Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2018, n. 07219

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2018, n. 07219
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07219
Data del deposito : 14 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUMTURI MERA N. IL 02/02/1973 avverso l'ordinanza n. 675/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZA, del 17/02/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M V;Uditi difensor Avv.;/ Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. M P, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in ragione della sua manifesta infondatezza.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza emessa il 17 febbraio 2016 il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha rigettato la domanda con la quale M L aveva chiesto la riabilitazione dalle conseguenze giuridiche della condanna per il delitto di omicidio oggetto della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli il 23 febbraio 1999. A fondamento di tale decisione il Tribunale di sorveglianza afferma che: il ricorrente non aveva dato prova di avere adempiuto le obbligazioni civili derivate dal delitto in favore degli eredi della persona offesa;
in particolare egli non aveva dimostrato che costoro, due fratelli, fossero non rintracciabili perché resisi latitanti;
se anche ciò fosse stato vero, l'impossibilità di reperire l'avente diritto al risarcimento del danno ben avrebbe potuto essere surrogata da offerta reale;
non poteva essere di alcun rilievo il fatto che l'omicidio avrebbe trovato giustificazione nel Kanun, codice albanese che prevede il diritto di vendicare l'uccisione di un parente, colpendo i parenti maschi dell'assassino fino al terzo grado;
la conseguenza è che la riabilitazione non può essere concessa in applicazione del precetto contenuto nell'art. 179, ultimo comma, n. 2), cod. pen. Per la cassazione di tale ordinanza L ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal relativo difensore, avvocato A P) contenente due motivi di impugnazione. Con la requisitoria scritta da esso depositata il Procuratore generale ha evidenziato la manifesta infondatezza del ricorso;
chiedendo per tale motivo declaratoria di inammissibilità dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente censura l'ordinanza deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, in quanto: il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che A M, deceduto a seguito delle ferite riportate nel corso di rissa cui esso ricorrente aveva preso parte unitamente al proprio fratello, Fatmir Mera, era nativo e risiedeva in Lishan Diber, situato in zona rurale montuosa nel nord dell'Albania;
in tale località vigeva il Kanun, antico codice prevedente il diritto di vendicare l'uccisione di un parente con l'uccisione dei parenti maschi dell'assassino fino al terzo grado;
tale vendetta sarebbe stata consumata da Erzen Muca, fratello della persona offesa, che il 9 ottobre 2004 avrebbe ucciso Fatmir Mera, fratello di esso ricorrente;
dopo tale omicidio Erzen Muca e suo fratello si sarebbero resi latitanti, lasciando l'Albania;
esso ricorrente sarebbe dunque nell'impossibilità di risarcire il danno agli
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