Cass. civ., sez. VI, ordinanza interlocutoria 05/06/2018, n. 14449

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza interlocutoria 05/06/2018, n. 14449
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14449
Data del deposito : 5 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10025-2016 proposto da: V R, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEI RE DI ROMA

3, presso lo studio dell'avvocato M L R, rappresentato e difeso dall'avvocato F P;

- ricorrente -

contro

PROGRESS ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MONTEZEBIO

28, presso lo studio dell'avvocato G B, che la rappresenta e difende;
- controrkorrente - avverso il decreto n. 1587/2016 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 14/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2018 dal Consigliere Dott. M A.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il decreto impugnato, il Tribunale di Palermo ha disposto il parziale accoglimento della domanda di opposizione allo stato passivo proposta dall'avv. R V

contro

Progress Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa. Il Tribunale ha stabilito di accogliere solo parzialmente la domanda di opposizione allo stato passivo, in quanto il ricorrente sarebbe incorso nella decadenza processuale di cui all'art. 99 1.f. non avendo depositato, contestualmente all'invio del ricorso, tutta la documentazione per provare il proprio credito, avendo inviato la restante parte nei due giorni successivi. Dunque il Tribunale ha ritenuto di poter accogliere l'opposizione allo stato passivo solo per la parte di crediti relativa ai documenti depositati contestualmente all'atto di opposizione, ovvero nello stesso giorno di invio telematico del ricorso (14 gennaio 2015). R V ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso Progress Assicurazioni S.p.a. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione delle norme in merito alla legittimazione passiva del Commissario liquidatore nonché della sua carenza di poteri per stare in giudizio. Si lamenta l'assenza del provvedimento che attesterebbe la legittimità e i poteri del Ric. 2016 n. 10025 sez. M1 - ud. 22-03-2018 -2- Commissario liquidatore. Il Tribunale sarebbe incorso nell'errore di non verificare l'eccezione formulata dal ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 99 1.f. nella parte in cui il Tribunale ne riporta il contenuto affermando che il ricorso in opposizione allo stato passivo "deve contenere l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mei prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti depositati". In tal modo facendo riferimento ad un contenuto testuale sbagliato, dal momento che l'art. 99, secondo comma, n.4., 1.f. così prevede: "il ricorso deve contenere [.. .] a pena di decadena, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché .Tecifica dei mei di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti". Il ricorrente afferma di aver dato specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti già prodotti in sede di insinuazione allo stato passivo. Dunque non sarebbe incorso in nessuna decadenza, avendo correttamente adempiuto al dovere di indicare nel ricorso i documenti depositati, sebbene il deposito materiale sia avvenuto nei giorni successivi al primo invio del telematico contenente l'atto di opposizione. Con il terzo motivo si lamenta la violazione delle norme in merito alla notifica della comunicazione del rigetto dell'istanza di ammissione allo stato passivo. Tale notifica sarebbe nulla in quanto eseguita presso un indirizzo che il ricorrente non aveva eletto a proprio domicilio. Con il quarto motivo si lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla richiesta del ricorrente di rimessione in termini, di c.t.u. informatica, di espletamento di prova per testi e di interrogatorio formale. Il Collegio ha rilevato che non ricorrono i presupposti per provvedere in questa sede ai sensi dell'art. 375, primo comma, n. 1 e 5, c.p.c., occorre rimettere la causa alla pubblica udienza della prima sezione Ric. 2016 n. 10025 sez. M1 - ud. 22-03-2018 -3- civile di questa Corte ai sensi dell'art. 380bis, ult. comma, c.p.c., essendo necessario approfondire la questione relativa all'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato, in considerazione della natura del medesimo;
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