Cass. civ., sez. II, ordinanza 28/03/2023, n. 8720

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La sanzione amministrativa di cui all'art. 174 bis della l. n. 633 del 1941 e successive modificazioni si applica anche alle società commerciali che utilizzano programmi per elaboratore privi di licenza d'uso, in quanto il fine di profitto, che è un elemento della fattispecie penale di cui all'art. 171-bis l. n. 633 del 1941 (disposizione originariamente introdotta dal d.lgs. n. 518 del 1992 attuativo della dir. 91/250/CE), che incrimina l'abusiva duplicazione e detenzione di programmi per elaboratore, connota non solo la detenzione a scopo di vendita, ma più in generale la loro utilizzazione per attività svolte in favore dei clienti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 28/03/2023, n. 8720
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8720
Data del deposito : 28 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 27298/2019 Numero sezionale 956/2023 Numero di raccolta generale 8720/2023 Data pubblicazione 28/03/2023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. MARIO BERTUZZI - Presidente - SANZIONI AMMINISTRATIVE Dott. A C - Consigliere - Dott. M F - Consigliere - Ud. 07/03/2023-CC Dott. STEFANO OLIVA - Consigliere - R.G.N. 27298/2019 Dott. CRISTINA AMATO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27298-2019 proposto da: CAGNAZZI RAFFAELE MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. MORGAGNI 2/A, presso lo studio dell'avvocato U S, rappresentato e difeso dall'avvocato M P;

- ricorrente -

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BARLETTA ARIA TRANI, in persona del Prefetto p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1373/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata l'11.07.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07.03.2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO;
RILEVATO CHE: Numero registro generale 27298/2019 Numero sezionale 956/2023 Numero di raccolta generale 8720/2023 Data pubblicazione 28/03/2023 1. Il Tribunale di Foggia rigettava l'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 0894 notificata il 10.02.2017 alla s.r.l. Studio AC3 Ingegneria, con la quale l'Ufficio territoriale della Prefettura Bari- Taranto-Trani (B.A.T.) aveva irrogato sanzione pecuniaria di €62.023,00 ex artt. 171-bis, 174-bis l. 22 aprile 1941, n. 633, per avere la s.r.l. Studio AC3 Ingegneria utilizzato 18 programmi per elaboratore «per scopi commerciali o imprenditoriali». Il giudice di prime cure fondava il suo convincimento sul fatto che la società Studio AC3 Ingegneria s.r.l., in quanto costituita sotto forma di società di capitali, svolgesse attività commerciale, ai sensi dell'art. 90, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici, oggi dall'art. 46 del d.lgs. n. 50 del 2016.), e non professionale, ai sensi dell'art. 90, comma 2, lett. a) della stessa legge.

2. Proponeva gravame avverso la suddetta pronuncia Cagnazzi Michele innanzi alla Corte d'Appello di Bari. La Corte distrettuale confermava il giudizio di prime cure, osservando che: - l'art. 10 della l. 12 novembre 2011, n. 183 si è limitato ad abilitare le società di capitali tra professionisti costituite ai sensi della l. n.109 del 1994 a svolgere attività di progettazione anche nel settore privato, pur mantenendo tendenzialmente lo statuto vigente definito per l'esercizio di attività di progettazione nel settore pubblico (Cass. Sez. 2, n. 7310 del 2017);
- la società Studio AC3 Ingegneria s.r.l. svolgeva attività organizzata in forma di impresa, come si deduce dall'oggetto sociale riportato nello statuto della società e dal reddito di impresa accertato dalla Guardia di Finanza. In ogni caso, la finalità commerciale non va valutata esclusivamente con riguardo alla vendita dei programmi per Ric. 2019 n. 27298 sez. S2 - ud. 07-03-2023 -2- Numero registro generale 27298/2019 Numero sezionale 956/2023 Numero di raccolta generale 8720/2023 Data pubblicazione 28/03/2023 elaboratore, ma anche con riguardo alla loro utilizzazione in favore della clientela;
- l'asserita non corrispondenza dell'importo oggetto di ingiunzione ai valori di mercato non è stata dimostrata dall'opponente sulla scorta di una quantificazione alternativa ed attendibile rispetto a quella condivisa dal primo Giudice.

3. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione C R M, in proprio e nella sua qualità di rappresentante legale della società Studio AC3, affidandolo a quattro motivi. Si difendevano con controricorso il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, la Prefettura U.T.G. - B.A.T. nella persona del Prefetto pro tempore. In prossimità dell'adunanza il ricorrente depositava memoria.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt.101, 416, 436 e 437 cod. proc. civ., con vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente che l'Amministrazione, già contumace in primo grado, si è costituita tardivamente in appello, in occasione della seconda udienza, con comparsa di costituzione e risposta con allegata documentazione, depositata telematicamente solo il giorno prima della seconda udienza.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 416, 420, 436 e 437, comma 2, cod. proc. civ.;
degli artt. 1, lett. b);
2, commi 1 e 4;
6, comma 1 e 11;
34, comma 1, lett. a), d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150;
dell'art. 2697 cod. civ., con

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