Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2019, n. 25040
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A G, nato a Cherasco il 06/09/1949 avverso la sentenza del 08/02/2018 della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G N;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P C, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. G T, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di La Spezia con cui A G era stato condannato, rispettivamente, alla pena di mesi tre di arresto in relazione al reato di cui agli artt. 140 comma 1 Digs. n. 230 del 17 marzo 1995 con riferimento all'art. 3 del Dlgs. n. 94 del 30 gennaio 2001 - per avere prodotto e commercializzato alimenti diversi da quelli autorizzati (rane surgelate pulite, pronte da cucinare) perché sottoposti a trattamento con raggi ionizzanti - e alla pena di mesi tre di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 515 cod. pen. per avere posto in commercio e venduto, con la condotta precedentemente indicata, alimenti di qualità differente rispetto a quella dichiarata in etichetta.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso A G, prospettando mediante il proprio difensore cinque motivi di impugnazione .
3. Con il primo eccepisce la carenza di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) per avere la Corte di Appello omesso di motivare in ordine al disposto rigetto della eccezione di incompetenza territoriale riproposta in appello dalla difesa.
4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 3 Dlgs. 30 gennaio 2011 n. 94 come integrato e modificato dalla normativa comunitaria successiva. Il citato art. 3 indica gli alimenti di cui è consentito il trattamento con radiazioni ionizzanti mediante rinvio all'allegato IV che fa riferimento ad erbe aromatiche, spezie e condimenti vegetali. La medesima norma rinvia al successivo art. 18 che dettando un regime transitorio / ha previsto l'entrata in vigore di un elenco adottato in sede comunitaria e riferito a prodotti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti. Di tale elenco i in data 24 novembre 2009,è stata pubblicata la versione vigente e comprende sin dal 2003 anche le cosce di rana congelate che possono essere sottoposte a radiazioni ionizzanti in Francia, Repubblica Ceca, Olanda e Belgio. L'art. 3 citato quindi, quale norma incriminatrice è integrata dalla disciplina extra penale che regolamenta i prodotti per i quali è consentito il predetto trattamento, cosicchè tale possibilità ha reso la condotta contestata lecita, secondo una interpretazione peraltro suggerita anche con comunicazione dell'Ufficio Legislativo del ministero della salute del 23.5.2011. 5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 140 Dlgs 230/1995 ilg quale, nel fissare la sanzione in relazione alle condotte di cui all'art. 98 del medesimo Dlgs., riguardanti la messa in circolazionella produzione, importazione, l'impiego ola manipolazione o comunque la detenzione di prodotti o manufatti cui siano state aggiunte materie radioattive, non avrebbe dovuto applicarsi alla condotta in contestazione siccome lecita alla luce delle considerazioni formulate nell'ambito del precedente motivo.
6. Con il quarto motivo il ricorrente deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 140 Dlgs 230/1995 e 3 Dlgs. 94/2001: posto che la sanzione di cui all'art. 140 citato è richiamata non dall'art. 3 del Dlgs 94/2001 bensì dall'art. 19 del medesimo testo di legge, che rimanda a violazione di obblighi relativi a "prodotti ammessi;
e considerato che il prodotto in contestazione alla luce delle considerazioni prima formulateè inserito nell'elenco del prodotti ammessi sin dal 2003, non può applicarsi più alcuna sanzione penale.
7. Con il quinto motivo si prospetta il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione nella sentenza impugnata della condotta relativa alla omessa indicazione sull'etichetta dell'avvenuto trattamento con radiazioni ionizzanti del prodotto, fattispecie prevista dall'art. 13 del Dlgs 94/2011, distinto dalla contestata condotta di cui all'art. 3 del medesimo decreto, e non contemplata nel capo di imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato nei termini di seguito illustrati.
2. Quanto al primo motivol inerente la dedotta mancanza di motivazione in relazione ad un'eccezione di incompetenza territoriale, si premette che questa corte ritiene condivisibile quell'orientamento, seppur non univoco, secondo cui il reato di frode in commercio, nel caso di vendita di merce da piazza a piazza, si consuma non nel luogo in cui, ai sensi dell'art. 1510 cod. civ., il venditore si libera della propria obbligazione rimettendo la merce al vettore o spedizioniere (indirizzo quest'ultimo talvolta sostenuto dalla Suprema Corte, come con sentenza di questa stessa sezione, n. 41691 del 01/07/2014 Rv. 260656 - 01 Pedone), bensì in quello in cui avviene la materiale consegna della stessa merce all'acquirente. Ciò in quanto è solo in tale momento che quest'ultimo, ottenuta la disponibilità della
udita la relazione svolta dal consigliere G N;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P C, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. G T, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di La Spezia con cui A G era stato condannato, rispettivamente, alla pena di mesi tre di arresto in relazione al reato di cui agli artt. 140 comma 1 Digs. n. 230 del 17 marzo 1995 con riferimento all'art. 3 del Dlgs. n. 94 del 30 gennaio 2001 - per avere prodotto e commercializzato alimenti diversi da quelli autorizzati (rane surgelate pulite, pronte da cucinare) perché sottoposti a trattamento con raggi ionizzanti - e alla pena di mesi tre di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 515 cod. pen. per avere posto in commercio e venduto, con la condotta precedentemente indicata, alimenti di qualità differente rispetto a quella dichiarata in etichetta.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso A G, prospettando mediante il proprio difensore cinque motivi di impugnazione .
3. Con il primo eccepisce la carenza di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) per avere la Corte di Appello omesso di motivare in ordine al disposto rigetto della eccezione di incompetenza territoriale riproposta in appello dalla difesa.
4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 3 Dlgs. 30 gennaio 2011 n. 94 come integrato e modificato dalla normativa comunitaria successiva. Il citato art. 3 indica gli alimenti di cui è consentito il trattamento con radiazioni ionizzanti mediante rinvio all'allegato IV che fa riferimento ad erbe aromatiche, spezie e condimenti vegetali. La medesima norma rinvia al successivo art. 18 che dettando un regime transitorio / ha previsto l'entrata in vigore di un elenco adottato in sede comunitaria e riferito a prodotti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti. Di tale elenco i in data 24 novembre 2009,è stata pubblicata la versione vigente e comprende sin dal 2003 anche le cosce di rana congelate che possono essere sottoposte a radiazioni ionizzanti in Francia, Repubblica Ceca, Olanda e Belgio. L'art. 3 citato quindi, quale norma incriminatrice è integrata dalla disciplina extra penale che regolamenta i prodotti per i quali è consentito il predetto trattamento, cosicchè tale possibilità ha reso la condotta contestata lecita, secondo una interpretazione peraltro suggerita anche con comunicazione dell'Ufficio Legislativo del ministero della salute del 23.5.2011. 5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 140 Dlgs 230/1995 ilg quale, nel fissare la sanzione in relazione alle condotte di cui all'art. 98 del medesimo Dlgs., riguardanti la messa in circolazionella produzione, importazione, l'impiego ola manipolazione o comunque la detenzione di prodotti o manufatti cui siano state aggiunte materie radioattive, non avrebbe dovuto applicarsi alla condotta in contestazione siccome lecita alla luce delle considerazioni formulate nell'ambito del precedente motivo.
6. Con il quarto motivo il ricorrente deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 140 Dlgs 230/1995 e 3 Dlgs. 94/2001: posto che la sanzione di cui all'art. 140 citato è richiamata non dall'art. 3 del Dlgs 94/2001 bensì dall'art. 19 del medesimo testo di legge, che rimanda a violazione di obblighi relativi a "prodotti ammessi;
e considerato che il prodotto in contestazione alla luce delle considerazioni prima formulateè inserito nell'elenco del prodotti ammessi sin dal 2003, non può applicarsi più alcuna sanzione penale.
7. Con il quinto motivo si prospetta il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione nella sentenza impugnata della condotta relativa alla omessa indicazione sull'etichetta dell'avvenuto trattamento con radiazioni ionizzanti del prodotto, fattispecie prevista dall'art. 13 del Dlgs 94/2011, distinto dalla contestata condotta di cui all'art. 3 del medesimo decreto, e non contemplata nel capo di imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato nei termini di seguito illustrati.
2. Quanto al primo motivol inerente la dedotta mancanza di motivazione in relazione ad un'eccezione di incompetenza territoriale, si premette che questa corte ritiene condivisibile quell'orientamento, seppur non univoco, secondo cui il reato di frode in commercio, nel caso di vendita di merce da piazza a piazza, si consuma non nel luogo in cui, ai sensi dell'art. 1510 cod. civ., il venditore si libera della propria obbligazione rimettendo la merce al vettore o spedizioniere (indirizzo quest'ultimo talvolta sostenuto dalla Suprema Corte, come con sentenza di questa stessa sezione, n. 41691 del 01/07/2014 Rv. 260656 - 01 Pedone), bensì in quello in cui avviene la materiale consegna della stessa merce all'acquirente. Ciò in quanto è solo in tale momento che quest'ultimo, ottenuta la disponibilità della
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