Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/02/2023, n. 5373

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Massime1

In tema di definizione agevolata della lite fiscale, l'art. 1, co. 192, della l. n. 197 del 2022, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/02/2023, n. 5373
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5373
Data del deposito : 21 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo



1. L'Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 203/02/2019, depositata in data 17/04/2019, che aveva rigettato l'appello erariale avverso la sentenza di primo grado, la quale aveva accolto il ricorso della società cooperativa La Mimosa Onlus avverso gli avvisi di accertamento emessi per recupero a tassazione ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012, per costi indebitamente dedotti, per omesse ritenute alla fonte e per emissione di fatture con aliquota inferiore a quella applicabile.

Argomentava la CTR che la sentenza di primo grado era stata adeguatamente motivata ed adottata a seguito della corretta valutazione delle risultanze istruttorie e dell'applicazione della normativa di riferimento, aggiungendo che comunque l'ufficio finanziario non aveva proposto nel ricorso d'appello specifici motivi di impugnazione. Costituitasi la contribuente con controricorso, questa Corte, con l'ordinanza n. 14426 del 6 maggio 2022, accogliendo l'eccezione della controricorrente, ha dichiarato inammissibile il ricorso, perchè tardivamente proposto, così motivando:" 4. Invero, la sentenza d'appello è stata pubblicata in data 17 aprile 2019, sicchè il termine semestrale di impugnazione, di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., applicabile al caso di specie, maggiorato di trentuno giorni di sospensione per il periodo feriale, andava a scadere lunedì 18 novembre 2019, a tale data prorogato ex art. 155, comma 4, c.p.c., il termine che ricadeva nel giorno di domenica 17 novembre 2019 (Cass. n. 16234/2020). Orbene, la data di scadenza del termine di impugnazione (18/11/2019) si pone al di fuori della forbice temporale, dal 23/10/2018 al 31/07/2019, prevista dall'art. 6, comma 11 del citato D.L. 119 del 2018, sicchè, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale a pag. 2 del ricorso, nel caso di specie non è applicabile la sospensione straordinaria prevista da tale disposizione, di cui la ricorrente ha illegittimamente usufruito, nè le successive sospensioni, per complessivi sessantaquattro giorni, previste dal D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020, art. 83, e del D.L. n. 23 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 40 del 2020, art. 36.



5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, il che rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente (...).".

Il ricorso erariale era articolato in due motivi.

Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduceva, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., nonchè la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c..

Con il secondo motivo la ricorrente deduceva, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, avendo la CTR rilevato l'inammissibilità del gravame per la sua genericità.



2. L'Agenzia propone ora ricorso, affidato ad un unico motivo, per la revocazione della predetta ordinanza di legittimità, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., assumendo che la decisione sarebbe viziata da errore di fatto risultante dagli atti interni al giudizio di legittimità.

Deduce infatti la ricorrente che la Corte ha erroneamente omesso di considerare un dato obbiettivo, indiscusso e documentato negli atti interni del giudizio di legittimità, determinante ai fini dell'individuazione del termine di decadenza relativo alla proposizione del ricorso per cassazione, ovvero l'avvenuta notifica, da parte della contribuente alla stessa parte pubblica, della sentenza d'appello, perfezionatasi con la ricezione del plico in data 23 aprile 2019.

Tale circostanza processuale risultava

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