Cass. civ., sez. VI, ordinanza 16/11/2022, n. 33702
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Testo completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5936-2021, proposto da: S M, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. GIUSEPPE BURSI, unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 866 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA-ROMAGNA, depositata il 02/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere Dott. GIAN A C;
Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a S M, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F, I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente agli anni di imposta 2009-2012, conseguenti all'omessa conservazione, registrazione e sottrazione alla contabilità di tre fatture emesse nei confronti della EDILAPPALTO, all'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, all'emissione di fatture senza addebito I.V.A. per uso improprio del meccanismo del reverse charge in difetto della conclusione in forma scritta di un contratto di subappalto, nonché di regolare tenuta della contabilità;
che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Reggio nell'Emilia che, con sentenza n. 306/2016, rigettò il ricorso;
che S M propose appello innanzi alla C.T.R. dell'Emilia-Romagna, la quale, con sentenza n. 866, depositata il 02/09/2020 rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come, da un lato, l'Ufficio abbia fatto corretta applicazione della disciplina di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 - con conseguente insussistenza di una decadenza a carico dell'amministrazione rispetto all'accertamento condotto nei confronti della contribuente - e, dall'altro e con riferimento alla fatture emesse in regime di reverse charge, "non è in alcun modo sufficiente l'esistenza di un contratto verbale di subappalto, dal momento che la differente prospettiva dell'applicabilità delle disposizioni Ric. 2021 n. 5936 sez. Seste civile - T - ud. 12-10-2022 -2- tributarie ne impone la rilevazione formale" (cfr. sentenza impugnata, p. 3 della motivazione, terzultimo cpv.);
che avverso tale decisione S M ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc.
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 866 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA-ROMAGNA, depositata il 02/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere Dott. GIAN A C;
Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a S M, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F, I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente agli anni di imposta 2009-2012, conseguenti all'omessa conservazione, registrazione e sottrazione alla contabilità di tre fatture emesse nei confronti della EDILAPPALTO, all'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, all'emissione di fatture senza addebito I.V.A. per uso improprio del meccanismo del reverse charge in difetto della conclusione in forma scritta di un contratto di subappalto, nonché di regolare tenuta della contabilità;
che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Reggio nell'Emilia che, con sentenza n. 306/2016, rigettò il ricorso;
che S M propose appello innanzi alla C.T.R. dell'Emilia-Romagna, la quale, con sentenza n. 866, depositata il 02/09/2020 rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come, da un lato, l'Ufficio abbia fatto corretta applicazione della disciplina di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 - con conseguente insussistenza di una decadenza a carico dell'amministrazione rispetto all'accertamento condotto nei confronti della contribuente - e, dall'altro e con riferimento alla fatture emesse in regime di reverse charge, "non è in alcun modo sufficiente l'esistenza di un contratto verbale di subappalto, dal momento che la differente prospettiva dell'applicabilità delle disposizioni Ric. 2021 n. 5936 sez. Seste civile - T - ud. 12-10-2022 -2- tributarie ne impone la rilevazione formale" (cfr. sentenza impugnata, p. 3 della motivazione, terzultimo cpv.);
che avverso tale decisione S M ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc.
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