Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/06/2018, n. 16153

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/06/2018, n. 16153
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16153
Data del deposito : 19 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4477-2016 proposto da: G G B., LAI LAURA, C SINA, BIAGETTI FRANCESCA, DICKMANN RENZO, DE M MURO, FIER MONICA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE'

CALBOLI

9, presso lo studio dell'avvocato A S, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati B C e S B;

- ricorrenti -

RG n 4477/2016

contro

AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, in persona del Segretario Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2/2015 della CAMERA DEI DEPUTATI, depositata il 21/12/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2018 dal Consigliere ENRICA D'ANTONIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale F S, che ha concluso per l'estinzione del ricorso per D M e L ed inammissibilità per gli altri;
udito l'Avvocato A P per delega dell'avvocato A S.

Fatti di causa

1.G G ed altri , tutti consiglieri parlamentari dipendenti della Camera dei Deputati, hanno impugnato, con ricorso straordinario ai sensi dell'art 111 della Costituzione , la sentenza del Collegio d'Appello della Camera dei Deputati del 21/12/2015 n. 2 che aveva ritenuto legittima la delibera n. 43 del 9/8/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati , impugnata dai ricorrenti, con la quale era stata imposta una drastica riduzione , tra il 35 ed 70% , dell'indennità di funzione spettante, ai sensi dell'art 73 del Regolamento dei servizi e del personale, ai titolari di incarichi di coordinamento . I ricorrenti domandano la cassazione di detta pronuncia per cinque motivi, ai quali premettono l'affermazione secondo cui la previsione dei poteri di autodichia non può impedire la ricorribilità per cassazione delle pronunce dell'organo interno di ultima istanza ex art. 111, settimo comma, Cost., richiamando le argomentazione dell'ordinanza di queste Sezioni Unite 19 dicembre 2014, n. 26934, con la quale è stato sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica.RG n 4477/2016 2. L'Amministrazione della Camera dei Deputati ha resistito con controricorso denunciando in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione e, comunque, il rigetto del ricorso .

3. I ricorrenti Mauro D M e Laura L hanno depositato rinuncia al ricorso in considerazione della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2017, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 378 cpc Ragioni della decisione 4. I ricorrenti formulano cinque motivi ai quali premettono la questione della sussistenza del sindacato giurisdizionale della Corte di Cassazione sulle pronunce adottate in sede di autodichia parlamentare . Rilevano che, come era noto, il sistema giudiziale interno alla Camera dei deputati rivendicava la propria esclusiva e definitiva competenza a conoscere delle controversie con il personale ai sensi dell'ad 12 del Regolamento della Camera e degli artt 6, comma 1 , e 6 quater del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti e che la rivendicazione di una tale potestà giurisdizionale da parte della Camera dei Deputati e dei suoi organi di autodichia - in termini tali da escludere anche il controllo della Corte di Cassazione ex art 111 Cost nei confronti delle sentenze dei giudici speciali- non era condivisibile alla luce dei principi costituzionali e della recente evoluzione giurisprudenziale in materia . Richiamano , a fondamento della suindicata premessa, le argomentazione dell'ordinanza di queste Sezioni Unite 19 dicembre 2014, n. 26934 con la quale è stato sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione all'approvazione, da parte del medesimo Senato, degli articoli da 72 a 84 del Titolo II (Contenzioso) del Testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica medesimo. Sulla base di detta pronuncia rilevano che l'autodichia era in contrasto con il principio di uguaglianza ( art 3 Cost.), coniugato con il riconoscimento a tutti della facoltà di adire in giudizio per la tutela del propri diritti ed interessi legittimi (art 24 Cost. , comma 1);
violava l'art 113 Cost. ed il controllo di legalità sulle decisioni amministrative , l'art 111 RG n 4477/2016 Cost. ed il principio del giusto processo e la necessità che il contraddittorio si svolga davanti ad un giudice terzo imparziale ,non potendo ritenersi rispettoso di tali canoni un processo che si svolge dinanzi un giudice incardinato in una delle parti .
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