Cass. civ., sez. II, sentenza 22/12/2005, n. 28417
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In tema di appalto, l'art.1668 cod. civ., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art.1667 cod. civ., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo,anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore(nella specie danni arrecati ad altri beni dell'appaltante), sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate - seppure con carattere di autonomia e non surrogabili - ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 cod. civ.si applicano anche all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell' esecuzione della prestazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P F - Presidente -
Dott. B S - Consigliere -
Dott. S O - Consigliere -
Dott. T R M - Consigliere -
Dott. M V - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F SRVICE DI M B & C SNC, CU DI M B & C. SNC, entrambe in persona del socio Amm.re M B, elettivamente domiciliati in ROM VIA SALLUSTIANA 26, presso lo studio dell'avvocato T G, che li difende unitamente all'avvocato G B, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CRTIERE DEL GARDA S, in persona del legale rappresentante in carica Ing. P M;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 25582/2001 proposto da:
CRTIERE GARDA S, in persona del legale rappresentante in carica Ing. P M, elettivamente domiciliato in ROM VIA LUIGI CNINA 6, presso lo studio dell'avvocato BRUNO PICCROZZI, che lo difende unitamente agli avvocati R B, P P, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
F SRVICE DI M B & C SN, CU DI M B & C. SNC entrambe in persona del socio e amm.re M B;
- intimato -
avverso la sentenza n. 325/2001 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 07/08/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/11/2004 dal Consigliere Dott. Vincenzo MZZACNE;
udito l'Avvocato IPPOLITO Giulio, con delega dell'Avvocato TOSATO Gianluigi, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato PASULI PAOLO, difensore del resistente che ha chiesto accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per accoglimento del primo motivo ricorso principale: assorbiti i motivi 2, 3, 4, 5 ricorso principale. Rigetto restanti motivi del ricorso principale:
Rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11/06/1995 la s.p.a. Cartiere del Garda conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rovereto la S.n.c. Camu di Calza e Marcabruni e, premesso che quest'ultima le aveva fornito degli anelli guidafune installati sui cilindri essiccatori di un suo macchinario per la produzione di carta, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti a seguito della rottura di uno di tali anelli.
Costituendosi in giudizio la convenuta contestava il fondamento della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Successivamente parte attrice chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa della S.n.c. Fa.Ma Service, che si era occupata della posa in opera degli anelli guidafune;
quest'ultima, costituitasi in giudizio, eccepiva la decadenza e la prescrizione dell'azione proposta dalla controparte.
Con sentenza del 22/02/2000 l'adito Tribunale rigettava la domanda attrice nei confronti di entrambe le società convenute in giudizio. A seguito di gravame da parte della società Cartiere del Garda cui resistevano le società Fa.Ma. Service e Camu di Calza e Marcabruni, la Corte di Appello di Trento con sentenza del 07/08/2001, in riforma dell'appellata sentenza, condannava la Fa.Ma. al pagamento in favore dell'appellante della somma di lire 92.357.404 con gli interessi di legge dal 27/04/1995 oltre al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, e compensava le spese di primo e di secondo grado tra la società Cartiere del Garda e Camu di Calza e Marcabruni. Il Giudice di Appello preliminarmente rilevava che, pur non essendo opponibile alla Fa.Ma. l'accertamento tecnico preventivo svoltosi senza la sua partecipazione, l'eccezione di nullità della Consulenza Tecnica d'Ufficio proposta da quest'ultima società era infondata, considerato che dopo il deposito di tale consulenza, avvenuto il 09/04/1998, non erano state sollevate eccezioni al riguardo nelle successive udienze del 15/04/1998 e del 27/05/1998, ma soltanto con la memoria del 14/10/1998;
tali eccezioni, ribadite poi all'udienza dell'11/11/1998, facevano riferimento solo agli elaborati progettuali;
inoltre correttamente il Consulente Tecnico d'Ufficio aveva utilizzato le foto allegate all'accertamento tecnico preventivo regolarmente acquisito nel giudizio di merito nella piena integrità del contraddittorio, considerato che non era mai stata sollevata una eccezione di non corrispondenza al vero di tali fotografie. La Corte territoriale, poi, ritenuta la riferibilità dell'evento produttore dei danni lamentati dall'appellante alla inesatta opera di montaggio dell'anello salvafuni effettuata dalla Camu, verificata direttamente dal Consulente Tecnico d'Ufficio all'esito dei rilievi fotografici e dell'esame del residuo di anello guidafune rotto e degli altri anelli montati, riteneva infondate le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalla Fa.Ma, posto che i termini in proposito previsti dall'art. 1667 c.c. non erano applicabili alle azioni contrattuali diverse da quelle relative alla garanzia per vizi dell'opera appaltata, e quindi non erano estensibili alla domanda proposta dalla Cartiere del Garda di risarcimento danni per il blocco della produzione e per il danneggiamento degli altri macchinari.
Il Giudice di Appello riteneva poi fondato anche il motivo di impugnazione relativo alla condanna della società Cartiere del Garda al rimborso delle spese del giudizio di primo grado nei confronti della Camu, considerato che la partecipazione al giudizio di quest'ultima era apparsa necessaria anche dopo l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo: infatti, posto che gli anelli erano stati costruiti dalla Camu con la previsione di un numero di viti di fissaggio ben inferiore a quello ipotizzato in