Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17353
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Testo completo
la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da UO SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 8/6/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15);
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza emessa l' 8/6/2022 la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 17.2.2022, che aveva condannato UO SA per il delitti di estorsione, resistenza e danneggiamento, tutti aggravati dall'utilizzo del metodo mafioso, ravvisando un errore nella applicazione dell'aumento per la continuazione, rideterminava la pena a lui inflitta.
2.Avverso tale pronuncia ricorre UO, per mezzo del difensore, il quale con il primo motivo eccepisce il vizio violazione di legge processuale e vizio di motivazione ( art. 606 lett. c) ed e) , in relazione all'art. 195 co. 3 c.p.p. La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, valorizzando dichiarazioni della persona offesa: AP MA il quale riferì le frasi minacciose profferite dal UO, in particolare quella " sto fuori con una paranza di merda qua fuori versami da bere", invero inutilizzabili, trattandosi di dichiarazioni de relato.
3.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e l'omessa motivazione ( art. 606 let. b) ed e) c.p.p.) per la mancata derubricazione del reato di tentata estorsione, in quello meno grave di cui all'art. 610 c.p., posto che l'intenzione dei UO, come affermato in sentenza, era solo quella di bere senza pagare.
4.In via subordinata il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge ed illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), in relazione all'art. 641 c.p. La Corte d'appello, pur affermando che l'intenzione dell'imputato era quella di bere senza pagare e quindi di ottenere la prestazione dissimulando il proprio stato di insolvenza, non ha poi concluso per la sussistenza di detto reato ravvisando, invece, contraddittoriamente, il delitto di estorsione.
5.Con il successivo motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione (art. 606 lett.e) c.p.p.), in relazione all'art. 416 bis.1 c.p., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto integrata detta circostanza aggravante, la quale, invero, presuppone la consapevolezza da parte della vittima dell' appartenenza dell'estorsore alla organizzazione criminale mafiosa, mentre invece, si legge in sentenza, AR e UO non si conoscevano;
mancherebbe, inoltre, lo stato di soggezione psicologica, ingenerato dal comportamento dell'imputato, posto che AP non patì alcun timore, tanto che denunciò l'estorsore.
6.Ulteriore motivo di doglianza è dato dal fatto che la Corte d'appello con motivazione illogica e contraddittoria, ha respinto la richiesta difensiva di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ritenendo che UO avesse posto in essere la condotta criminosa con intenzione di affermare il prestigio criminale del clan, quando invece, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante comune, andava valorizzata l'esiguità del danno.
7.Deduce il ricorrente con il successivo motivo, il vizio di motivazione, per non avere la Corte d'appello adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante la presenza di