Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2023, n. 08992

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2023, n. 08992
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08992
Data del deposito : 2 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINNES GORG, nato ad ABERDEEN (GRAN BRETAGNA) il 22/11/1954 avverso la sentenza del 07/03/2013 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impu gnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consi gliere TERESA LIUNI;
udito il Procuratore generale, M F L, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi alla re quisitoria precedentemente depositata. L'avvocato W D A del foro di ROMA, in difesa di MINNES GORG, conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Si dà atto della presenza ai fini della pratica forense della dott.ssa C N del foro di ROMA, t.n. P76412.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7/3/2013 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del 3/5/2012 del Tribunale di Crotone, che aveva condannato, tra gli altri imputati, G M per il capo H, delitto ex art. 12, commi 3 e 3 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998, perché aveva compiuto atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato Italiano di sessantuno cittadini extracomunitari, componendo l'equipaggio di una imbarcazione a vela, lasciata poi alla deriva;
fatto accertato in Crotone, tra il 22 e il 23 novembre 2010. 1.1. Nell'impugnata sentenza, la Corte di appello ha preliminarmente respinto le eccezioni procedurali avanzate dalle difese degli imputati, riguardanti l'inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dalle persone traspor- tate illegalmente in Italia, procedendo alla verifica di applicabilità dell'art. 512 cod. proc. pen., e ritenendo sussistenti i presupposti dell'irreperibilità di costoro e dell'imprevedibilità della sopravvenuta impossibilità di ripetizione del loro esame. Si è altresì distinta la possibilità di utilizzare - ai sensi dell'3::LRCE7606E1FEA8A62464A7::2001-04-04" href="/norms/codes/itatextcyjtowm69965vk/articles/itaart26vbmvbel7dyo6x?version=7fd6f08a-f268-5fec-8598-3834c279fca3::LRCE7606E1FEA8A62464A7::2001-04-04">art. 63, comma 2, cod. proc. pen. - le dichiarazioni delle persone trasportate, a loro volta perseguibili ex art. 10 bis del D. Lgs. n. 286 del 1998, a seconda che esse fossero state o meno assistite dal difensore all'atto dell'assunzione di dette dichiarazioni. 1.2. È stata dunque confermata la responsabilità di G M per il delitto ascrittogli (trattazione alle pagine 48-50 dell'impugnata sentenza), con piena adesione alle argomentazioni della prima pronuncia, rilevando che l'imputato era stato concordemente indicato da quattro stranieri trasportati (Kazemi, Ghafur, Sahebi e Khan) come colui che aveva condotto l'imbarcazione Ercules dalla Grecia all'Italia, appellandolo come "il capitano della nave". E stata poi respinta la tesi difensiva imperniata sul rilievo dell'immediata restituzione in libertà da parte del GIP della convalida dell'arresto. È stata confermata la sussistenza dell'aggravante del fine di profitto (art. 12, comma 3 ter, D. Lgs. n. 286 del 1998) e l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche;
infine è stato confermato il trattamento sanzionatorio, quantificato in anni sette e mesi sei di reclusione ed € 1.525.000 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. Walter De Agostino, presentando i seguenti motivi di impugnazione, che qui si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, come dispone l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge processuale per l'omessa citazione dell'imputato, con conseguente nullità della sentenza in rela- zione all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. Si denuncia che il rilevato vizio si era verificato in entrambi i gradi di giudizio e non risultava sanato dalla notifica dell'estratto contumaciale all'imputato, imposta con sentenza di questa Corte di Cassazione n. 12825 del 13/2/2020. In esecuzione di detta pronuncia, la Corte di appello di Catanzaro - nell'ordinanza del 6/7/2020 - osservava che non era stato rinvenuto l'estratto contumaciale né era stato possibile individuare a chi fosse stata indirizzata la notifica del medesimo;
in ogni caso, ove fosse stata indirizzata all'avv. I, si era rimarcato che non risultava in atti la nomina di detto difensore. Ebbene, denuncia il ricorrente che nella specie si è al cospetto di un giudizio contumaciale in cui tutte le notifiche degli atti diretti all'imputato (decreto di giudizio immediato, estratto contumaciale della sentenza di primo grado, decreto di citazione per il giudizio di appello) sono state eseguite presso l'avv. I nonostante l'assenza di un atto di nomina e di elezione di domicilio presso detto difensore. Ciò ha minato la regolare instaurazione del processo e ha prodotto l'invalidità derivata delle notificazioni, delle dichiarazioni di contumacia e di tutti gli atti istruttori e decisori susseguenti.
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