Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2023, n. 06947

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2023, n. 06947
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06947
Data del deposito : 17 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da I E, nato a Sant'Agata dei Goti il 23.08.1978;
avverso la sentenza del 22 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A V, che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l'avvocato T P, sostituto processuale dell'avvocato C U, difensore della parte civile, che ha chiesto di dichiararsi inammissibile o, comunque, di rigettarsi il ricorso;
uditi gli avvocati M R ed E M, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. E I è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Benevento per rispondere del delitto di peculato, perché, in qualità di incaricato di pubblico servizio e, segnatamente, di incaricato dell'attività di raccolta delle giocate per conto della Cogetech s.p.a., concessionaria «per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito nonché per le attività e le funzioni connesse», avendo per ragione di servizio la disponibilità delle .somme ricavate dalla gestione degli apparecchi di gioco, costituenti prelievo erariale unico (PR.E.U.) nonché del canone di concessione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), si sarebbe appropriato della somma complessiva di euro 42.783,50 per il periodo di competenza dal 1 ottobre 2013 al 30 novembre 2013 nonché di sette apparecchi PDA e ricevitori GPS di proprietà della Cogetech s.p.a. e della relativa documentazione amministrativa, fatto commesso in Sant'Agata dei Goti dal 1 ottobre 2013 al 30 novembre 2013. 2. Il Tribunale di Benevento, con sentenza emessa in data 28 gennaio 2021 all'esito del giudizio dibattimentale, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli, limitatamente all'appropriazione della somma di danaro, e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.

3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, impugnata dall'imputato appellante, che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado e alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile.

4. L'avvocato E M, nell'interesse dello Iannotta, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso.

4.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza dell'elemento soggettivo del delitto di peculato contestato e deduce che sul punto la Corte di appello si sarebbe limitata a riprodurre la motivazione della sentenza di primo grado, pur a fronte delle censure proposte nell'atto di appello.

4.2. Con il secondo motivo il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della violazione di legge relativamente all'elemento soggettivo del delitto contestato.Insussistente sarebbe, infatti, il dolo generico dell'imputato, anche nella forma del dolo eventuale, ravvisato dalla Corte di appello. Lo Iannotta, infatti, non avrebbe mai inteso trattenere indebitamente le somme incassate per conto dello Stato, in funzione di un'attività di autoliquidazione del proprio credito. I rapporti di dare avere sarebbero ad arte stati confusi dalla società concessionaria, che avrebbe applicato contrattualmente un aggio superiore a quello di legge, attraverso l'artificiosa sostituzione della pagina n. 17 del contratto originale. La Corte di appello, dunque, avrebbe dovuto valutare la vessatorietà delle condizioni contrattuali e l'estrema confusione dei rapporti commerciali sottostanti, tali da fondare per lo meno l'errore di fatto del ricorrente 5. In data 19 dicembre 2022 l'avvocato M R ha presentato motivi nuovi e ha chiesto alla Corte di Cassazione di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 358 cod. pen., per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui annovera il gestore di apparecchi AWP, incaricato della riscossione e del versamento del PREU, tra gli incaricati di pubblico servizio. Ad avviso del ricorrente, infatti, integrerebbe una violazione del principio di uguaglianza il diverso trattamento riservato dal legislatore alle condotte appropriative della tassa di soggiorno poste in essere dall'albergatore, punite con una mera sanzione amministrativa, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 180, comma 3, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e quelle del gestore di apparecchi da divertimento e intrattenimento (AWP), sanzionate penalmente quali condotte di peculato. Tale differenza di disciplina sarebbe priva di giustificazione alcuna, in quanto entrambi i soggetti svolgono attività di riscossione e di versamento di un'imposta sostanzialmente identica. Per effetto della recente disciplina di riforma, tuttavia, gli albergatori non sono più incaricati di pubblico servizio ma meri responsabili del pagamento dell'imposta e, dunque, si sarebbe determinata una vera e propria aboliti° criminis in loro favore. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto la remissione della decisione del ricorso alle Sezioni unite per valutare l'eventuale derubricazione del caso di specie nel meno grave delitto di furto, in quanto il gestore di apparecchi da gioco avrebbe la detenzione delle somme riscosse, ma non già un autonomo potere dispositivo sulle stesse.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi