Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2003, n. 5344
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La Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, ai sensi dell'art. 11, lettera B), legge n. 100 del 1963, ha il potere di accertare la sussistenza o meno dell'esercizio della libera professione, nonché, ex artt. 20 e 22, terzo comma, legge n. 21 del 1986, di verificare il legittimo esercizio della medesima, quindi l'inesistenza di situazioni di incompatibilità, anche in considerazione della circostanza che per il dottore commercialista iscritto nell'albo professionale sono configurabili ex legge n. 21 del 1986 tre diversi modelli assicurativi e, perciò, l'iscrizione in detto albo non implica necessariamente l'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza, costituendo piuttosto un presupposto esterno di quest'ultima iscrizione. Pertanto, la suindicata verifica non involge questioni inerenti alla legittimità dell'iscrizione nell'albo professionale, bensì l'accertamento della sussistenza dei requisiti del rapporto previdenziale e dell'iscrizione alla Cassa di previdenza, che, conseguentemente, può essere svolto da quest'ultima, anche in riferimento a periodi per i quali era prevista l'iscrizione obbligatoria del professionista alla Cassa (nella specie, anni dal 1963 al 1978), sia in considerazione della funzione pubblicistica ad essa spettante prima della sua riforma e del generale principio di autotutela, sia al fine di evitare la sovrapposizione di diversi regimi previdenziali concorrenti e, attraverso comportamenti fraudolenti, l'abuso del diritto del libero esercizio professionale (Nella specie, la Cassa di previdenza aveva contestato il diritto di un dottore commercialista ad ottenere l'erogazione della pensione, in quanto risultava titolare dal 1963 al 1978 di una licenza d'albergatore, benche non fosse stato cancellato o sospeso dall'Albo; la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso il potere della Cassa di accertare la situazione di incompatibilità, omettendo di verificare se vi fosse stato contemporaneo esercizio dell'attività libero - professionale con altra attività con questa incompatibile).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato GIULIO PROSPERETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FILIPPO BOVE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RN MI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MEDAGLIE D'ORO 157, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO MOSNA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 228/99 del Tribunale di BOLZANO, depositata il 17/01/00 - R.G.N. 813/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato PROSPERETTI;
udito l'Avvocato PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La SA di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti ricorre per la SAzione della sentenza, descritta in epigrafe, del Tribunale di Bolzano che, confermando quella di primo grado, ha affermato il diritto del Dottore commercialista RM AD ad ottenere l'erogazione della pensione di vecchiaia dal 17 aprile '97, per aver compiuto il sessantacinquesimo anno d'eta' e maturato, nel dicembre 1995, trentatre anni d'iscrizione all'Albo dei Dottori commercialisti. A quanto è dato di conoscere dalla narrativa della sentenza impugnata il Dott. AD aveva, a suo tempo, impugnato il provvedimento con cui la SA aveva respinto, "neutralizzando" le contribuzioni versate a fronte dell'ininterrotto esercizio della professione, la domanda di pensione per incompatibilità, in quanto titolare di licenza d'albergatore, tra il 1963 e il 1978, pur non essendo mai stato cancellato o sospeso dall'Albo.
La sentenza impugnata ha escluso che la SA possa, al fine di dar corso all'erogazione della pensione, sindacare la legittimità dell'iscrizione del professionista all'Albo (art. 3, d.P.R. n. 1067/'53), essendo detto potere, conformemente ai principi affermati
da questa Corte (sent. n. 3493/96), riservato esclusivamente al Consiglio dell'Ordine, diversamente da quanto, invece, avviene per l'Ordine forense e la rispettiva SA, rilevando, infine, che "comunque... anche nel periodo contestato dal 1963 al 1978, il Dott. AD ha provato (vedi documentazione da lui dimessa e non contestata, vedi dichiarazione teste Stefano Vanzo) d'aver svolto attività di Dottore commercialista".
Contro questa sentenza la SA ricorrente prospetta i vizi di motivazione e le violazioni di legge infra descritti, articolandoli in quattro profili. Resiste l'intimato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso per SAzione la SA ricorrente denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'alt. 22, comma 3, legge n. 21/1986 in relazione al principio di legalità dell'azione riferito all'Ente titolare di una pubblica funzione, ex art. 360 n. 3 c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.", avendo la sentenza impugnata sostenuto erroneamente, senza darne motivazione alcuna, che non sussiste in capo alla SA dei Dottori commercialisti il potere di verificare situazioni
d'incompatibilità, a fronte delle attività esercitate dagli iscritti, dovendosi, invece, confermare il potere di controllo della SA, "qualora alla stregua di elementi univoci non sia concretamente ravvisabile il requisito dell'esercizio libero professionale" e il suo conseguente "diritto di sospendere o negare del tutto le erogazioni istituzionali indipendentemente dal versamento del contributo fisso, se manchi l'ulteriore requisito dell'esercizio libero professionale (così da ultimo Cass. n. 12239/99)", richiamando, al fine, anche i principi "già immanenti nel sistema" del "Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza", integrante lo Statuto della SA (D.M. 31 agosto '98-G.U. 22 settembre 1998, n. 221).
Con il secondo motivo, enunciando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 1067 del 27 ottobre 1953. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 5, cod.proc.civ.", questa parte sostiene la diversità funzionale degli accertamenti volti a verificare la legittimità dell'iscrizione all'albo, attributiva di uno status, da parte del Consiglio dell'Ordine, destinati ad assicurare certezza pubblica o legale dell'abilitazione all'esercizio della professione, rispetto a quelli esercitati dalla SA "in sede d'autotutela dei propri interessi..., ai fini della corresponsione del trattamento previdenziale, che attiene al distinto rapporto tra il professionista e la SA di previdenza e non coinvolge gli interessi dei terzi che possano avvalersi dell'operato dello stesso", come evidenzia una pronuncia di questa Corte (sent. n. 618/88). Con il terzo mezzo d'impugnazione è ipotizzata la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3, c.p.c, per violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 509/'94. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c, per avere la sentenza del Tribunale omesso d'analizzare la portata innovativa del d.lgs. n. 509/'94 in tema di privatizzazione degli enti previdenziali, che
attribuisce autonomia gestionale alle Casse privatizzate, con il conseguente impegno delle stesse a salvaguardare il patrimonio dell'Ente, tenendo costantemente sotto controllo le risorse e gli impegni di medio e lungo periodo, con penetranti controlli da parte della Corte dei Conti e dei Ministeri vigilanti, sicché, in tale contesto, l'impostazione del Tribunale "costringe la SA ad erogare prestazioni anche a coloro che non ne avrebbero diritto, con conseguente danno patrimoniale per la SA e mediatamente per tutti gli associati". Con il quarto profilo denuncia, infine, con incidente