Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/05/2017, n. 10936
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Il provvedimento amministrativo che imponga la chiusura di un pozzo, quale sanzione per la sua realizzazione in difetto della corrispondente autorizzazione ex art. 95 del r.d. n. 1775 del 1933, deve essere comunque preceduto da una valutazione di rispondenza agli interessi generali in materia di regime delle acque pubbliche, pena, altrimenti, la sua illegittimità.
Sul provvedimento
Testo completo
10 9 36 1 7 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sentenza del T. S.A. P. - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Provvedimento di chiusura SEZIONI UNITE CIVILI di pozzo aperto in Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: violazione dell'art. 95 Primo Presidente Dott. G C r.d. n. 1775 del 1933 - Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO Facoltatività ex art. 221 Presidente Sezione Dott. VINCENZO MAZZACANE del r.d. Conseguenze Presidente Sezione Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - R.G.N. 26529/2014 - Consigliere Dott. B B Cron.10936 Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE Rep. Consigliere Dott. L TIA Ud. 06/12/2016 Dott. C D C Consigliere PU Rel. Consigliere C.I Dott. R F ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26529-2014 proposto da: RASA' ENZO in qualità di legale rappresentante della 2016 SOCIETA' AGRICOLA L'ASPARAGO SNC di R E e M 761 C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO CARUSO, rappresentato e difeso dall'avvocato ORAZIO PAPALE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
INFRASTRUTTURE Ε MOBILITA' E ASSESSORATO REGIONALE SICILIANA UFFICIO DEL GENIO TRASPORTI DELLA REGIONE CIVILE DI ENNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
resistente avverso la sentenza n. 132/2014 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 19/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
. udito l'Avvocato O P, che si riporta;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. R.g.n. 26529-14 (ud. 6.12.2016) FATTI DELLA CAUSA 1. La Società Agricola L'Asparago s.n.c. di R E e C M ha proposto ricorso per cassazione contro l'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana, Ufficio del Genio Civile di Enna, avverso la sentenza del 19 giugno 2014, con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha rigettato il suo ricorso avverso l'ordinanza del 1° febbraio 2012, prot. n. 038161, con cui il Genio Civile di Enna - nel presupposto che fosse stato realizzato senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 95 del T.U. di cui al r.d. n. 1775 del 1033 aveva disposto la chiusura di un pozzo di sua proprietà, allocato nella particella 126 del foglio 251 del Comune di Piazza Armerina.
2. Al ricorso, che prospetta quattro motivi, non vi è stata resistenza dell'intimato con controricorso. Tuttavia, l'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato atto di costituzione in funzione della partecipazione all'odierna udienza pubblica.
3. Parte ricorrente ha depositato memoria ed ha discusso nell'odierna pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare deve rilevarsi che nella sua memoria parte ricorrente ha sostanzialmente introdotto due argomenti il primo relativo alla violazione, da parte dell'Amministrazione, dell'art. 20 della I. n. 241 del 1990 in tema di c.d. silenzio assenso, il secondo concernente la lesione da parte sua del legittimo affidamento i quali non hanno la natura e la funzione di mere argomentazioni illustrative dei motivi di ricorso e, conseguentemente, si collocano al di fuori di quanto il ricorrente in Cassazione può affidare alla memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. Consegue che i detti argomenti debbono considerarsi tamquam non essent. 3 Est. Cons R F R.g.n. 26529-14 (ud. 6.12.2016) 2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia "violazione dell'art. 105 T.U. 1775/1933 - carenza dei presupposti necessari per l'emissione dell'ordinanza di chiusura pozzo". Con il secondo si prospetta "violazione dell'art. 105 T.U. 1775/1993 Erroneo convincimento di non necessaria verifica della concreta interferenza con altre falde acquifere protette". Con il terzo motivo si lamenta "omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e difetto di motivazione dell'iter logico giuridico del T.S.A.P." e con il quarto "violazione dell'art. 3 L. 241/90 - illegittimità della motivazione per relationem per carenza dei necessari requisiti".
2.1. Il secondo motivo pone una questione che appare logicamente preliminare rispetto a quella posta con il primo e che, pertanto, va esaminata in via prioritaria. Queste le ragioni.
2.2. Il primo motivo argomenta che, nell'adottare il provvedimento di chiusura del pozzo, l'Amministrazione avrebbe dovuto osservare i criteri indicati nell'art. 105 del r.d. n. 1775 del 1933 e che con la sua motivazione il T.S.A.P. ciò avrebbe invece disconosciuto. Il motivo, dunque, viene prospettato sulla premessa della diretta riconducibilità del provvedimento al potere dell'Amministrazione regolato da detta norma. Essa regola l'agire dell'Amministrazione preposta ed i suoi poteri, in relazione alle vicende, che riguardano quello che viene definito lo statuire, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere di eduzione e di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate, se siano dannose al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi di carattere generale e conseguentemente sospendere l'esecuzione delle ricerche, dell'estrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i Est. Cons. R F R.g.n. 26529-14 (ud. 6.12.2016) provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del