Cass. civ., sez. I, sentenza 31/08/2005, n. 17590

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La natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 cod. civ., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione.

L'atto con il quale un imprenditore, dopo avere stipulato un contratto di fideiussione con riguardo ad un suo debito, costituisca una garanzia in favore del fideiussore (nella specie, mediante cessione di un credito), per l'eventuale credito in via di regresso vantato da quest'ultimo, è soggetto a revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 della legge fall., in quanto detto credito, ancorchè eventuale al momento della costituzione della garanzia, non può considerarsi futuro rispetto ad essa, trovando fondamento giuridico nel contratto di fideiussione stipulato in precedenza.

In tema di azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma primo, n. 2 legge fall., la cessione di credito non costituisce mezzo anormale di pagamento qualora sia stata stipulata a scopo di garanzia di un debito sorto contestualmente - dovendo intendersi la contestualità in senso eminentemente sostanziale e causale - e non già per estinguere un debito preesistente e scaduto, dovendo escludersi la possibilità di ritenere che abbia avuto una funzione solutoria nel caso in cui tra le parti neppure sussisteva un preesistente rapporto di finanziamento.

L'azione revocatoria fallimentare non produce un effetto restitutorio in favore dell'imprenditore assoggettato alla procedura concorsuale (nella specie, ad amministrazione straordinaria) nè, tantomeno, un effetto traslativo in favore della massa dei creditori, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa dei creditori; pertanto, qualora gli organi della procedura propongano azione ex art. 67, legge fall., al fine di ottenere la revoca del contratto di cessione dei canoni di affitto di un'azienda, successivamente alienata dall'imprenditore allorchè era 'in bonis', deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire, se sopravvenga la dichiarazione di inefficacia dell'atto di alienazione dell'azienda, in quanto a seguito di quest'ultima diventa disponibile per i creditori concorsuali l'importo dei canoni d'affitto dell'azienda.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 31/08/2005, n. 17590
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17590
Data del deposito : 31 agosto 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D M R - Presidente -
Dott. P D - Consigliere -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
Dott. S L - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 8370/2002 proposto da:
CASE DI CURA RIUNITE s.r.l., in amministrazione straordinaria, domiciliata in Roma, via Lisbona n. 3, presso l'avv. D'ALESSANDRO P., che la rappresenta e difende unitamente all'avv. G B e all'avv. L R, come da mandato a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
ISVEIMER s.p.a., in liquidazione, domiciliato in Roma, via Flaminia n. 318, presso l'avv. CORAPI D., che lo rappresenta e difende, come da mandato a margine del controricorso;



- controricorrente -


contro
Intesa BCI Gestione crediti s.p.a., domiciliata in Roma Largo Fochetti n. 28, presso l'avv. F. Pietrosanti, rappresentata e difesa dall'avv. G T, coma da mandato a margine del controricorso;



- controricorrente -


contro
Sud Factoring s.p.a., in liquidazione, domiciliata in Roma, via D. Chelini n, 5, presso l'avv. A. Pizzoli, rappresentata e difesa dall'avv. P. T, come da mandato a margine del controricorso;



- controricorrente -


contro
Ospedale Oncologico, I.R.C.C.S., di Bari;



- intimato -


sul ricorso n. 11870/2002 proposto da:
Oncohospital s.r.l., in amministrazione straordinaria, domiciliata in Roma, via Lisbona n. 3, presago l'avv. P. d'Alessandro, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. L R, come da mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -
contro
Isveimer s.p.a., in liquidazione;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
Intesa BCI Gestione Crediti s.p.a.;

- controricorrente incidentale -
contro
Ospedale Oncologico, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38, presso l'avv. R. Liberatore, rappresentato e difeso dall'avv. P. Laterza, come da mandato a margine del controricorso;



- controricorrente -


contro
Sud Factoring s.p.a.;



- intimato -


sul ricorso n. 15527/2002 proposto da:
Isveimer s.p.a., in liquidazione;

- ricorrente incidentale -
contro
Oncohospital s.r.l., in amministrazione straordinaria;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 730/2001 della Corte d'appello di Bari, depositata il 21 settembre 2001 Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori:
avv. D'Alessandro per C.C.R. s.r.l. e Oncohospital s.r.l., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;

avv. Cappuccini, per Isveimer s.p.a., avv. Tucci, per Banca Intesa s.p.a., che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi di C.C.R. e Oncohospital;

Udite le conclusioni del P.M., Dr.

APICE

Umberto, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi 1^, 2^, 3^, 5^ e 6^ del ricorso principale, con assorbimento dei ricorsi incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27 febbraio 1996 la Case di cura riunite s.r.l., in amministrazione straordinaria dal 14 febbraio 1995, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Bari l'Isveimer s.p.a., la Caripuglia s.p.a., successivamente incorporata da Banca intesa BCI s.p.a., e l'Ospedale Oncologico di Bari, proponendo le seguenti domande:
a) dichiarare l'inefficacia ex art. 42 e 44 legge fall. dell'atto in data 18 febbraio 1993 con il quale la stessa Case di cura riunite s.r.l., postergando precedenti cessioni in favore della Sud Factoring s.p.a. e della Caripuglia s.p.a., aveva ceduto alla Isveimer s.p.a., a titolo di garanzia di un mutuo di 255 miliardi di lire stipulato il 26 novembre 1992, e alla stessa Caripuglia s.p.a., a garanzia del credito di regresso eventualmente derivante dalla fideiussione di 200 miliardi di lire prestata per il mutuo dell'Isveimer s.p.a., il credito vantato nei confronti dell'Ospedale Oncologico di Bari per i canoni dell'affitto sessennale, stipulato il 30 aprile 1990, dell'azienda Casa di cura Mater Dei, successivamente venduta in data 26 gennaio 1994 alla partecipata Oncohospital s.r.l.;

b) dichiarare l'inefficacia delle cessioni del 18 febbraio 1993 almeno ex art. 2918 c.c., a far data da un anno dall'apertura della procedura concorsuale;

c) in via subordinata revocare le cessioni del 18 febbraio 1993 ai sensi degli art. 65 e 67 comma l, n. 2 e n. 3 legge fall.;

d) in ulteriore subordine dichiarare inefficaci i pagamenti per interessi eseguiti dopo l'apertura della procedura concorsuale in favore dell'Isveimer s.p.a. e di Caripuglia s.p.a. ovvero, ove risultasse che i crediti dei due istituti erano assistiti da ipoteca, dichiarare inefficaci i pagamenti degli interessi in misura ultralegale.
Si costituirono l'Isveimer e,p.a. e la Caripuglia s.p.a., che eccepirono il difetto di legittimazione attiva della Case di cura riunite s.r.l., in quanto non più proprietaria dell'azienda per il cui affitto erano dovuti i canoni ceduti. E intervennero in giudizio prima la Sud Factoring s.p.a., che chiese dichiararsi l'opponibilità alla procedura concorsuale della cessione stipulata in suo favore il 24 gennaio 1992, e poi la Oncohospital s.r.l., anch'essa in amministrazione straordinaria dal 7 marzo 1996, che aderì in via principale alla domanda della Case di cura riunite s.r.l. e chiese in via subordinata dichiararsi a lei inopponibile la cessione dei canoni.
L'ospedale Oncologico, costituitosi successivamente, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva.
Tutte le domande furono respinte dal Tribunale di Bari, con sentenza integralmente confermata in appello a seguito di impugnazioni proposte dalla Case di cura riunite s.r.l. e dalla Oncohospital s.r.l..
I giudici d'appello, nel disattendere i motivi d'impugnazione proposti dalle appellanti, che avevano in parte invertito l'ordine di priorità delle proprie domande, rilevarono:
a) la Case di cura riunite s.r.l. non è legittimata ad agire, in quanto con la vendita dell'azienda Casa di cura Mater Dei alla Oncohospital s.r.l. ha trasferito all'acquirente sia il contratto di locazione stipulato con l'Ospedale Oncologico sia il contratto di cessione dei crediti stipulato con l'Isveimer s.p.a., sicché ha perduto il diritto a esigere il pagamento dei canoni oggetto della cessione controversa, mentre la legittimazione a esigere i canoni in caso di invalidità o di inefficacia dell'atto di cessione è stata trasferita alla Oncohospital s.r.l.;
ne' la legittimazione ad agire della Case di cura riunite s.r.l. può derivare dal sopravvenuto giudicato di revoca ex art. 67 legge fall. della cessione di azienda alla Oncohospital s.r.l., che non ha effetti reali e quindi non restituisce alla case di cura riunite s.r.l. la proprietà dell'azienda ceduta;
la Case di cura riunite s.r.l. potrebbe essere legittimata a chiedere l'inefficacia ex art. 67 legge fall. dei singoli pagamenti eseguiti fino alla cessione dell'azienda, stipulata il 26 gennaio 1994, ma tale domanda, che peraltro sarebbe comunque infondata, non è stata in realtà proposta, perché s'è esercitata l'azione revocatoria non dei singoli pagamenti bensì dell'intera cessione di credito;

b) l'azione revocatoria proposta contro l'Isveimer s.p.a. ex art. 67 comma 1 n. 3 legge fall. è infondata, perché la cessione aveva scopo di garanzia ed era contestuale al credito garantito, mentre è inammissibile, perché nuova, l'azione revocatoria fallimentare proposta ex art. 67 comma 1 n. 2 legge fall., comunque infondata perché la cessione non ebbe funzione solutoria bensì appunto di garanzia;

c) la cessione dei canoni all'Isveimer s.p.a. è opponibile ai creditori concorsuali, perché non è qualificabile come cessione di crediti futuri, in quanto la convenzione stipulata dalla Case di cura riunite s.r.l. con l'Ospedale Oncologico non era un contratto d'affitto ma un contratto atipico di gestione d'azienda per conto altrui con prestazione unitariamente determinata, benché ripartita nel tempo;
e comunque, quand'anche si trattasse di una cessione di crediti futuri, il contratto ebbe un effetto traslativo immediato;

d) l'efficacia nei confronti della Oncohospital s.r.l. della cessione a Isveimer s.p.a. e Caripuglia s.p.a. dei canoni di gestione dell'azienda non è regolata dall'art. 1605 c.c., relativo al conflitto tra cessionario dei canoni e acquirente della cosa locata, bensì dall'art. 2918 c.c., relativo al conflitto tra cessionario dei canoni e creditori fallimentari del locatore;
ma l'inefficacia della cessione a far data da un anno dall'apertura delle procedure concorsuali, prevista dall'art. 2918 c.c., non può essere eccepita dalla Case di cura riunite s.r.l., in quanto priva di legittimazione, e non giova alla Oncohospital s.r.l., la cui ammissione alla procedura concorsuale risale al 7 marzo 1996, sicché l'anno di efficacia della cessione cade oltre la durata della convenzione sessennale stipulata il 30 aprile 1990 con l'Ospedale Oncologico e cessata nel giugno del 1996;

e) gli art. 54 e 55 legge fall., invocati dalle appellanti, non trovano applicazione, sia perché gli interessi da corrispondere per il mutuo sono stati liquidati e pagati anticipatamente, sicché non sono stati trattati come obbligazione accessoria connessa al decorso del tempo di restituzione del capitale;
sia perché in seguito alla cessione il debito per interessi grava sull'Ospedale Oncologico, non grava sui debitori dichiarati insolventi.
Contro la decisione d'appello ricorre per cassazione la Case di cura riunite s.r.l. e propone nove motivi d'impugnazione, cui resistono con controricorso l'Isveimer s.p.a., l'Intesa BCI Gestione crediti s.p.a., incorporante la Caripuglia s.p.a., e la Sud Factoring s.p.a.. Ricorre altresì in via incidentale la Oncohospital s.r.l., che, oltre ad aderire al ricorso della Case di cura riunite s.r.l., propone un motivo subordinato e condizionato di impugnazione, cui resistono con controricorso l'Ospedale Oncologico, Intesa BCI Gestione crediti s.p.a. e l'Isveimer s.p.a., quest'ultima proponendo anche ricorso incidentale, resistito a sua volta con controricorso dalla Oncohospital s.r.l..
Hanno presentato memorie l'Isveimer, la Case di cura riunite, la Oncohospital, la Sud Factoring, Banca Intesa;
note d'udienza hanno altresì presentato Isveimer e Banca Intesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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