Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 07/03/2018, n. 10392

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 07/03/2018, n. 10392
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10392
Data del deposito : 7 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGUILAR VILANA RENE' nato il 25/12/1949 avverso la sentenza del 29/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere C M Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M D N che ha concluso per Il P.G. Di N M conclude per l'inammissibilità. Udito il difensore L'Avvocato M G si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Bologna con sentenza in data 29 novembre 2016 confermava la condanna resa dal Tribunale cittadino nei confronti di A V R per i reati di cui agli artt.624 e 624 n.2 c.p. (capo a) e di cui all'art.55, comma 9, D.Lgs.n.231/2007, commessi ai danni di M Giorgina.

2. La M aveva denunciato di aver subito il furto del portafogli mentre si trovava in autobus e poco dopo l'ora indicata vi erano stati prelievi di denaro con la carta bancomat ed un acquisto in gioielleria;
dalle telecamere di videosorveglianza poste presso i bancomat ove erano stati effettuati i prelievi era stata identificata una persona, riconosciuta da un ispettore di polizia nell'odierno imputato, già in passato noto per borseggi.

3. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, per quattro motivi. Con il primo lamenta inosservanza di norme processuali e vizio della motivazione sulla ritenuta ritualità della notificazione del decreto che dispone il giudizio. Al momento della identificazione da parte della polizia giudiziaria l'A aveva eletto domicilio presso l'Avv. M Bonfanti del Foro di Bologna, ma si era poi rifiutato di sottoscrivere il verbale: tale rifiuto aveva comportato la nullità delle notificazioni eseguite in un luogo mai scelto né approvato dall'imputato. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione, particolarmente quanto alla ritenuta identificazione dell'imputato con la persona ripresa nei video di sorveglianza dei bancomat. I sistemi di videosorveglianza avevano prodotto immagini di modesta qualità e dunque vi era grande incertezza sul riconoscimento dell'imputato da parte dell'ispettore Cavallotto, che aveva invece confermato trattarsi dell'A. Con il terzo motivo prospetta vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato di furto aggravato, per difetto dell'elemento soggettivo, ed alla mancata qualificazione della condotta ai sensi dell'art.647 c.p. La M, che non si era accorta del furto, ben poteva aver smarrito il portafogli prima di salire sull'autobus. Con un ultimo motivo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e del severo trattamento sanzionatorio, motivato dalla Corte di Bologna in base alle numerose condanne già riportate dall'imputato.
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