Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2018, n. 10392
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGUILAR VILANA RENE' nato il 25/12/1949 avverso la sentenza del 29/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere C M Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M D N che ha concluso per Il P.G. Di N M conclude per l'inammissibilità. Udito il difensore L'Avvocato M G si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Bologna con sentenza in data 29 novembre 2016 confermava la condanna resa dal Tribunale cittadino nei confronti di A V R per i reati di cui agli artt.624 e 624 n.2 c.p. (capo a) e di cui all'art.55, comma 9, D.Lgs.n.231/2007, commessi ai danni di M Giorgina.
2. La M aveva denunciato di aver subito il furto del portafogli mentre si trovava in autobus e poco dopo l'ora indicata vi erano stati prelievi di denaro con la carta bancomat ed un acquisto in gioielleria;
dalle telecamere di videosorveglianza poste presso i bancomat ove erano stati effettuati i prelievi era stata identificata una persona, riconosciuta da un ispettore di polizia nell'odierno imputato, già in passato noto per borseggi.
3. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, per quattro motivi. Con il primo lamenta inosservanza di norme processuali e vizio della motivazione sulla ritenuta ritualità della notificazione del decreto che dispone il giudizio. Al momento della identificazione da parte della polizia giudiziaria l'A aveva eletto domicilio presso l'Avv. M Bonfanti del Foro di Bologna, ma si era poi rifiutato di sottoscrivere il verbale: tale rifiuto aveva comportato la nullità delle notificazioni eseguite in un luogo mai scelto né approvato
udita la relazione svolta dal Consigliere C M Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M D N che ha concluso per Il P.G. Di N M conclude per l'inammissibilità. Udito il difensore L'Avvocato M G si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Bologna con sentenza in data 29 novembre 2016 confermava la condanna resa dal Tribunale cittadino nei confronti di A V R per i reati di cui agli artt.624 e 624 n.2 c.p. (capo a) e di cui all'art.55, comma 9, D.Lgs.n.231/2007, commessi ai danni di M Giorgina.
2. La M aveva denunciato di aver subito il furto del portafogli mentre si trovava in autobus e poco dopo l'ora indicata vi erano stati prelievi di denaro con la carta bancomat ed un acquisto in gioielleria;
dalle telecamere di videosorveglianza poste presso i bancomat ove erano stati effettuati i prelievi era stata identificata una persona, riconosciuta da un ispettore di polizia nell'odierno imputato, già in passato noto per borseggi.
3. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, per quattro motivi. Con il primo lamenta inosservanza di norme processuali e vizio della motivazione sulla ritenuta ritualità della notificazione del decreto che dispone il giudizio. Al momento della identificazione da parte della polizia giudiziaria l'A aveva eletto domicilio presso l'Avv. M Bonfanti del Foro di Bologna, ma si era poi rifiutato di sottoscrivere il verbale: tale rifiuto aveva comportato la nullità delle notificazioni eseguite in un luogo mai scelto né approvato
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