Cass. civ., sez. I, ordinanza 28/06/2019, n. 17596
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Testo completo
la seguente ORDINANZA c2. - sul ricorso 10195/2014 proposto da: G A, elettivamente domiciliato in Roma, Via Mario Savini n. 7, presso lo studio dell'avvocato R E, rappresentato e difeso dall'avvocato Pe F M, giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
Fallimento Green House S.r.l. in liquidazione
- intimato -
avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il 26/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/04/2019 dal cons. V P, lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA e dell'Avvocato generale M M, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Treviso ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del Fallimento Green House S.r.l. in liquidazione proposta dall'avv. A G avverso l'esclusione della prededuzione richiesta sul credito di Euro 29.550,00 - ammesso al passivo solo con il privilegio ex art. 2751 bis n. 2) cod. civ. - a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese in relazione: i) al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
li) alle integrazioni rese ai sensi dell'art. 162 legge fall., cui era seguita l'ammissione della domanda di concordato;
iii) alla costituzione in giudizio nella procedura prefallimentare;
iv) alla presentazione dell'istanza di autofallimento.
2. Avverso detto decreto è stato proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. La curatela intimata non ha volto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo si lamenta la «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto - art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. - con riferimento all'art. 111 L.F., in relazione all'esclusione della prededuzione ex art. 111 comma 2 L.F. del credito professionale dell'avvocato che presta assistenza e redige il Ricorso per Concordato Preventivo di una società successivamente fallita», censurandosi l'affermazione del tribunale per cui «il fatto che la procedura di concordato preventivo si sia arrestata per la mancata approvazione da parte dei creditori e su istanza di auto fallimento n. 10195/2014 R.G. cons. PaoiaVella est. integra un forte indizio circa la non utilità dell'opera del professionista per i creditori (concordatari)», presunzione che «non è stata vinta nel caso di specie», non avendo «il ricorrente dedotto e dimostrato profili di concreta utilità per la massa dei creditori», anzi, prosegue il tribunale, «la circostanza che tutti i beni immobili - gli unici cespiti attivi fossero gravati da ipoteche (...) rendeva la prospettiva liquidatoria concordataria meno favorevole di quella fallimentare, se si considera che con la dichiarazione di insolvenza l'ipoteca giudiziale sarebbe divenuta non opponibile. In
- ricorrente -
contro
Fallimento Green House S.r.l. in liquidazione
- intimato -
avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il 26/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/04/2019 dal cons. V P, lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA e dell'Avvocato generale M M, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Treviso ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del Fallimento Green House S.r.l. in liquidazione proposta dall'avv. A G avverso l'esclusione della prededuzione richiesta sul credito di Euro 29.550,00 - ammesso al passivo solo con il privilegio ex art. 2751 bis n. 2) cod. civ. - a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese in relazione: i) al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
li) alle integrazioni rese ai sensi dell'art. 162 legge fall., cui era seguita l'ammissione della domanda di concordato;
iii) alla costituzione in giudizio nella procedura prefallimentare;
iv) alla presentazione dell'istanza di autofallimento.
2. Avverso detto decreto è stato proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. La curatela intimata non ha volto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo si lamenta la «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto - art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. - con riferimento all'art. 111 L.F., in relazione all'esclusione della prededuzione ex art. 111 comma 2 L.F. del credito professionale dell'avvocato che presta assistenza e redige il Ricorso per Concordato Preventivo di una società successivamente fallita», censurandosi l'affermazione del tribunale per cui «il fatto che la procedura di concordato preventivo si sia arrestata per la mancata approvazione da parte dei creditori e su istanza di auto fallimento n. 10195/2014 R.G. cons. PaoiaVella est. integra un forte indizio circa la non utilità dell'opera del professionista per i creditori (concordatari)», presunzione che «non è stata vinta nel caso di specie», non avendo «il ricorrente dedotto e dimostrato profili di concreta utilità per la massa dei creditori», anzi, prosegue il tribunale, «la circostanza che tutti i beni immobili - gli unici cespiti attivi fossero gravati da ipoteche (...) rendeva la prospettiva liquidatoria concordataria meno favorevole di quella fallimentare, se si considera che con la dichiarazione di insolvenza l'ipoteca giudiziale sarebbe divenuta non opponibile. In
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