Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2023, n. 11664
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI LA NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa M. Francesca Loy, la quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza della Corte d'appello Brescia, indicata in epigrafe, è stata confermata la decisione di primo grado con cui CL NO EL veniva condannato alla pena di euro 1.500 e al risarcimento del danno in favore della parte civile Gianroberto Villa, per i reati di cui artt. 81, 595, primo e secondo comma, cod. pen. Secondo il capo d'accusa, l'imputato, comunicando con più persone, scriveva, in un atto di citazione indirizzato al Giudice di pace di Monza, che il sistema messo in atto dal Villa aveva prodotto "decine di processi truccati".
2. Avverso la sentenza in epigrafe, ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, Avv. Vittorio Arena, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1 Con i primi due motivi, attinenti alle medesime censure, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 595 e 546 cod. pen., per aver ravvisato la Corte una concreta offensività nella condotta del EL e, ciò, in assenza di qualsivoglia valutazione critica circa