sulla procedura di mobilità conclusasi senza vizi specificamente dedotti e rilevabili nel giudizio. Infatti, il ridimensionamento dell'attività imprenditoriale che legittima il ricorso alla procedura di mobilità L. n. 223 del 1991, ex artt. 4 e 24 non può ritenersi escluso ne' dalla prestazione di lavoro straordinario dei dipendenti rimasti in servizio, ne' dal mero affidamento a terzi di operazioni o lavorazioni prima svolte direttamente in azienda, e neppure dalla circostanza di nuove assunzioni, ove non risulti la necessità di colmare vuoti di organico originati ingiustificatamente dal processo di ristrutturazione e ove non si sia in presenza di un ampliamento dell'attività economica dell'impresa non giustificata sulla base delle ragioni che hanno portato alla riduzione del personale. Quanto al verbale del 18.5.2006 prodotto dal ricorrente, si trattava di presa d'atto della ripresa dell'attività solo del centro Vendite Dirette di Pomigliano d'Arco, della Sede commerciale di Napoli e della Fiat Purchasing Italia S.r.l. di Pomigliano d'Arco e comunque di documento successivo all'accordo del 28.3.2006 e che non ne mutava i termini. Peraltro, le controdeduzioni della IA in ordine alla utilizzazione del personale nelle mansioni e zone assegnate al ricorrente - secondo le quali vi era stata una mera riorganizzazione dell'area di operatività degli addetti e non un aumento degli stessi - non erano state specificamente e convincentemente contestate dal lavoratore, e neanche assumeva significativo rilievo la circostanza che il licenziamento fosse intervenuto allorquando il dipendente frequentava un corso di formazione, essendo incontestata la circostanza, dedotta dalla IA, dell'esistenza di un'ordinaria prassi in tal senso per i dipendenti che, come il ricorrente, provenivano da un periodo di sospensione