Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/11/2011, n. 24413

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In tema di effetti del mutamento di una consolidata interpretazione del giudice della nomofiliachia di una norma processuale (cd. "overruling"), posto che - alla luce della nuova esegesi dell'art. 202 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, di cui alla sentenza n. 7607 del 2010 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione - il termine breve di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado decorre dalla notifica della copia integrale del dispositivo, senza dover attendere la registrazione della sentenza stessa (come richiesto, invece, dal pregresso "diritto vivente" formatosi sulla predetta norma), è da reputarsi comunque ammissibile il ricorso proposto - entro il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. e secondo le indicazioni della precedente lettura giurisprudenziale dell'art. 202 citato - allorquando la predetta notifica sia intervenuta prima del mutamento di giurisprudenza e la scadenza dell'indicato termine sia avvenuta appena tre giorni dopo la pubblicazione della citata sentenza n. 7607 del 2010, non potendo reputarsi tale pronuncia oggettivamente conoscibile in tempo utile per l'impugnativa nel termine breve.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/11/2011, n. 24413
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24413
Data del deposito : 21 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. DE LUCA Michele - Presidente di Sez. -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. DI PALMA RE - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
sas SA RE di Ciaramitaru, elettivamente domiciliata in Roma, via Val di lanzo 79, presso lo studio dell'avv. Iacono Quarantino Giuseppe, che la rappresenta e difende per procura in atti;

- ricorrente -

nei confronti di:
Comune di Palermo, elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Comunale sita in piazza Marina 39, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Provenzani Angela;

- controricorrente -

Spa AMAP, elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Antonelli 45, nello studio dell'avv. Matteo Mazzone, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Antonino Frenda;

- controricorrente -

Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Siciliana, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

- resistente con atto di costituzione -
per la cassazione della sentenza n. 19/2010, depositata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il 2/2/2010.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/11/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Sentiti gli avv Iacono Quarantino, Natale e Frenda;

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. GAMBARDELLA Vincenzo il quale ha concluso per l'accogliemnto del ricorso.
LA CORTErilevato che per assicurare l'approvvigionamento di acqua potabile della città, il Consiglio comunale di Palermo ha deciso di acquisire la proprietà di alcuni pozzi privati, utilizzati nel passato in virtù di un provvedimento di sequestro e di successivi contratti di affitto;

che in esecuzione di tale delibera, il Sindaco ha chiesto all'Assessorato regionale per i Lavori Pubblici l'emanazione della dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di occupazione di urgenza dei predetti impianti, fra i quali anche quello denominato La Russa, appartenente alla sas SA RE di Ciaramitaru;

che in data 8/5/2001 il competente capo dipartimento ha provveduto in conformità, disponendo che le espropriazioni avrebbero dovuto iniziare entro un anno e concludersi entro cinque dalla data del provvedimento;

che con successivo decreto del 9/5/2006 tale secondo termine è stato prorogato di due anni e con ulteriore decreto del 6/5/2008 è stata infine disposta l'espropriazione dei pozzi e la costituzione delle necessarie servitù di passaggio e di acquedotto;

che con ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, notificato l'8/8/2008 al Comune di Palermo, all'Assessorato per i Lavori Pubblici ed alla spa AMAP, che aveva curato l'espropriazione, provvedendo poi alla gestione degli impianti, la sas SA RE di Ciaramitaru li ha impugnati entrambi, deducendone in particolare la nullità perché la proroga era stata disposta quando era ormai già scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
che costituitisi l'Assessorato e l'AMAP, il giudice adito ha però ritenuto che il decreto di proroga fosse stato pronunciato in tempo utile perché ai sensi dell'art. 155 cod. proc. civ. e art.2963 cod. civ., il computo dei termini ad anno andava effettuato
senza tener

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