Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2014, n. 11027
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Segnala un errore nella sintesiLa Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo del ricorso principale, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Ha argomentato che, sebbene la domanda di rimborso fosse connessa al rapporto di lavoro, il fatto che il procedimento penale fosse ancora in corso dopo il 30 giugno 1998 giustificava la competenza del giudice ordinario. Inoltre, ha sottolineato che la richiesta di risarcimento per danni non patrimoniali era anch'essa di competenza del giudice ordinario, poiché riguardava eventi successivi a quella data. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata al Tribunale di Forlì per un nuovo esame.
Massime • 1
Qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado che, pur attraverso una diversa qualificazione della domanda stessa, affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell'art. 353 cod. proc. civ., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa pronuncia deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Primo Presidente f.f. -
Dott. ROSELLI Federico - Presidente Sezione -
Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione -
Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente Sezione -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8671/2013 proposto da:
COMUNE DI CESENA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 785, presso lo studio dell'avvocato CHIOLA CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GHEZZI BENEDETTO, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IA AB, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONDRAGONE 10, presso lo studio dell'avvocato MASTRANGELI PAOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato BONFÈ SANDRA, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 1182/2012 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2014 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;
uditi gli avvocati Claudio CHIOLA, Benedetto GHEZZI, Sandra BONFÈ;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito il resto, anche l'incidentale;
in subordine accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, assorbito il resto.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con atto di citazione notificato l'8 novembre 2002, CI BR - premesso di avere svolto l'incarico di vice comandante della polizia municipale di Cesena dal 1 marzo 1993 e di avere presentato in tale veste denuncia alla locale Procura della Repubblica per irregolarità asseritamente riscontrate in ordine alla gestione delle contravvenzioni - convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, il Comune di Cesena, per dolersi: (a) del mancato rimborso delle spese legali sostenute per un'attività inerente il servizio, ai sensi del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, art. 67, (Norme risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali), a fronte dell'assoluzione con formula piena pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Forlì con sentenza del 6 dicembre 1999 per il reato previsto e punto dall'art. 323 c.p., spese invece riconosciute al collega DA RA, parimenti assolto, ma con formula dubitativa;
(b) del comportamento ostruzionistico tipico del mobbing - lesivo della salute, della vita di relazione e di altri diritti garantiti - posto in essere dall'amministrazione comunale nei suoi confronti per il solo fatto che egli aveva denunciato condotte illegittime di altri agenti, culminate nell'annullamento ingiustificato di numerose contravvenzioni stradali, ed in tal modo permesso la condanna dei responsabili. L'attore chiese pertanto il rimborso delle spese legali per la difesa penale ed il ristoro dei danni tutti subiti a causa di tale illegittimo comportamento. Si costituì il Comune, opponendosi alla domanda e deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, tenuto conto dell'epoca dei fatti, ed in subordine eccependo la competenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro. In particolare, il Comune dedusse che si trattava di domande inerenti al, e dipendenti dal, rapporto di lavoro pubblico del CI, insorte anteriormente alla data del 1 luglio 1998, dato che lo stesso attore aveva indicato il 23 dicembre 1995 quale data di apertura del procedimento penale nei suoi confronti. Il convenuto prospettò anche l'inapplicabilità del D.P.R. n. 268 del 1987, art. 67, giacché al momento dell'apertura del procedimento
penale nei confronti del CI sussisteva la situazione di conflitto di interessi con l'amministrazione comunale, trovandosi il dipendente in posizione contrapposto a quella assunta dal sindaco, da due assessori e dallo stesso comandante del corpo della Polizia municipale.
La difesa dell'attore aderì all'eccezione relativa alla competenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, mentre il Comune insistette nel difetto di giurisdizione.
Con sentenza depositata il 22 marzo 2005, il Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione. La controversia instaurata - sottolineò il primo giudice - "è sicuramente conseguente a rapporto di lavoro", ma è relativa a questione attinente al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, essendo questa "insorta per ammissione dell'attore in data 12 giugno 1997, quando cioè il CI comunicò la nomina del proprio difensore", considerato che il D.P.R. n. 268 del 1987, art. 67, "prevede l'anticipazione (e non il
rimborso) delle spese di difesa sostenute dal dipendente";
inoltre, "i danni richiesti ... altro non sarebbero che diretta conseguenza del mancato pagamento delle spese".
2. - Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 27 agosto 2012, la Corte d'appello di Bologna ha accolto l'appello del CI e, accertata la responsabilità, ex art. 2043 c.c., del Comune per il comportamento dallo stesso tenuto durante lo svolgimento dei fatti, ha condannato l'ente locale a risarcire all'attore la somma di Euro 35.000, oltre interessi e rivalutazione, di cui Euro 19.438,48 a titolo di danno patrimoniale per le spese del giudizio penale, ed il residuo a titolo di danno non patrimoniale per la lesione protratta dei diritti della persona.
A tal fine, la Corte distrettuale ha premesso che "se il CI si fosse limitato ad agire per il rimborso delle spese di lite in base al contratto collettivo, essendo la richiesta di rimborso risalente al 1997, come indicato in sentenza, sarebbe stata corretta la pronuncia del difetto di giurisdizione, dovendo ritenersi irrilevanti i fatti successivi (v. la sentenza penale di assoluzione ed il passaggio in giudicato della stessa)". In realtà - ha proseguito la Corte territoriale - l'attore ha agito anche per accettare i danni alla persona ed esistenziali