Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/03/2004, n. 5258

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Massime1

L'imposta sul patrimonio netto delle imprese istituita dal D.L. n. 394 del 1992, conv. con modificazioni nella legge n. 461 del 1992, la cui efficacia temporale, inizialmente fissata al 30 settembre 1994, e poi prorogata, è cessata a seguito della sua abolizione ex art. 36 D. Lgs. n. 446 del 1997, si applica, , anche ai consorzi costituiti fra più comuni per la erogazione monopolistica di acqua potabile a pagamento e di realizzazione e manutenzione dei relativi impianti, atteso che trattasi di enti comunali, aventi cioè ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali dalle quali si traggono redditi d'impresa rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. b), d.P.R: n. 917 del 1986, richiamato dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 394 del 1992, senza che assuma rilievo la mancanza della finalità lucrativa e l'esistenza di un vincolo sul patrimonio. Nè l'esenzione dei Comuni dall'imposta, implicitamente prevista dall'art. 88, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986, con norma derogatoria rispetto all'art. 87 cit., e perciò di stretta interpretazione, può consentire - per la differenza strutturale e funzionale dei due enti - l'assimilazione del Comune al Consorzio; mentre l'esclusione - operata dall'art. 22 L. n. 449 del 1997, che ha modificato l'art. 88, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986 - dei <> dall'imposta sui redditi, in vigore solo dal 1 gennaio 1998, rende irrilevante accertare se il beneficio sia applicabile solo ai cd. consorzi di funzione (ossia, quelli costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali non aventi rilevanza economica ed imprenditoriale) ovvero anche per le aziende - consorzio (Nell'enunciare il principio, la Corte ha escluso anche l'operatività della moratoria fiscale triennale stabilita dalla legge n. 142 del 1990 in favore dei Consorzi costituiti ai sensi della legge suddetta, sia perché riferibile solo ai consorzi diversi da quelli che gestiscono attività economica e imprenditoriale, sia perché assimilabili alle aziende speciali, che sono soggette all'imposta sui redditi).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/03/2004, n. 5258
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5258
Data del deposito : 15 marzo 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F U - Presidente -
Dott. E V G - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. B S - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;



- ricorrente -


contro
ACQUEDOTTO CONSORZIALE DI BORGOMANERO, GOZZANO ED UNITI, con sede in Borgomanero, in persona del presidente pro tempore F G, elettivamente domiciliato in Roma, via del Corso, n. 525, presso l'avvocato G C, che, unitamente all'avvocato R B del foro di Novara, lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso ed in virtù di delibera n. 25 del 6 luglio 1999;



- controricorrente -


avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 14/7/99 del 27 gennaio 1999, depositata il 25 marzo 1999, notificata a mezzo posta, con plico spedito alla Direzione regionale delle entrate del Piemonte il 21 e ricevuto il 22 aprile 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2003 dal relatore Cons. Dott. S B;

Udito l'avv. C;

Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore generale Dott. Sepe E A, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1 - In data 8 marzo 1996, il consorzio denominato ACQUEDOTTO CONSORZIALI DI BORGOMANERO, GOZZANO ED UNITI (in prosieguo qui menzionato come "Acquedotto" o come "Consorzio"), con sede in Borgomanero, adducendo l'inesistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi dell'imposta, presentava alla Direzione regionale delle entrate per il Piemonte, sezione staccata di Novara, due istanze di rimborso delle somme versate, rispettivamente per il 1994 (L. 196.322 milioni) e per il 1995 (L. 27.485 milioni), a titolo di imposta sul patrimonio netto di cui al d.l. n. 394 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 461 del 1992. 2 - Con sentenza n. 166/02/1997 del 30 giugno 1997, depositata l'8 luglio 1997, la Commissione tributaria provinciale di Novara accoglieva il ricorso proposto dall'Acquedotto contro il silenzio- rifiuto formatosi sulla suddette richieste di rimborso. La decisione era motivata con la ritenuta inesistenza dell'obbligazione tributaria, tenuto conto delle agevolazioni previste, in relazione alla suddetta imposta patrimoniale, per le attività di pubblica utilità e senza fine di lucro che i Comuni, per effetto della l. n. 142 del 1990, per economia, razionalità ed efficienza, potevano
svolgere (come nella specie) in forma di consorzio.


3 - Con sentenza n. 14/7/99 del 27 gennaio 1993 (depositata il 25 marzo 1999 e notificata alla Direzione regionale delle entrate per il Piemonte, sezione staccata di Novara, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., con plico spedito il 21 e ricevuto il 22 aprile 1999), la
Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l'appello proposto dalla Direzione regionale delle entrate per il Piemonte, sezione staccata di Novara, avverso la predetta sentenza. In particolare, il giudice di appello, compensando tra le parti le spese di lite, richiamava la decisione appellata e ribadiva che l'attività svolta in forma consortile dai comuni - attraverso l'Acquedotto -, per effetto della l. n. 142 del 1990, doveva fruire (in quanto rivolta a fini di pubblica utilità) delle agevolazioni previste per le analoghe attività svolte singolarmente dai Comuni medesimi, il giudice regionale aggiungeva che i fondi erogati dalla Regione e dai Comuni (fondi FIO = Fondi Investimento ed Occupazione), qualificabili "verosimilmente" come capitale sociale o fondo di dotazione, erano finalizzati unicamente alla realizzazione di opere di pubblica utilità, formando il patrimonio indisponibile del consorzio, necessario alla produzione di beni per la soddisfazione di un pubblico servizio, senza fini di lucro.


4 - Con ricorso notificato il 17 giugno 1999 e depositato il 7 luglio 1999, l'Amministrazione delle finanze dallo Stato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, prospettando un unico, complesso, motivo.

5 - Resiste con controricorso (notificato il 23 luglio 1999 e depositato il 16 settembre 1999) l'Acquedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1 - Con l'unico mezzo di impugnazione proposto, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 1 del d.l. n. 394 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 461 del 1992, nonché la falsa applicazione degli artt. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986 e "4-bis" (recte: 2, comma 4-bis) del d.l. n. 394 del 1992. In primo luogo, secondo la ricorrente, in base alle norme citate, sarebbero soggetti all'imposta in questione anche gli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1^, lettera c), del d.P.R. n. 917 del 1986 (cioè gli enti - pubblici o privati non societari -
residenti nel territorio dello stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), purché siano titolari di redditi d'impresa non derivanti da attività assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive: il d.l. n. 394 del 1992 non farebbe alcun richiamo, per delimitare la sua applicazione, ai soggetti di cui all'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986 (riguardante lo Stato e gli enti pubblici
territoriali), ma solo all'art. 87, comma 1^, lettere a), b) e c), dello stesso d.P.R. Poiché - sempre per la ricorrente - l'Acquedotto è un ente non commerciale che svolge attività di impresa ed il cui reddito d'impresa non rientra nelle eccezioni sopra elencate, deve concludersi che tale consorzio è soggetto all'imposta. In secondo luogo, l'Amministrazione delle finanze assume l'irrilevanza - nel silenzio, al riguardo, della legge istitutiva dell'imposta - della formazione delle immobilizzazioni consortili mediante fondi della Regione o dei Comuni associati: l'imposta sul patrimonio netto si applica comunque sull'ammontare del valore delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti.
In terzo luogo, la ricorrente osserva che l'art. 25, comma 7-bis (introdotto dall'art. 5, comma 9^, del d.l. n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 437 del 1995), della l. n. 142 del 1990 dispone l'applicazione delle norme dettate per gli enti
locali (con esenzione dalle imposte) solo per i consorzi che non gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale:
quindi non per quello di specie. Quanto ai consorzi che, invece, gestiscono tali attività, ed a quelli creati per la gestione dei servizi sociali (se previsto nello statuto), lo stesso comma rende ad essi applicabili il regime fiscale previsto per le aziende speciali di cui agli artt. 22 e 23 della medesima l. n. 142 del 1990;

tuttavia, l'art. 66, comma 14^, del d.l. n. 331 del 1993, quale convertito dalla l. n. 427 del 1993, dispone solo temporaneamente (tre anni dalla costituzione o trasformazione in aziende speciali consortili) l'applicazione delle norme tributarie concernenti l'ente territoriale di appartenenza alle nuove aziende speciali od ai nuovi consorzi (cioè istituite o costituiti ai sensi della l. n. 142 del 1990), restando le vecchie aziende ed i vecchi consorzi, come quello
in causa, soggetti alla ordinaria disciplina fiscale correlata all'attività svolta.
L'Acquedotto controricorrente oppone che (avendo fini di pubblica utilità e non di lucro ed utilizzando fondi pubblici FIO, finalizzati unicamente ad opere di pubblica utilità) la propria attività consortile di erogazione monopolistica di acqua potabile a pagamento e di realizzazione e manutenzione degli impianti relativi (pur da esso stesso da sempre considerata commerciale, con assoggettamento degli utili ad imposta sui redditi e con applicazione dell'IVA) deve beneficiare, per effetto della l. n. 142 del 1990, delle stesse agevolazioni (cioè dell'esenzione dall'imposta) previste per il caso in cui la medesima attività sia svolta in proprio da ciascuno degli otto Comuni che lo compongono: nella specie, per il controricorrente, il patrimonio netto non può essere soggetto ad imposta, perché indisponibile, in quanto - lungi da essere correlato ad un capitale di rischio o ad utili accantonati e reimpiegati nell'impresa o ad un capitale sociale o ad un fondo di dotazione - non è altro che il saldo contabile di una situazione patrimoniale in cui le immobilizzazioni sono realizzate per conto della Regione e dei Comuni, con fondi pubblici. Il Consorzio, in particolare, sostiene che il richiamo del d.l. n. 394 del 1992 all'art. 87 del d.P.R. n. 916 del 1986 comporta necessariamente il riferimento ai principi di tale d.P.R. e, quindi, l'esclusione del comune dall'imposta sul reddito (come disposto dall'art. 88 del d.P.R.), con conseguente esclusione dall'imposta sul patrimonio netto anche per l'attività svolta dal Comune in forma consortile con altri Comuni, a nulla rilevando che, per una incongruenza legislativa, i consorzi fra enti locali siano stati, fino al 1997, soggetti ad IRPEG.

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