Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2022, n. 5244

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Sentenza
3 novembre 2022
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3 novembre 2022

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Sussiste rapporto di specialità reciproca tra il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, di cui all'art. 516 cod. pen., finalizzato a preservare da comportamenti frodatori sia la vendita che la messa in vendita delle sole sostanze alimentari, e quello di frode nell'esercizio del commercio, di cui all'art. 515 cod. pen., volto a tutelare dalle frodi la sola vendita di tutte le cose mobili, sicché deve essere escluso l'assorbimento del primo nel secondo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2022, n. 5244
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5244
Data del deposito : 3 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

шаймого 5244 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асп Composta da 1819 - Presidente - Sent. n. sez. Luca Ramacci Angelo Matteo Socci UP 03/11/2022- R.G.N. 30957/2022Giovanni Liberati Ubalda Macrì Alessandro Maria Andronio - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da AT EO, nato a [...] il [...] AT AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/12/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio, quanto alla statuizione di non doversi procedere per prescrizione con riguardo all'imputato AT EO, e che i ricorsi siano dichiarati inammissibili nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 novembre 2020, il Tribunale di Sciacca ha riconosciuto la penale responsabilità di AT EO e AT AN, in concorso morale e materiale tra loro, quali titolari, amministratori e legali rappresentanti della AT NO & figli S.r.l., per i seguenti reati: se - Capo A: artt. 81, 110, 515 e 517-bis cod. pen., perché, nell'esercizio della propria attività commerciale di lavorazione, produzione, confezionamento e commercializzazione di olio d'oliva, di semi e dei sottoprodotti, vendevano o comunque consegnavano ai propri clienti svariate partite di olio diverso per qualità e composizione da quello dichiarato e pattuito ed in particolare vendevano o comunque consegnavano olio dichiarato come extravergine di oliva, mentre in realtà si trattava di olio di semi o di olio d'oliva miscelato a olio di semi;
- Capo B: artt. 81, 110 e 516 cod. pen., perché, nell'esercizio della propria attività commerciale di lavorazione, produzione, confezionamento e commercializzazione di olio d'oliva, di semi e dei sottoprodotti, ponevano in vendita o mettevano in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine, vendevano o comunque consegnavano ai propri clienti, sia grossisti sia venditori al dettaglio, svariate partite di olio diverso, per qualità e composizione, da quello dichiarato e pattuito e, in particolare, vendevano o consegnavano olio dichiarato come extravergine di oliva, mentre in realtà il suddetto olio era o esclusivamente olio di semi, oppure olio di oliva miscelato ad olio di semi e quindi privo dei requisiti analitici e organolettici di tale categoria;
- Capo D: artt. 81, 110 e 484 cod. pen. perché, nell'esercizio della propria attività commerciale di lavorazione, produzione, confezionamento e commercializzazione di olio d'oliva, di semi e dei sottoprodotti, essendo per legge obbligati a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza e, segnatamente, a tenere con modalità telematiche un registro in cui dovevano essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extravergine d'oliva e dell'olio d'oliva vergine, scrivevano o facevano scrivere false indicazioni. Riconosciuta la recidiva specifica e infraquinquennale per AT AN e ritenuta la continuazione per entrambi, il Tribunale ha condannato AT EO alla pena di un anno e tre mesi di reclusione e AT AN alla pena di un anno e nove mesi di reclusione, oltre alla pubblicazione della sentenza, nonché alla confisca e alla distruzione di quanto sequestrato. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 21 dicembre 2021, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AT EO in ordine ai reati lui ascritti, limitatamente alle condotte poste in essere fino al 16 febbraio 2014, perché estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena allo stesso irrogata in 8 mesi e 20 giorni di reclusione, confermando nel resto il provvedimento impugnato.

2. Avverso la sentenza AT EO, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento. 2 Ал を 2.1. Con un primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 177, 178, 179, 180, 181 e 602 cod. proc. pen., 23-bis del d.l. n. 137 del 2020 e 24 Cost. Più nel dettaglio, si precisa che la prima udienza innanzi alla Corte di appello di Palermo era stata fissata per il 10 giugno 2021; in quella data, richiamando l'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020, il giudice di secondo grado ha rinviato la decisione all'udienza del giorno 11 novembre 2021 per la precaria composizione del collegio;
anche quest'ultima veniva celebrata in forma scritta, con rinvio all'udienza del 21 dicembre 2021, per la diversa composizione del collegio;
di tale provvedimento tuttavia non sarebbe stato dato nessun avviso né all'imputato, né al suo difensore, precludendo al primo di comparire personalmente in udienza e al secondo di depositare le conclusioni scritte, ovvero di avanzare richiesta di discussione orale. Tale udienza sarebbe stata così celebrata all'insaputa ed in assenza dell'imputato e del suo difensore, in violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.

2.2. Con una seconda doglianza, si censurano la violazione degli artt. 81, 110, 157, 158, 161, 484, 515, 516 e 517-bis cod. pen., 83 del d.l. n. 18 del 2020 e 36 del d.l. n. 23 del 2020, nonché il vizio di motivazione. L'errore si riscontrerebbe li dove la prescrizione è stata dichiarata solo per gli episodi contestati fino al 16 febbraio 2014, senza le debite pronunce rispetto ai singoli punti di cui ai capi di imputazione e senza le conseguenti rideterminazioni sul piano sanzionatorio, essendo, il provvedimento impugnato carente, sia sotto il profilo dell'arco temporale coperto dalla prescrizione, sia sotto il profilo della trasposizione delle pronunce estintive anche ai delitti contestati ai capi A, B e D. All'esito dell'udienza del giorno 11 febbraio 2020, il Tribunale di Sciacca aveva fissato la prosecuzione del giudizio per l'udienza del 17 aprile 2020; successivamente tale udienza non veniva celebrata ed il procedimento veniva rinviato al 14 luglio 2020; dunque la Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto, ai fini della sospensione del termine di prescrizione, dei 24 giorni intercorrenti tra il 17 aprile 2020 e l'11 maggio 2020 e non di 64 giorni per emergenza sanitaria da Covid-19, essendo stato considerato, illogicamente, anche il periodo precedente al 17 aprile 2020, pur se il processo non aveva risentito di alcun ritardo per effetto delle restrizioni pandemiche. Dunque, l'arco temporale coperto dalla prescrizione andrebbe avanzato di 40 giorni, fino al 28 marzo 2014, cosicché la Corte avrebbe dovuto ritenere estinti per intervenuta prescrizione tutti gli episodi contestati fino al 28 marzo 2014. Si sostiene, ulteriormente, che la Corte avrebbe dovuto dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il delitto di cui al capo D giacché tutti gli addebiti contestati risalirebbero al periodo precedente al 16 febbraio 2014. 2.3. Con un terzo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 81, 110, 515 e 517-bis cod. pen., 27 Cost., 1 della legge n. 283 del 1962, 223 disp. att. cod. proc. pen. e 191 cod. proc. pen., con riferimento al reato di cui al capo A, che non 3 m potrebbe dirsi integrato per difetto sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo. Quanto al primo, nel corso dell'istruttoria dibattimentale sarebbe emerso che le vendite indicate nei primi cinque punti dell'imputazione non sarebbero state direttamente eseguite dalla AT NO & figli S.r.l. bensì dalla (o per il tramite della) C.I.A. Ingrosso Alimentari IO S.r.l. Sarebbe stata quest'ultima ad acquistare presso la AT NO & figli S.r.l. le partite di olio in argomento, provvedendo in seguito e per suo conto alla cessione e alla consegna della merce alle altre ditte. In altri casi, poi, la merce, seppure diretta a terzi, veniva di fatto scaricata presso lo stabilimento della C.I.A. Ingrosso Alimentari IO S.r.l. che quindi provvedeva alla consegna ai destinatari, come avrebbero confermato i testi escussi. Tuttavia, non sarebbe stato eseguito alcun accertamento presso la C.I.A. Ingrosso Alimentari IO S.r.l. o presso le altre ditte intermediarie, dandosi esclusivo rilievo al contenuto dell'etichetta del prodotto, senza accertare la possibilità di manomissioni in itinere e senza verificare le modalità di custodia e conservazione dei prodotti, né tantomeno accogliendo le richieste istruttorie formulate dalla difesa ex art. 507 cod. proc. pen. al fine di ottenere l'ammissione della prova testimoniale di TR OM, già dipendente della ditta AT NO & figli S.r.I., addetto al confezionamento dell'olio, e di IO US, legale rappresentante della C.I.A. Ingrosso Alimentari IO S.r.l. e suo intermediario, che aveva provveduto alla distribuzione delle varie partite di olio nel territorio campano. Quanto alla vendita di olio in favore della ditta F.R. AF, essa sarebbe stata regolarmente eseguita mediante consegna del prodotto nel luogo indicato e richiesto dallo stesso acquirente onde completare il carico diretto negli Stati Uniti d'America. Quanto all'episodio contestato nel settimo punto dell'imputazione, la difesa rileva che non è riconducibile ad una vendita diretta da parte della AT NO & figli S.r.l. la partita di olio rinvenuta presso la ditta A. & G. di ON SS, con cui non vi era alcun rapporto commerciale;
così anche per quanto riguarda l'episodio contestato all'ottavo punto dell'imputazione, non essendo riconducibile ad una vendita diretta la partita di olio rinvenuta presso L'Angolo del buon gusto Soc. Cop., la quale aveva acquistato il prodotto dalla Mini Distribuzione S.r.l. Allo stesso modo, non avrebbero trovato alcun riscontro in giudizio gli episodi contestati al nono e al decimo punto dell'imputazione relativi alla ditta statunitense Producers Meat and Prov. Inc. e alla ditta SE Enzo, né tantomeno quelle relative all'undicesimo al dodicesimo punto

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