Cass. civ., sez. III, ordinanza 28/02/2023, n. 5947

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Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare. (Fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 28/02/2023, n. 5947
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5947
Data del deposito : 28 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

55947.2023 ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: Responsabilità civile in generale Composta da ANGELO SPIRITO Presidente R.G.N. 16723-2020 ENRICO SCODITTI Consigliere CHIARA GRAZIOSI Consigliere REP. Cron. 5947 EMILIO IANNELLO Consigliere MARILENA GORGONI Consigliere Rel. CC 10.01.2023 A ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16273-2020 R.G. proposto da: SI FR, in proprio e nella qualità di erede di EN SI, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVESTRO ROSARIO SAJIA, pec: silvestrorosario.saja@pec.giuffre.it;
ricorrente

contro

ON HE OM INC, in persona del presidente e legale rappresentante, RT ON, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLUCA INDACO, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest'ultimo, via Giulio Cesare, 71;
2023 controricorrente 25 1 e sul ricorso incidentale proposto da: ON HE OM INC, in persona del presidente e legale rappresentante, RT ON, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLUCA INDACO, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest'ultimo, via Giulio Cesare, 71;
- ricorrente incidentale-

contro

SI FR;
-intimato- avversO la sentenza n. 1/2020 della Corte d'Appello di SI, depositata in data 7 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: FR SI ricorre, formulando tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1/2020 emessa dalla Corte d'Appello di SI, resa pubblica in data 7 gennaio 2020;
resiste e propone ricorso incidentale, fondato su un solo motivo, NS EL OM Inc.;
il ricorrente rappresenta, nella descrizione del fatto, di avere convenuto, in proprio e quale erede di IC SI, davanti al Tribunale di Barcellona P.G., la NS EL OM Inc., perché fosse condannata a risarcirgli i danni derivanti dalla morte del figlio IC, avvenuta in data 12 agosto 2010, quando l'elicottero NS 44 II marche I COST guidato dalla vittima, decollato dal Piazzale Ovest dell'azienda Nuova Cometra, eseguiva una traiettoria verso sud est ed urtava con le pale del rotatore principale nelle strutture di uno dei capannoni della Nuova Cometra, si incendiava e si distruggeva completamente, provocando la morte di tutte le persone a bordo;
il Tribunale, con sentenza n. 478/2017, rigettava le domande attoree;
la Corte d'Appello, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, investita del gravame da FR SI, ha rigettato l'appello;
2 la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ. il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;
il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

Ricorso principale 1) con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha negato il diritto al risarcimento dei danni, perché non ha riconosciuto a carico della NS EL gli estremi della responsabilità di cui all'art. 2043 cod.civ. e ha rilevato il difetto della prospettazione di responsabilità di tipo diverso;
secondo il ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe dovuto ricondurre la fattispecie all'interno dell'art. 2059 cod.civ. per il risarcimento dei danni lamentati iure proprio, per il risarcimento dei danni morali e iure hereditatis e per il risarcimento del danno biologico;
2) con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d'Appello, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 5, cod. proc. civ., la violazione del diritto di difesa e conseguente carenza di motivazione;
la tesi rappresentata è che il giudice d'appello si sia uniformato alla decisione di prime cure senza indicare la ragione per la quale non ha ammesso le istanze istruttorie, limitandosi a rilevare che esse nel giudizio di appello non erano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni;
il Tribunale, però, alla cui decisione avrebbe fatto rinvio la sentenza impugnata, secondo il ricorrente, non aveva deciso in ordine alle istanze istruttorie, limitandosi a rinviare

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