Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2023, n. 29620

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Il contratto individuale che conferisce ad un dirigente della Regione Sicilia l'incarico di direttore generale di un ente pubblico non economico, ai sensi dell'art. 39 della l.r. Sicilia n. 6 del 2009, è nullo in quanto la citata norma ammette unicamente il comando del dipendente pubblico presso altro ente (qualora sussistano i presupposti della temporaneità dell'assegnazione e dell'impossibilità di conferire l'incarico a personale interno), ma non l'instaurazione di un autonomo e distinto rapporto di lavoro fra il dipendente comandato e l'ente presso il quale è momentaneamente destinato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2023, n. 29620
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29620
Data del deposito : 25 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 1251/2022 AULA 'B' Numero sezionale 3684/2023 Numero di raccolta generale 29620/2023 Data pubblicazione 25/10/2023 Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A Incarico dirigenziale IN NOME DEL POPOLO ITALIANO conferito ex L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E art. 39 L.r. SEZIONE LAVORO Sicilia n. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 6/2009 Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Rel. Presidente - R.G.N. 1251/2022 Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere - Cron. Rep. Dott. ANDREA ZULIANI - Consigliere - Ud. 13/09/2023 Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere - PU Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1251-2022 proposto da: DI RAO ROSARIO, domiciliato ope legis in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC dell'Avvocato SALVATORE CITTADINO che lo rappresenta e difende;
2023 - ricorrente principale - 3684

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SICILIA ORIENTALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' SCHITTONE,(LMCA - STUDIO LEGALE) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO NULA;

- controricorrente -

nonchè

contro

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex 1 lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici Numero registro generale 1251/2022 Numero sezionale 3684/2023 domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.12;
Numero di raccolta generale 29620/2023

- controricorrente -

ricorrente incidentale - Data pubblicazione 25/10/2023 nonchè

contro

AL SE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 551/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/01/2022 R.G.N. 66/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2023 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento dell'incidentale condizionato;
udito l'Avvocato CARLA ZARLATTI per delega Avvocato NICOLO' SCHITTONE;
udito l'Avvocato EMILIANO PEPE.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Catania ha respinto l'appello di AR Di RA avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Consorzio di Bonifica 9 di Catania, al quale era succeduto in corso di causa il Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, volta ad ottenere: la dichiarazione di illegittimità della revoca dell'incarico di Direttore generale disposta dal Commissario straordinario con delibera del 25 luglio 2013 n. 82;
la reintegrazione nel ruolo in precedenza svolto;
la condanna al risarcimento dei danni quantificati in misura pari alle retribuzioni non percepite, detratto l'aliunde perceptum.

2. La Corte distrettuale ha premesso in punto di fatto che l'appellante, dirigente regionale di terza fascia assegnato all'ufficio del Genio civile di Catania, era stato autorizzato ai sensi dell'art. 39 della l.r. Sicilia n. 6/2009 e dell'art. 47 del C.C.R.L., 2 ad assumere l'incarico di Direttore Generale, sulla base del Numero registro generale 1251/2022 Numero sezionale 3684/2023 protocollo di intesa sottoscritto il 29 settembre 2012 dal Dirigente Numero di raccolta generale 29620/2023 Generale del competente dipartimento regionale e dal Data pubblicazione 25/10/2023 Commissario Straordinario del Consorzio. L'incarico, successivamente rinnovato per 60 mesi, era stato annullato in autotutela con la delibera sopra indicata, perché il conferimento dello stesso era viziato dalla mancanza della delibera autorizzativa e dell'impegno di spesa. Il contratto, inoltre, era stato stipulato con un esterno, pur potendo essere conferito a personale già dipendente del Consorzio.

3. Il giudice d'appello ha condiviso le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale ed ha ritenuto che la nullità del contratto, sostanzialmente fatta valere con la delibera di annullamento dell'incarico, discendeva dalla mancanza dell'impegno di spesa, ossia della necessaria copertura finanziaria, nonché dalla violazione del citato art. 39, che consente l'assegnazione a condizione che la stessa sia temporanea e giustificata dall'impossibilità di conferire l'incarico a personale interno.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso AR Di RA sulla base di sette motivi, ai quali hanno resistito con controricorso il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e l'Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, che ha notificato ricorso incidentale condizionato affidato a due censure. E' rimasto intimato IU Barbagallo.

5. Con ordinanza interlocutoria del 2 febbraio 2023, pronunciata all'esito della camera di consiglio, il Collegio ha provocato il contraddittorio su una causa di nullità del contratto individuale diversa da quella prospettata dalle parti e dalla sentenza impugnata nonché sulla questione dell'applicazione ai consorzi di bonifica della Regione Sicilia della disciplina dettata dal d.P.R. n. 97 del 2003. 3 6. Tutte le parti hanno depositato memoria nel termine Numero registro generale 1251/2022 Numero sezionale 3684/2023 assegnato e l'ufficio della Procura Generale ha concluso per il Numero di raccolta generale 29620/2023 rigetto del ricorso. Data pubblicazione 25/10/2023 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 3 della l.r. Sicilia n. 76/1995, dell'art. 21 del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 10 della l.r. Sicilia n. 10/2000, del C.C.N.L. Dirigenti 28.7.70 (così il ricorso) e successivi accordi collettivi di rinnovo, dell'art. 97 Cost., della legge n. 241/1990, degli artt. 1175, 1372, 1375 e 1965 cod. civ., dell'art. 112 cod. proc. civ. nonché l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Sostiene, in sintesi, che andava esclusa l'eccepita nullità del contratto, perché lo stesso era stato espressamente autorizzato dal Protocollo di intesa e la copertura finanziaria era stata individuata con la delibera n. 3 del 2013. Rileva che il Consorzio è ente pubblico economico, sicché il rapporto di lavoro è di natura privatistica e non può essere risolto esercitando poteri di autotutela. La cessazione anticipata dell'incarico dirigenziale è consentita solo nel caso in cui la revoca sia giustificata dai risultati negativi di gestione e dal mancato raggiungimento degli obiettivi. Richiama giurisprudenza di questa Corte in tema di impiego pubblico contrattualizzato e deduce, inoltre, che la «supposta ed inesistente mancanza di copertura finanziaria» può essere fonte di responsabilità contabile, ma non giustifica l'esercizio del potere di autotutela.

2. Con la seconda censura, egualmente ricondotta ai vizi di cui ai nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., AR Di RA eccepisce la nullità della sentenza impugnata nonché la violazione del giudicato ( art. 2909 cod. civ.) e del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato ( art. 112 cod. proc. civ.). Rileva che il Tribunale aveva implicitamente escluso la violazione dell'art. 39 della l.r. 4 Sicilia n. 6/2009 e, pertanto, il Consorzio avrebbe dovuto Numero registro generale 1251/2022 Numero sezionale 3684/2023 proporre appello incidentale, in assenza del quale non poteva la Numero di raccolta generale 29620/2023 Corte ritenere la delibera di conferimento dell'incarico viziata Data pubblicazione 25/10/2023 anche per l'asserita violazione del richiamato art. 39. Aggiunge che l'appellato non aveva neppure reiterato l'eccezione di violazione della norma regionale, sicché era preclusa al giudice d'appello la possibilità di ravvisare una violazione di legge diversa da quella accertata dal Tribunale.

3. La terza critica denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «erronea applicazione dell'art. 7 lettera C dello statuto consortile». Il ricorrente, riprendendo argomenti già anticipati nel primo motivo, sostiene che non era necessaria alcuna delibera autorizzativa, in quanto il contratto di lavoro era stato preceduto dalla sottoscrizione del protocollo di intesa, sufficiente ad integrare l'autorizzazione. Aggiunge che, in ogni caso, l'autorizzazione preventiva

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