Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2020, n. 09889
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da L G, nato a Venezia il 23-08-1958 avverso la ordinanza del 06-05-2017 del Gip presso il tribunale di Venezia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del Consigliere V D N;lette le richieste del Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata che la revoca della sentenza di condanna perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con le pronunce conseguenziali. RITENUTO IN FATTO 1. G L ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca del decreto penale di condanna emesso per il delitto di cui all'articolo 10 -ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 2. Il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, affida il ricorso ad un unico complesso motivo, di seguito enunciato ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione, con il quale deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche delle quali si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale), sul rilievo che erroneamente il giudice dell'esecuzione, in considerazione dell'elevamento della soglia di punibilità per il delitto di cui all'articolo 10 -ter del decreto legislativo n. 74 del 2000, non ha ritenuto configurabile l'abolitio criminis, rigettando, di conseguenza, la richiesta di revoca del decreto penale di condanna.
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