Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/2023, n. 11903
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M O, nato il 29/09/1970 a Napoli avverso la sentenza in data 09/03/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere M R;udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udita il difensore, Avv. R G, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 09/03/2022 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di quella pronunciata dal Tribunale di Milano in data 02/12/2020 nei confronti di O M, ha revocato la provvisionale concessa alla parte civile M C, per il resto confermando la condanna di M per il delitto di calunnia, avente ad oggetto la falsa denuncia di smarrimento di assegni precedentemente consegnati a C. 2. Ha presentato ricorso M tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'utilizzazione delle dichiarazioni rese da C, che avrebbe dovuto essere escusso ai sensi degli artt. 64, comma 3 e 3-bis, e 197-bis cod. proc. pen. Indebitamente la Corte aveva ritenuto che C, chiamato a rispondere in separato procedimento del delitto di usura in danno di M, riferita proprio alla dazione e alla messa all'incasso dei due assegni che M aveva denunciato come smarriti, potesse essere escusso come teste, in quanto i due reati non erano stati commessi in unita di tempo e di luogo: in realtà si trattava di reati tra loro collegati, ciò che avrebbe imposto la previa formulazione dell'avviso di cui all'art. 64, comma 3-bis cod. proc. pen., in assenza del quale le dichiarazioni avrebbero dovuto reputarsi inutilizzabili secondo quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 238-bis cod. proc. pen. e alla sentenza non irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Napoli nei confronti di C, per il delitto di usura. La Corte aveva acquisito le dichiarazioni rese nel separato processo da Walter Bruno, sentito anche nel presente processo, e aveva inoltre acquisito come mero documento la separata sentenza non irrevocabile. Tuttavia, nella valutazione delle dichiarazioni di Bruno aveva poi valorizzato il contenuto della separata sentenza, da cui ha indebitamente desunto un profilo valutativo di merito, peraltro senza considerare che gli assunti del Tribunale di Napoli non erano coerenti con la valutazione della Corte di appello di Milano, essendo volti a suffragare le dichiarazioni di M. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 368 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento psicologico. La Corte aveva indebitamente valorizzato la circostanza che il ricorrente avesse avuto contezza da Bruno dell'intenzione di C di porre il primo assegno all'incasso, quando il teste dinanzi al Tribunale di Napoli aveva reso dichiarazioni diverse ed avrebbe avuto invece interesse a confermare la circostanza, la sola che avrebbe potuto legittimare la negoziazione di assegni dati in garanzia. Inoltre, la Corte aveva formulato illogiche valutazioni per suffragare l'elemento psicologico, non potendo il ricorrente ipotizzare la messa all'incasso, che avrebbe dovuto essere comunicata, e non potendosi escludere che egli effettivamente avesse ritenuto che nel ciclomotore sottrattogli fossero custoditi due carnet di assegni, di cui egli conosceva solo il numero.Peraltro, il ricorrente avrebbe avuto a disposizione altri rimedi per evitare le conseguenze della messa all'incasso senza la necessità di denunciare lo smarrimento degli assegni. Altrettanto avrebbe dovuto dirsi per il rilievo che il ricorrente, pur avendo ammesso di aver denunciato lo smarrimento per errore, non aveva ritirato la denuncia, rimedio in realtà non praticabile.
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