Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2023, n. 04588

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2023, n. 04588
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04588
Data del deposito : 3 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: G G nato a FRANCAVILLA FONTANA il 21/10/1979 avverso l'ordinanza del 22/06/2022 del TRIB. LIBERTA di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere A S;
lette le conclusioni del PG GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore, Avv. A A, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 22.06.2022, il tribunale del riesame di Brindisi ha riget- tato l'istanza proposta nell'interesse di G G, confermando il de- creto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 1.06.2022, con cui è stato ordinato il sequestro preventivo dell'autocarro IVECO tg. BB751RY dotato di gru marca Bonfiglioli di proprietà dell'indagato, cui è stato contestato il reato di tra- sporto abusivo di rifiuti pericolosi (art. 256, d. Igs. n. 152 del 2006).

2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo un unico, articolato, motivo, di seguito sommariamente indicato.

2.1. Deduce, con tale unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica. In sintesi, si censura l'ordinanza impugnata perché non avrebbe fornito ri- sposte esaurienti e concrete rispetto alle doglianze prospettate in sede di riesame, soprattutto con riferimento all'inspiegabile ed irragionevole comportamento del legislatore. In particolare, si duole la difesa per aver previsto il legislatore l'esclusione della confisca ex art. 452-undecies, co. 4, c.p. unicamente per i delitti più gravi inclusi nel Tit. VI-bis del Codice penale, e non anche per le fattispecie contravven- zionali contemplate nell'art. 256, D.Igs. n. 152 del 2006, ciò determinando un contrasto con l'art. 3 e gli artt. 24 e 27, Cost. Sul punto, il tribunale del riesame, si sarebbe limitato a rilevare che il co. 4 dell'art. 260-ter, D.Igs. n. 152 del 2006, prevede la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto in caso di accertamento delle violazioni di cui all'art. 256, comma 1, D.Igs. n. 152 del 2006, aggiungendo, poi,- preso atto che lo stesso tribunale aveva rilevato che la procedura di caratterizzazione del rifiuto fosse an- cora in corso - che i giudici del riesame si sarebbero limitati ad affermare che sarebbe spettato al giudice del merito pronunciarsi sull'applicabilità dell'art. 452- undecies e, in caso di ritenuta inapplicabilità, pronunciarsi sulla fondatezza della questione di costituzionalità sollevata. Anche tale conclusione sarebbe censurabile, proprio in considerazione della funzione premiale prevista dall'esclusione della confisca in favore dell'indagato-imputato adoperatosi per eliminare le conse- guenze dannose/pericolose del reato, laddove, ove egli ponga in essere un com- portamento positivo, ha diritto di conoscere e avere la certezza di poter beneficiare 2 9), della predetta causa di esclusione della confisca, senza dover sperare nella futura e benevola interpretazione da parte del giudice di merito. La difesa, ciò premesso, si diffonde nella illustrazione delle ragioni per le quali tale illegittima esclusione della confisca ex art. 452-undecies, comma 4, c.p., per le ipotesi di reati contravvenzionali, presenti profili di irragionevolezza ex art.3 Cost., a tal fine contestando gli approdi cui è pervenuta questa Corte già con due precedenti pronunce (Cass. 30691/2021;
Cass. 11581/2020), con cui ha di- satteso analoghe questioni di costituzionalità, richiamando peraltro i contenuti di una proposta di legge (la n. 3176 del 23.06.2021), depositata presso la Camera dei deputati, che avrebbe coordinato ed armonizzato la normativa in materia, de- terminando l'auspicato adeguamento della disciplina della confisca ex art. 452- quaterdecies, c.p. con quella dell'art. 452-undecies, c.p., con la conseguenza che, ove l'indagato/imputato di un reato contravvenzionale ponga in essere iniziative ripristinatorie prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, ben potrebbe beneficiare sia della riduzione della pena ex art. 452-decies, c.p. che dell'esclu- sione dell'applicazione della confisca ex art. 452-undecies, c.p. A tal proposito, alle pagg. 8/9 del ricorso, la difesa illustra nel merito le attività endoprocedimentali sinora svolte, che, in sintesi, dimostrerebbero come la situazione del terreno inte- ressato sia scarsamente compromessa, con la possibilità di eliminare ogni conse- guenza/residuo portando a compimento le operazioni già in fase di attuazione su istanza dell'indagato, dimostrando dunque un comportamento "virtuoso" e "ripri- stinatorio" che giustificherebbe la possibilità di beneficiare dell'art. 452-undecies, co. 4, c.p., di cui in sede di riesame era stata chiesta anche l'applicazione in via analogica, in considerazione della logica di prevenzione anche premiale che ciò comporterebbe. Conclude il proprio ricorso la difesa, pertanto, sollecitando questa Corte a sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 452-undecies, co. 4, c.p., per violazione dell'art. 3, Cost., nella parte in cui non prevede che l'istituto della con- fisca possa essere disapplicato, in caso di messa in sicurezza, attività di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, anche in relazione alla violazione ambientale ex art. 256, D. Igs. n. 152 del 2006, trattandosi di scelta legislativa irragionevole, sia perché le contravvenzioni sono meno gravi dei delitti, sia per la funzione e natura unitaria della confisca, che persegue sempre una finalità sanzionatoria, altrimenti determinandosi la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale, sottoponendo a trattamento differenziato situazioni analoghe in presenza di iden- tici presupposti, rappresentati dalla bonifica e/o dal ripristino dello stato dei luoghi. Quanto sopra determinerebbe, si aggiunge, anche la violazione del principio di proporzionalità, in quanto, muovendo dal principio di ragionevolezza ed ugua- glianza di cui all'art. 3 Cost., in funzione della finalità rieducativa della pena e, quindi, in prospettiva utilitaristica ex art, 27, co. 3, Cost., dovrebbe affermarsi che il principio fissato dall'art. 3 Cost. esige che la pena sia proporzionale al disvalore del fatto illecito commesso e che una pena, non proporzionale, vanifica, già a li- vello di previsione normativa, la finalità rieducativa della pena che, ove spropor-
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi