Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/2018, n. 16426

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/2018, n. 16426
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16426
Data del deposito : 21 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso 17547-2013 proposto da: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. 03970540963, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI GIOVANNI FARAVELLI

22, presso lo studio dell'avvocato E M, che la rappresenta e difende, giusta procura 2018 in atti;

- ricorrente -

contro

C G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO

172, presso lo studio dell'avvocato P L P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G G, giusta procura in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 24/2013 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/01/2013 r.g. n. 201/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. G M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F C, che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine rigetto del ricorso. udito l'Avvocato C N per delega verbale Avvocato E M. PROC. nr.17547/2013

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza nr. 916 del 2010 il Tribunale di Bergamo, aveva dichiarato la nullità -per genericità della causale- del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, intercorso ai sensi della legge nr. 196 del 1997, ex art. 3, tra l'impresa fornitrice ADECCO S.P.A. ( di seguito ADECCO) e la lavoratrice GNA CERIBELLI e, per l'effetto, aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra GNA CERIBELLI e l'impresa utilizzatrice, AUTOSTRADE SPA, a far data dal 7.7.2001. 2. Con sentenza del 17.1.2013-24.1.2013 (nr. 24/13), la Corte d'appello di Brescia rigettava il gravame proposto da AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA (di seguito AUTOSTRADE);
rigettava, altresì, l'appello incidentale proposto dalla lavoratrice. La Corte territoriale, per quanto di rilievo in questa sede, premessa la sequenza temporale dei contratti intervenuti tra la lavoratrice e la società interinale, osservava che già il primo contratto era nullo ai sensi dell'art. 3, co 3, della legge nr. 196 del 1997, atteso che la causale era assolutamente generica e che tale vizio si traduceva in un'omessa indicazione dei motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. Quanto agli effetti di tale accertamento, i giudici di merito, in dichiarata adesione di un precedente di questa Corte (sentenza nr. 13960 del 2011), confermavano quanto già statuito in primo grado e che, dunque, il rapporto di lavoro andava convertito in contratto a tempo indeterminato direttamente con l'impresa utilizzatrice. In merito, poi, alla determinazione del risarcimento del danno, in una misura compresa tra 2,5 mensilità e 12 mensilità, ai sensi dell'art. 32 co 5 della legge nr. 182 del 2010, la Corte di Appello giudicava congrua la misura di otto mensilità, avuto riguardo alle notevoli dimensioni di Autostrade e del lungo periodo di utilizzazione della prestazione della lavoratrice;
giudicava, inoltre, non applicabile la riduzione di cui al comma 6 dell'art. 32 in quanto, a prescindere dalla effettiva sussistenza di una PROC. nr.17547/2013 graduatoria, la CERIBELLI non era stata assunta da Autostrade e quindi non aveva titolo all'inserimento in essa.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA con tre motivi cui ha resistito con controricorso GNA CERIBELLI. RAGIONI DELLA DECISIONE.

4. Con il primo motivo parte ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 3 lettera A) della legge nr. 196 del 1997. Secondo la società, i giudici di merito avrebbero errato nell'omettere di considerare che i requisiti richiesti per il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo non possono che essere valutati alla stregua di quelli richiesti per il contratto di fornitura;
quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge 196 del 1997, non prevede, tra i requisiti di forma e di sostanza, la causale di utilizzazione dei dipendenti;
in ogni caso, nella fattispecie concreta, seppure non necessario,
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