Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/02/2023, n. 05974

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/02/2023, n. 05974
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05974
Data del deposito : 28 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9741-2022 proposto da: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrente -

contro

CAPACCHIETTI MARI VA, CASTELLI SAVERIA, CAPACCHIETTI ELETTRA, nella qualità di socie della "Capacchietti Center Gross s.p.a.", elettivamente domiciliate in ROMA,

VIALE GIUSEPPE MAZZINI

114/A, presso lo studio dell'avvocato A D V, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R A;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 33/2022 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 24/02/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere D S. Ric. 2022 n. 09741 sez. SU - ud. 10-01-2023 -2- FATTI DI CAUSA S C, E C e M C, già socie della cessata società Capekcchietti Center Gross s.p.a., agirono in giudizio nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avanti al TRAP presso la Corte di Appello di Roma, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del fiume Tronto (avvenuta nell'aprile 1992), in relazione a fatti integranti il reato di inondazione colposa. Il Ministero resistette eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo, comunque, il rigetto della pretesa. Il TRAP respinse la domanda, escludendo che fosse maturata la prescrizione, ma ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova del danno effettivamente lamentato dalle ricorrenti (che avevano indicato un danno complessivo di 1.773.412,93 euro e, dato atto di avere incassato la somma di 834.527,30 euro a titolo di contributo pubblico, avevano agito per il residuo);
rilevò che, per identiche voci di danno, erano state fornite ben cinque diverse quantificazioni, risultando pertanto non affidabili le relative perizie tecnico-estimative di parte e affermò che sussisteva una lacuna probatoria che non consentiva di considerare raggiunta la prova circa l'effettività del danno e non permetteva di ricorrere al criterio della valutazione equitativa. Il TSAP, espletata una c.t.u. finalizzata alla verifica di danni per un importo ulteriore rispetto a quello per cui erano stati erogati contributi pubblici, ha riformato la sentenza, riconoscendo alle appellanti la somma di 484.562,00 euro, maggiorata di rivalutazione ed interessi, oltre alle spese dei due gradi di giudizio. Il TSAP ha rilevato che le discrepanze emergenti dalle tre perizie di parte depositate dalle istanti (risalenti - rispettivamente - al 30.4.1992, al 27.3.1993 e all'8.6.1995) «trovano invero una loro giustificazione proprio in ragione dei tempi in cui le stesse sono state redatte», giacché «l'effettiva portata dei danni originanti dall'esondazione è avvenuta gradualmente», all'esito di «una ricostruzione certosina dei dati contenuti nei registri e scritture contabili» e di una accurata istruttoria svolta dal Comune di San Benedetto su incarico della Regione Marche, in sede di erogazione dei contributi, che avevano permesso «di stabilire a distanza di qualche anno dall'accaduto quali fossero le somme necessarie per il ripristino dell'attività non riscontrabili nell'immediatezza del fatto», somme quantificate - nell'ultima perizia di stima - in £ 2.747.731.470;
ha aggiunto che «detta valutazione è stata esaminata ed analizzata dal consulente d'ufficio che l'ha ritenuta attendibile in relazione alla tipologia della società, all'entità del capitale investito, al fatturato prodotto nell'anno precedente, al numero dei dipendenti e alle superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività», evidenziando che «l'indagine effettuata dal consulente si è basata su alcuni riscontri oggettivi che hanno consentito di quantificare la stima dei danni nella misura esattamente corrispondente a quella indicata dalle appellanti nell'ultimo elaborato tecnico di parte e quindi quantificare il danno complessivo subito dalla società alla data dell'alluvione nella misura di C 1.419.084,00 e il danno residuo in C 524.562,87, una volta detratto l'importo già ricevuto devalutato alla data del fatto pari ad C 834.527,30»;
tanto premesso, il TSAP ha osservato che la persistente carenza di puntuali elementi contabili (di cui non può farsi carico alla parte danneggiata) «inficia la possibilità di una stima esatta della diminuzione patrimoniale», ma «proprio la peculiarità della situazione fonda [...] idoneamente il ricorso al criterio equitativo», considerato che il c.t.u. non ha rilevato «una conclamata implausibilità» dei valori indicati dal perito di parte e che anche il componente tecnico del Collegio giudicante ha effettuato a campione «una sia pur sommaria verifica delle stime del c.t.p. come corrispondenti, almeno grosso modo, ai valori di mercato»;
ha concluso, pertanto, nel senso di una «complessiva attendibilità delle stime proposte» e della possibilità di procedere ad una valutazione equitativa adottando «quale base di partenza la stima complessiva del tecnico di parte, presa [...] a base dei suoi conteggi dal consulente tecnico di ufficio», da ridurre tuttavia dell'importo di 100.00,00 euro «in dipendenza dell'inverosimiglianza, da un lato, della carenza di qualunque documentazione anche solo fiscale a comprova degli acquisti di quell'ingente materiale e, dall'altro, della totalità del deterioramento postulata dallo stimatore»;
è pervenuto, pertanto, a riconoscere alle appellanti la somma di 484.562,00 euro, oltre rivalutazione ed interessi. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi;
hanno resistito, con unico controricorso, la C e le C (che hanno anche depositato memoria).
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